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Allegato B
Seduta n. 17 del 3/7/2006
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La VI Commissione,
premesso che:
con la privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani e la successiva cessione della società di distribuzione dei tabacchi lavorati Etinera dalla British american tobacco alla società Logista Spa, si è determinato un complessivo riassetto del settore della distribuzione dei tabacchi lavorati;
a seguito di tale processo di ristrutturazione è emersa sia l'esigenza di assicurare ai titolari di depositi fiscali di generi di monopolio dismessi, la possibilità di fruire di nuove opportunità lavorative, sia quella di dare soluzione alle difficoltà nelle quali si trovano molti di tali soggetti;
è opportuno rendere più efficiente e capillare la rete di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, anche al fine di garantire un adeguato gettito erariale,
impegna il Governo:
nell'ambito del suo potere di vigilanza e con la partecipazione di tutte le parti interessate, a valutare l'idoneità dell'attuale assetto della rete distributiva dei prodotti da fumo, come risultante dal processo di privatizzazione e di ristrutturazione;
a promuovere opportune integrazioni alle norme che regolamentano la circolazione nel territorio nazionale dei tabacchi lavorati, prevedendo in particolare che:
a) i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, all'istituzione e gestione di un deposito fiscale di tabacchi lavorati debbano dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito fiscale per un periodo di almeno 9 anni;
b) per il rispetto del suddetto requisito, nel caso in cui la gestione del deposito fiscale sia stata delegata ai soggetti i quali detengono il possesso dei locali adibiti a deposito, la delega si intenda attribuita, ad ogni eventuale rinnovo, per una durata di almeno 9 anni;
c) l'autorizzazione all'istituzione ed alla gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, rilasciata ai sensi del citato decreto ministeriale n. 67 del 1999, sia revocata qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga, a carico del depositario autorizzato, in conseguenza di infrazioni agli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990, sanzioni o diffide alle quali il depositario non abbia ottemperato;
ad assumere le necessarie iniziative normative volte a consentire che i delegati alla gestione di depositi fiscali chiusi a seguito della riorganizzazione della rete distributiva dei tabacchi lavorati, i quali non siano cointeressati nella gestione di altro deposito fiscale, possano ottenere, su domanda, l'assegnazione a trattativa privata di una rivendita di generi di monopolio, nel rispetto delle disposizioni relative alla distanza e ai parametri di reddito previsti per l'istituzione delle rivendite ordinarie, e previo versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una somma forfettariamente determinata.
(7-00015)«Ronconi, Galletti».