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Allegato A
Seduta n. 172 del 19/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 5)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»;
b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3. 100. Bonelli.
Sopprimerlo.
*3. 104. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Al comma 1, premettere le seguenti lettere:
0a) il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1. La patente di guida per i ciclomotori non è richiesta per i titolari di patenti di guida di categoria superiore, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori»;
0a-bis) il commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati;
0a-bis) al comma 3, lettera A, dopo la parola: «motoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e ciclomotori».
3. 11. Tassone.
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente quattordici anni per la guida di un ciclomotore e sedici anni per la guida di un quadriciclo leggero, deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 - Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 92/61/CEE - rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di sicurezza di tali veicoli».
3. 9. Fabris, D'Elpidio, Picano, Campa, Formisano, Barani.
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) al comma 1-quater, secondo periodo, le parole: «Fino alla data del 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE concernente la patente di guida (rifusione)».
3. 102. Foti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: è punito con la pena dell'arresto fino alla fine della lettera, con le seguenti: è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032; al conducente è altresì vietato il conseguimento della patente da uno a due anni.
3. 103. Mario Ricci, Locatelli, Olivieri, Beltrandi, Barani.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 101. Locatelli, Olivieri, Mario Ricci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Attribuzione di punteggio per il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato dall'articolo 116, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226 dello stesso decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. Per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. 012. Tassone.