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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 4)
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186, 187 e 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1982).
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 10 della presente legge, nonché dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.
2. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186, 187 e 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1982).
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'interno, sono stabiliti i parametri precisi secondo i quali l'assunzione di sostanze
alcoliche, stupefacenti o psicotrope possono portare a situazioni di non lucidità e quindi di pericolosità.
12. 50. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
(Approvato)
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate preventivamente il tipo di accertamenti ed i test da utilizzare per rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.
12. 51. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Con il medesimo regolamento aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
12. 2. Tassone.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dei trasporti e dello sviluppo economico e la Conferenza Stato-regioni, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, sono stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni fiscali atte ad incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati, all'interno dei locali pubblici e l'impiego di alcol-tester. Nel medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali gli esercenti di locali pubblici sono tenuti ad organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva.
12. 010. Tassone, Campa, Uggè, Castellani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis - (Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada, i controlli di cui al comma 2 possono essere effettuati anche dagli operatori di polizia stradale nell'esercizio delle loro funzioni di controllo sulla rete stradale».
12. 09. Fabris, D'Elpidio, Picano, Campa.