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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 9)
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 17.
(Misure per i neo-patentati e per la revisione della patente di guida).
1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le
disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».
2. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 17.
(Misure per i neo-patentati e per la revisione della patente di guida).
Sopprimere il comma 1.
17. 1. Beltrandi.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
17. 50. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 2, lettera b), capoverso 1-bis, premettere il seguente:
1.1. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, ai fini
del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative della presente disposizione, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: commi 1, 1-bis e 1-ter con le seguenti: commi 1, 1.1, 1-bis e 1-ter.
17. 300. Governo.
(Approvato)
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) il comma 3 è abrogato.
17. 200. La Commissione.
(Approvato)