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Allegato A
Seduta n. 172 del 19/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 9)
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).
1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;
a-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno»;
b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione ammini
strativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 179, commi 2-bis e 3, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata»;
d) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dei trasporti e il Ministro delle infrastrutture dispongono, con proprie direttive, i criteri per i limiti diversi e particolari per adeguare gli stessi alle esigenze di sicurezza e circolazione, modificando, se necessario i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada».
7. 1. Uggè, Campa.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) al comma 8, le parole: «di non oltre 40 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di non oltre 30 km/h».
7. 102. Buontempo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 5. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie, dal 1o gennaio 2008, le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 7, 8 e 9, negli importi ivi indicati, sono dovute dai trasgressori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta dell'anno precedente, hanno dichiarato un reddito lordo imponibile compreso tra 30.001 euro e 90.000 euro. Le somme delle medesime sanzioni sono ridotte della metà qualora il reddito lordo imponibile dichiarato dal trasgressore sia inferiore o uguale a 30.000 euro e sono raddoppiate per i casi di reddito imponibile pari o superiore a 90.001 euro.
9-ter. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis, per le relative fasce di reddito. Il trasgressore è tenuto a corrispondere la somma dovuta secondo la fascia di reddito di appartenenza. L'atto di pagamento equivale a dichiarazione del trasgressore sul reddito percepito, ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricorso, il ricorrente è tenuto ad allegare alla documentazione prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla propria situazione reddituale, ai sensi dell'articolo 46
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 dei 2000, e successive modificazioni.
9-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'effettuazione di controlli, anche a campione, sull'applicazione dei commi 9-bis e 9-ter sulla veridicità degli atti e delle dichiarazioni presentati ai sensi dei medesimi commi».
7. 7. Giancarlo Giorgetti, Caparini, Stucchi.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 9, primo periodo, sostituire le parole: da euro 370 a euro 1.458 con le seguenti: da euro 400 a euro 1.500.
7. 103. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Barani.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
7. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Barani.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 9-bis, secondo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici mesi con le seguenti: da due a sei mesi.
7. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Barani.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma 11, sopprimere il primo periodo.
7. 12. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
7. 15. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12, sopprimere il secondo periodo.
7. 17. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le apparecchiature di cui all'articolo 345 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 devono essere omologate ed approvate dal Ministero dei trasporti e devono essere altresì soggette a taratura metrica annuale. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5 per cento.
7. 104. Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 2.
7. 100. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Modifica all'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso a destra) - 1. All'articolo 148, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il sorpasso a destra sia effettuato alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300».
7. 01. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di sistemi di ritenuta nonché di carrozzeria chiusa»;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) di motoveicoli a quattro ruote dotati di sistemi di ritenuta, la cui velocità massima sia inferiore o uguale a 45 km/h»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso del casco protettivo per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli».
7. 030. Stradella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il parere degli enti proprietari e concessionari delle strade, può individuare, con proprio decreto, dei tratti della rete stradale nazionale dove, in deroga ai vigenti limiti, stabilire una velocità superiore o minore in rapporto allo stato ed alla conformazione del tratto stradale. La deroga ai limiti di velocità deve essere opportunamente segnalata, in particolare nel punto iniziale e finale, lungo tutto il tratto stradale interessato, secondo modalità individuate con successivo decreto del Ministro dei trasporti.
7. 031. Baldelli.