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Allegato A
Seduta n. 172 del 19/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 10)
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo, n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo, n. 285 del 1992, in materia di uso dei di spositivi radiotrasmittenti durante la guida).
Sopprimerlo.
8. 2. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 500».
8. 5. Beltrandi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il comma 2 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«2-bis. È consentito al conducente di far uso del dispositivo anti-colpo di sonno, debitamente omologato dal Ministero del trasporti. Tale dispositivo è obbligatorio per i conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 t. e degli autobus quando viaggiano nelle ore dalle 22 alle 7 fuori dei centri abitati. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le caratteristiche tecniche richieste per i dispositivi di cui al presente comma. Con il decreto di omologazione sono stabilite anche le relative modalità d'uso».
8. 4. Tassone.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: euro 148 fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti: euro 70 a euro 285. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, quando l'infrazione viene commessa ad una velocità superiore ai 40 Km/h nelle strade urbane o superiore ai 70 Km/h nelle strade extra-urbane e nelle autostrade, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. 7. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
8. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Zacchera, Barani, Baldelli, Rivolta.