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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
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(A.C. 2480-A/R - Sezione 12)
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 20.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade e degli enti locali).
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 20.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade e degli enti locali).
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché ad interventi di intensificazione dei controlli e di miglioramento della segnaletica.
20. 3. Tassone, Campa.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: miglioramento della segnaletica aggiungere le seguenti:, all'installazione di segnalatori luminosi che indichino la velocità del mezzo in corso ed invitino il conducente del mezzo di trasporto a ridurre la velocità nel caso in cui sia stato superato il limite in vigore su quel tratto stradale, senza la previsione di nessuna sanzione per la trasgressione,
20. 50. Baldelli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis - (Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale) - 1. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica dell'articolo 147 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilendo che le frecce direzionali, previste dall'articolo 40, comma 2, lettera d), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere tracciate lungo le rampe e le corsie di accelerazione e di decelerazione delle autostrade e delle strade extraurbane principali per indicare il senso di marcia ivi consentito.
2. Gli enti e i soggetti gestori della rete autostradale e delle strade extraurbane principali eseguono le operazioni necessarie per conformarsi alle disposizioni introdotte ai sensi del comma 1 entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
20. 05. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis - 1. Vige l'obbligo, per gli enti proprietari e concessionari di strade, di provvedere alla sostituzione delle barriere di sicurezza stradale installate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1992, n. 223.
2. Nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade che non rispettino quanto prescritto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottate misure sanzionatorie da determinarsi a mezzo di apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 031. Pedrini. D'Ulizia, Barani, Rossi Gasparrini.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Gli enti concessionari di strade hanno l'obbligo di provvedere alla sostituzione delle barriere di sicurezza stradale installate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 233.
20. 0300. Governo.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis - 1. Nei confronti delle amministrazioni che non rispettino gli impegni assunti, relativamente alle strade di loro competenza, sono adottate misure sanzionatorie da determinarsi a mezzo di apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 032. Pedrini, D'Ulizia, Barani, Rossi Gasparrini.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. (Misure volte a vincolare le amministrazioni all'applicazione dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ). - 1. Nei confronti delle amministrazioni che non rispettino quanto prescritto dall'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottate misure sanzionatorie da determinarsi a mezzo di apposito decreto del Ministro dei trasporti, che è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 033. Pedrini, D'Ulizia, Barani, Rossi Gasparrini.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis - (Interventi sulla rete stradale a salvaguardia del patrimonio ornitologico) - 1. È fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari e agli enti locali competenti di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a immediati interventi sulla rete stradale e autostradale, al fine di eliminare l'impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade.
20. 06. Beltrandi, Mellano, Fundarò, Francescato, Poretti.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis - (Pagamento pro quota delle sanzioni previste dal codice della strada relative a violazioni non costituenti pericolo) - 1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni del codice della strada indicate nel comma 3 e verbalizzate a tutto il mese di dicembre 2006, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 30 ottobre 2007, del 30 per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre 2007.
2. Con riferimento ai titoli di pagamento per le violazioni del codice stradale emessi dai comuni o da società cui i comuni hanno affidato il servizio di rilevazione delle infrazioni, gli enti possono stabilire, con proprie delibere, la riduzione delle somme dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni.
3. L'agevolazione prevista dal comma 1 è relativa alle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 126, 135, 155, 156, 157, 158, 160, 165, 166, 169, 170, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 193, 213, 214, 216, 217 e 218 del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
20. 035. Gianfranco Conte.