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Allegato B
Seduta n. 175 del 22/6/2007
...
INFRASTRUTTURE
Interrogazione a risposta in Commissione:
REALACCI. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
l'opera di completamento della seconda carreggiata Firenze-Pisa-Livorno nel tratto aeroporto-uscita Aurelia della città di Pisa, la cui conclusione era prevista per «Italia 90», cioè ben diciassette anni fa, è invece ancora ferma per la
mancata approvazione del raccordo definitivo con la via di Gargalone e quindi con l'Aurelia;
i rapporti per la realizzazione delle suddette viabilità di accesso allo svincolo SGC, A12 statale Aurelia SS1 sono regolate dalla Convenzione per il tratto A12 Sestri Levante-Livorno (e tratti La Spezia-Fornovo e Viareggio-Lucca) fra SALT, ANAS e Ministero dei lavori pubblici risalente al 1999 e successivi aggiornamenti;
il progetto esecutivo del raccordo dovrebbe essere stato predisposto dalla SALT e inoltrato all'ANAS fin dall'estate del 2006, e in queste settimane ulteriormente definito, con le modifiche chieste dall'amministrazione comunale di Pisa, fra SALT e ANAS, per la sua approvazione da parte dell'ANAS;
per rendere cantierabili le opere che SALT avrà cura di realizzare, e che sono meglio specificate di seguito, è necessaria l'approvazione dell'ANAS;
secondo quanto risulta, le modifiche del progetto, per consentire l'uso del tratto a quattro corsie, in fase di completamento da parte dell'ANAS, comprendono anche un'idonea conformazione della rampa di accesso che possa migliorare quella attuale in corso di realizzazione (provvisoria) da parte di SALT, la quale risulta palesemente inadeguata tanto da suscitare non poche perplessità da parte dei cittadini;
il Comune di Pisa fa presente, inoltre, che il completamento del raccordo con la via di Gargalone, mediante la realizzazione della prevista rotatoria di innesto, sia essenziale per il corretto funzionamento di una importante opera di interesse comunale in fase di realizzazione, e cioè il collegamento tra il nuovo terminal merci dell'aeroporto Galilei, la statale Aurelia, l'area doganale della Darsena Pisana sul canale navigabile dei Navicelli e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Opera del valore di 6 milioni di euro, cofinanziata per 1,6 milioni con i fondi dell'Obiettivo 2, che prevede la realizzazione di una strada di circa 1.500 metri, di un viadotto di circa 240 metri che scavalcherà la ferrovia Pisa-Livorno e la statale Aurelia ed il collegamento alla rotatoria sopra citata;
nel progetto, che dovrebbe essere stato concordato da SALT e ANAS, dovrebbe essere prevista la suddetta rotatoria ed è doveroso far presente che qualora non fosse stata prevista in forma adeguata, ne risulterà impedito, di fatto, il collegamento con l'Aurelia e renderà assai problematico quello con la superstrada Firenze-Pisa-Livorno;
questa situazione, in un'area particolarmente sensibile (presenza dell'aeroporto, uscita dell'autostrada e collegamento con l'Aurelia in corrispondenza di un'area di insediamento industriale) dura ormai da anni e richiede un intervento immediato -:
se le opere di completamento siano state progettate tenendo conto degli input dell'amministrazione comunale di Pisa, se siano state finanziate e quali siano i tempi previsti per la loro realizzazione.
(5-01170)
Interrogazione a risposta scritta:
D'AGRÒ. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
l'attuale formulazione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), dove si disciplinano gli affidamenti di lavori pubblici «sotto soglia comunitaria» (posta a 5.278.000 euro), configura come regola «naturale» (cioè la cui applicazione prescinde dalla necessità di una previa esplicazione nel bando di gara) la verifica in contraddittorio delle presunte offerte anomale, ma consente in alternativa alle stazioni appaltanti (qualora ne diano previo avviso nel bando di gara) di ricorrere all'esclusione automatica delle presunte offerte anomale;
l'esperienza dei primi mesi di vigenza del codice ha dimostrato che nelle gare per l'affidamento di contratti di importo
inferiore alla «soglia comunitaria» le stazioni appaltanti hanno di fatto invertito il rapporto delineato dalla norma tra «regola» ed «eccezione», finendo per utilizzare in modo pressoché totale il solo meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale;
in questo modo si alimenta il fenomeno delle cordate di imprese che concorrono alle gare di appalto concordando preventivamente i ribassi da offrire, in modo tale da condizionare il determinarsi della «soglia di anomalia» (calcolata quale media delle offerte presentate) e, conseguentemente, l'individuazione dell'offerta vincente (recando il ribasso più vicino per difetto alla «soglia di anomalia»;
tali logiche, inoltre, finiscono col premiare le imprese più spregiudicate invece di quelle più efficienti e corrette, costituendo un disincentivo ai processi di modernizzazione e di incremento della capacità competitiva delle imprese di costruzione;
le imprese che non intendono sottostare a queste logiche si trovano, di fatto, esposte al rischio di perdere progressivamente i requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, definiti nel codice dei contratti pubblici;
il fenomeno delle cordate e delle conseguenti turbative d'asta potrebbe essere prevenuto modificando le norme attualmente in vigore sugli appalti di lavori pubblici che non superano la «soglia comunitaria»;
tale meccanismo finisce col premiare le imprese che offrono un ribasso medio, mentre tutte le altre offerte che si discostano dalle «medie» vengono automaticamente escluse, comprese le aziende che offrono un ribasso notevole, favorendo cosi la creazione di cartelli di imprese che con accordi premeditati riescono a governare la media a danno del libero mercato -:
se non ritenga necessario modificare l'attuale normativa sui contratti pubblici, prodromica a pratiche contrastanti il libero mercato;
se il meccanismo di aggiudicazione basato sulle medie non possa essere sostituito con quello del massimo ribasso (che vige per gli appalti pubblici superiori alla «soglia europea» e che privilegia le offerte più economicamente vantaggiose), unito al divieto di subappalto e di deposito della polizza fidejussoria a garanzia dei soggetti fornitori.
(4-04139)