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Allegato A
Seduta n. 172 del 19/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 8)
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole).
1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;
b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;
c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole).
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;
c) al comma 2, terzo periodo, le parole: «trenta» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «per cui l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo verbalizzante»;
e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto».
6. 023. Maderloni, Scotto, Attili.
(Approvato)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisione della patente di guida) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di incidente con danno alle persone causato da conducente di veicolo adibito al trasporto professionale di persone o di cose, l'organo accertatore dispone che la patente di guida di tipo C o CE, D o DE sia ritirata al titolare e restituita allo stesso solo dopo l'esito positivo dell'esame di non abituale consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente in base al luogo dell'incidente».
6. 024. Uggè.