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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 24)
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
a-bis) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
4. 301. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: ai commi 2 e 2-bis con le seguenti: al comma 2.
*4. 4. Leone, Gianfranco Conte.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: ai commi 2 e 2-bis con le seguenti: al comma 2.
*4. 102. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le
parole:, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le disposizioni del comma 2-bis, dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 300. (Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine è computato anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata ai sensi dell'articolo 115, nonché il periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del ministro dei trasporti.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il decreto del ministro dei trasporti di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 200. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: venti anni, aggiungere le seguenti: e le parole: di guida e.
4. 302. Governo.
(Approvato)