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Allegato B
Seduta n. 170 del 14/6/2007
...
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta orale:
CAPITANIO SANTOLINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge 10 marzo 2000, n. 62 che detta le «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» all'articolo 1 comma 1 afferma «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»;
la stessa all'articolo 1 comma 3 afferma che «la scuola paritaria svolge un servizio pubblico»;
la funzione di commissario nella Commissione d'Esame di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è una funzione pubblica;
legge 11 gennaio 2007 n. 1 all'articolo 10 recita «i compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese, essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno»;
tale enunciazione evidenza la giusta scelta di remunerare con un compenso extra la delicata funzione ed il consistente lavoro straordinario fornito con professionalità da dirigenti e docenti nell'espletamento della funzione pubblica di presidenti e commissari dell'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
si rileva una palese incompletezza normativa dato che la stessa legge 11 gennaio 2007 n. 1 all'articolo 10 prevede che «l'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni ed ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari ... è a carico dello stato», mentre nessun'altra disposizione normativa è stata emanata circa il compenso dei commissari interni delle commissioni d'esame degli istituti paritari;
dato che fino allo scorso anno scolastico tale funzione pubblica e straordinaria era giustamente remunerata dallo stato con equità ed in pari entità per i commissari delle scuole di stato e degli istituti paritari -:
si chiede quale iniziativa urgente intende prendere il Ministro onde sanare quello che all'interrogante appare una palese iniquità che chiederebbe ai docenti delle scuole paritarie di svolgere una funzione pubblica espressamente richiesta dallo stato senza avere la giusta analoga remunerazione prevista per la stessa funzione dai docenti delle scuole statali e dare in tal senso piena applicazione alla legge di parità.
(3-00987)
CAPITANIO SANTOLINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge 10 marzo 2000, n. 62 che detta le «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» all'articolo 1 comma 1 afferma «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali»;
la stessa all'articolo 1 comma 3 afferma che «la scuola paritaria svolge un servizio pubblico»;
tra i requisiti richiesti alle scuole non statali per avere il riconoscimento di parità all'articolo 1, comma 4, si indica debbano avere «personale docente fornito del titolo di abilitazione»;
si rileva un palese contrasto di tali disposizioni di legge con il comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007 successivamente regolamentato dal Decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007 e recentemente confermato dalla ordinanza ministeriale, n. 26 del 15 marzo 2006 all'articolo 10 in relazione ai criteri e alle modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
dato che dai criteri di nomina dei commissari esterni sono esclusi i docenti delle scuole paritarie ancorché abilitati e con esperienza di numerosi anni di servizio preferendo loro secondo quanto stabilito all'articolo 6:
a) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che insegnino fino al termine dell'anno scolastico o semplicemente dell'attività didattica e che insegnino non necessariamente in classi terminali. (Si presuppone, quindi, che chi insegna nel biennio abbia la stessa esperienza didattica di chi insegna nelle classi quinte. Si sa invece benissimo che non è così!);
b) se dovessero rimanere ancora nomine da effettuare si ricorrerà ai docenti pensionati;
c) docenti che abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali negli ultimi tre anni;
e prescindendo, in caso di necessità, persino dal requisito dell'abilitazione (articolo 6, comma 3) -:
quali iniziative urgenti intenda prendere il Ministro onde sanare rapidamente questa palese discriminazione derivante dalle inique citate disposizioni e dare, almeno in questa parte normativa, piena applicazione alla legge di parità.
(3-00988)
Interrogazioni a risposta scritta:
SGOBIO, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA e VENIER. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), al comma 619 dell'articolo 1, ha disposto la stabilizzazione della situazione concorsuale dei dirigenti scolastici, prevedendo che si proceda alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo;
tale disposizione normativa prevede, altresì, che, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, si proceda alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie e che questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si deve concludere nell'anno scolastico 2006-2007;
sempre tale provvedimento, al comma 605 dell'articolo 1, prevede che sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, una volta completate le nomine di cui al richiamato comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando;
i periodi di formazione sono in corso di svolgimento in questi mesi e la sola parte didattica si concluderà non prima del 1o giugno 2007, e conseguentemente le procedure di valutazione, anche in ragione della particolare complessità delle prove non si concluderanno in tempi utili alle assegnazioni di posti in pianta organica nell'anno scolastico 2007-2008, contrariamente allo spirito e alla lettera di quanto disposto dalla legge 296/2006;
tali candidati hanno già superato prove concorsuali e già svolgono, in ragione
del carattere riservato della procedura bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, il compito di dirigente scolastico;
l'eliminazione della prova in casi differenziati introduce una palese discriminazione -:
se il Ministro interrogato non ritenga sufficiente, per i candidati di cui alla procedura bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, il superamento della sola prova scritta per la valutazione del periodo di formazione, di modo da assicurare rapidità sufficiente nella valutazione al fine di garantire un puntuale avvio dell'anno scolastico 2007-2008.
(4-04028)
BELLILLO, SGOBIO e TRANFAGLIA. - Al Ministro della pubblica istruzione - Per sapere - premesso che:
la presenza della minoranza slovena conta di circa 56.000 unità disseminate lungo la fascia di confine orientale con la Slovenia e tale minoranza è ufficialmente riconosciuta in tre delle quattro province del Friuli Venezia Giulia tra cui Trieste;
una attenta considerazione deve essere attribuita agli insediamenti minoritari nel nostro paese, nel convincimento che la discriminazione e la forzata osmosi culturale ed etnica violano i principi fondamentali della Carta Costituzionale, e che tali minoranze, allo stato dei fatti, necessitano di una rigorosa tutela alla luce anche dell'inevitabile e gigantesco processo di globalizzazione. Problematica appare infatti la salvaguardia delle varietà linguistiche come invocato dalla legge 2001/38, cosiddetta legge di tutela, che si ispira ai principi della Carta europea nonché alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata ai sensi della legge 1997/302;
le minoranze linguistiche sono altresì tutelate dall'articolo 6 della Costituzione e che in tale precetto venga prevista l'emanazione di apposite norme giuridiche volte a realizzare una piena ed effettiva difesa del plurilinguismo, ma che tali norme siano spesso frutto di interventi sporadici e disomogenei;
la legge 23 luglio 2001 n. 38 riconosce agli sloveni della provincia di Trieste, Gorizia e Udine il diritto di utilizzare la loro madrelingua nei toponimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nelle scuole. All'articolo 13 della citata legge si dispone l'istituzione di una Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena che, sostituendo quella prevista dall'articolo 9 della legge 932/73, è competente per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione e a garantirne le esigenze di autonomia;
all'istituto per geometri Ziga Zois della provincia di Trieste sono state soppresse tre cattedre, tra cui quella di sloveno (che verranno in seguito coperte da supplenze), in scarsa considerazione delle norme che tutelano gli organici minimi delle scuole delle minoranze;
la soppressione di tali cattedre da parte dell'autorità scolastica è avvenuta in assenza del parere della Commissione scolastica sopracitata nonché ignorando le procedure e lo spirito degli articoli 2 comma 9, 5 comma 1 lettere a), b) e g), nonché comma 5 dello stesso articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/98, articolo 11 comma 2 e 3, articolo 24 e 28 comma 2 della legge di tutela 38/01 -:
quali provvedimenti intenda adottare al fine di scongiurare la soppressione di tali cattedre;
quali iniziative intraprendere per garantire alla scuola di lingua slovena gli organici minimi al fine di ottenere un regolare funzionamento della didattica nel rispetto e nella piena attuazione della legislazione vigente e della garanzia espressa nel dettato costituzionale.
(4-04032)
MELLANO e BUGLIO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
giovedì 7 giugno 2007, il preside della scuola media Manzoni di Nichelino, in provincia di Torino, ha deciso di non mandare in scena la recita teatrale della classe terza media perché nella quarta pagina del copione è presente la parola «lesbica»;
lo spettacolo era stato organizzato durante un anno di incontri settimanali con il coordinamento di Marco Grilli, laureato in sociologia e con grande esperienza in campo teatrale, incaricato dall'assessorato di Nichelino di aiutare gli studenti nella redazione del progetto teatrale;
il copione, scritto dagli studenti col sostegno di un'insegnante, parla di una coppia di ragazze, che viene discriminata dai coetanei per i loro orientamenti omosessuali. Le due giovani arrivano in un hotel, d'estate, al mare. Nell'albergo ci sono anche due ragazzi che le corteggiano a lungo, ma invano. La trama ha una svolta quando la donna delle pulizie scopre nella stanza delle ragazze alcune loro foto. A dir suo sono scandalose. «Scopre che le due sono lesbiche - spiega Grilli - e nell'hotel scoppia lo scandalo»;
per giustificare la «censura» dello spettacolo il preside ha dichiarato che: «Questo tema è troppo forte per dei ragazzi di terza media, soprattutto le classi coi ragazzini più piccoli potrebbero reagire male» -:
se sia a conoscenza dei fatti sopraesposti;
se non ritenga di dover procedere, con ogni misura di sua competenza, alla rimozione degli ostacoli che hanno causato la «censura» dello spettacolo teatrale;
quali misure intenda adottare affinché episodi di questo genere non si ripetano nel futuro.
(4-04042)