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Allegato A
Seduta n. 172 del 19/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 4)
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).
1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati
da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati dal medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 in autostrada e 2 in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».
2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).
Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: anni sedici con le seguenti: anni diciassette.
2. 100. Foti.
Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: e che sono titolari di patente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente che svolga le funzioni di tutor e che sia titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
Conseguentemente:
sostituire il capoverso comma 1-ter con il seguente:
«1-ter. Il minore può essere autorizzato alla guida accompagnata solo dopo che ha frequentato presso un'autoscuola un corso teorico obbligatorio di venti ore ed ha effettuato, sempre nella medesima autoscuola, minimo venti ore di corso pratico di guida, con esercitazioni in condizione di visione notturna e con guida in autostrada o in strade extraurbane principali. Al termine del percorso formativo teorico e pratico obbligatorio l'autoscuola rilascia apposita certificazione di frequenza attestante, altresì, l'avvenuto superamento dei test finali»;
al capoverso comma 1-quater, sopprimere il primo periodo;
sopprimere il capoverso comma 1-sexies.
2. 101. Tassone.
Al comma 1, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: in autostrada aggiungere le seguenti: o su strade extraurbane.
2. 200. La Commissione.
(Approvato)