Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 175 del 22/6/2007
...
RIFORME E INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
RAITI. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
l'Aran (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha il compito di indicare le organizzazioni sindacali rappresentative del personale di alcuni comparti del pubblico impiego, in particolare dei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei ministri, ammesse ai tavoli di contrattazione nazionale al fine di negoziare gli accordi ed i contratti quadro per il personale;
nel biennio economico 2004-2005, l'Aran (Agenzia Nazionale per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) avrebbe dovuto, secondo i dati elettorali corrispondenti e la chiara normativa di riferimento, riconoscere a Federazione Intesa la «rappresentatività» nel comparto Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio;
invece il Comitato direttivo dell'Aran, con una delibera del 3 agosto 2004, ha escluso Federazione Intesa da ogni comparto di contrattazione determinando l'esclusione di Confintesa alla quale Intesa era affiliata e ha sottoscritto il contratto con altre Confederazioni sindacali;
l'Aran aveva teorizzato l'idea che la Federazione Intesa fosse cosa diversa dalla Cisl-Intesa e, in conseguenza si era rifiutata di assegnare i voti acquisiti nelle elezioni delle Rsu del 2001 dalla Federazione Intesa mettendone in dubbio la stessa rappresentatività;
Intesa ha fatto ricorso al Tribunale di Roma contro l'esclusione decretata dall'Aran e tale ricorso è stato accolto avendo
accertato il Tribunale che la ricorrente Federazione Intesa è lo stesso soggetto al quale sono stati attribuiti i voti delle elezioni RSU del 2001 con la denominazione convenzionale Cisal-Intesa e quindi tali voti sono utili per il conferimento della rappresentatività sindacale nei confronti dell'Aran;
nonostante l'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Roma in data 4 agosto 2004, con la quale il Tribunale stesso riconosceva «in via d'urgenza che la Federazione Intesa è in possesso del requisito della rappresentatività sindacale ex articolo 43 decreto legislativo n. 165 del 2001 con ogni conseguenza di legge, tra cui il diritto alla partecipazione alla contrattazione nei comparti Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza Consiglio dei ministri», l'Aran ha perseverato in tale inspiegabile esclusione;
nel successivo giudizio di merito, il Tribunale di Roma ha censurato il comportamento tenuto dall'Aran, riconoscendo l'indiscutibile «rappresentatività» di Federazione Intesa nei citati comparti per il biennio-economico 2004/2005, e condannando l'Aran al risarcimento dei danni subiti;
nonostante quanto sopra esposto, l'Aran insistito nel suo inspiegabile comportamento ed ancora una volta non ha convocato la Federazione Intesa e la Confintesa all'apertura delle trattative relative al CCNL del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007, senza addurre motivazioni e non consentendo agli interessati di presentare osservazioni che avrebbero potuto cambiare l'esito della rilevazione e avrebbero, soprattutto garantito un equo contraddittorio;
con sentenza n. 18648/2007 del 14 giugno 2007, il Tribunale di Roma ha riconosciuto il danno all'immagine procurato dall'Aran sia a Federazione Intesa che a Confintesa per l'illegittima esclusione operata nel 2004;
l'Aran in quanto pubblica amministrazione, dovrebbe rispondere ai più alti principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e appare assurdo che la Federazione Intesa e Confintesa debbano ricorrere alla magistratura per ottenere il riconoscimento dei loro diritti-:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in merito al comportamento assunto dall'Aran e non reputi opportuno accertare la responsabilità amministrativadei funzionari pubblici per i loro comportamenti e le loro decisioni, che l'interrogante reputa illegittime;
se non ritenga, altresì, opportuno attivarsi e accertare con obiettività la rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria e le estensioni in favore a Federazione Intesa delle prerogative riconosciute alle altre organizzazioni sindacali rappresentative.
(4-04137)