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Allegato A
Seduta n. 172 del 19/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 7)
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Modifica all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida).
1. Al comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,».
2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 5.
(Modifica all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida).
Sopprimerlo.
5. 100. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Il comma 2 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:
«2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la
patente o l'estensione di validità della medesima, purché:
a) al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categorie superiore;
b) abbia conseguito l'attestato del corso di guida sicura di cui al comma 9-bis.
2-bis. L'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni»;
4. Al comma 8 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, dopo le parole «patente valida ai sensi del comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «e non abbia conseguito l'attestato del corso di guida sicura di cui al comma 9-bis».
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le norme e le modalità di organizzazione del corso di guida sicura di cui al comma 2».
5. 4. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento.».
4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 10. (Testo modificato nel corso della seduta)Giudice.
(Approvato)