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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 16)
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 24.
(Delega per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;
c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.
3. Il Governo entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emana, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dei commi 2 e 3.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 24.
(Delega per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992).
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: emana, entro lo stesso termine di cui al comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
24. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e procedendo fino alla fine della lettera, con le seguenti:, prevedendo il costante adeguamento alle direttive comunitarie, ai sensi dell'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ed attribuendo, altresì, in via generale, ai ministri competenti il compito di provvedere, con propri atti, all'adeguamento delle norme espressamente individuate, suscettibili di frequente aggiornamento in conseguenza delle evoluzioni tecnologiche.
24. 59. Giudice, Verro.
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: anche.
24. 53. Gianfranco Conte.
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: sanzioni aggiungere la seguente: amministrative.
24. 60. Giudice, Verro.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e non discriminazione in ambito europeo con le seguenti: ed equiparazione dell'entità delle sanzioni alla media europea.
24. 50. Gianfranco Conte.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, introducendo il principio della leale collaborazione tra i soggetti incaricati all'esecuzione dei servizi di polizia stradale e l'utenza.
24. 54. Gianfranco Conte.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che le procedure di notifica degli atti di riscossione e dei fermi amministrativi siano il più possibile trasparenti, nel rispetto dello statuto dei diritti dei contribuenti.
24. 55. Gianfranco Conte.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che il fermo amministrativo possa essere attivato se il debito totale superi il 20 per cento del valore del bene.
24. 56. Gianfranco Conte.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riguardo all'utilizzo dello strumento delle cosiddette ganasce fiscali, in relazione a quale sono individuate soglie di applicazione adeguate e non vessatorie.
24. 51. Gianfranco Conte.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) salvo che non vi sia fatto più grave, sostituzione della previsione dell'arresto con l'affidamento a servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per tutte le fattispecie.
24. 57. Gianfranco Conte.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) introduzione di disposizioni volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, con riguardo al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale.
24. 300. Governo.
Al comma 5, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
24. 58. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Al comma 5, sostituire le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dei con le seguenti: nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai.
24. 201. La Commissione.
(Approvato)