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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 13)
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 21.
(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge).
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
disposto dalla presente legge sono destinate all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 21.
(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge).
Al comma 1, sostituire le parole da: all'ammodernamento fino alla fine del comma, con le seguenti: per un terzo all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, per un terzo alla polizia stradale e per un terzo alle cinque province in cui si registra statisticamente il maggior numero di incidenti stradali mortali al fine di finanziare l'esecuzione di più frequenti controlli sul territorio di competenza.
21. 50. Buontempo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e promozione della sicurezza stradale.
21. 300. Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dei trasporti, sono ripartite le somme di cui al comma 1 tra le finalità nello stesso indicate.
21. 301. Governo.
(Approvato)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis - 1. Un terzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è destinato a finanziare l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulla strade, al fine di garantire un efficace espletamento dei servizi di polizia stradale, di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada.
21. 04. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis - (Destinazione delle somme ricavate dallo Stato a mezzo di sanzioni amministrative, emesse in osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei confronti di amministrazioni comunali e provinciali che presentino un piano di sicurezza stradale) - 1. Le somme ricavate dalle sanzioni amministrative pecuniarie, adottate in osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono trasferite in un apposito Fondo del bilancio dello Stato, per essere destinate a quelle amministrazioni comunali e provinciali che presentino un piano di sicurezza stradale, concernente l'allargamento della superficie stradale ed il miglioramento del fondo e della segnaletica stradale.
21. 015. Pedrini.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis - 1. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dei limiti di
velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, confluiscono nel Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
21. 032. Baldelli, Pedrini, Salerno, Contento.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis - (Modifica dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità) - 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«4-ter. Le risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 142, sono destinate ad investimenti per il miglioramento della sicurezza stradale, ivi compresa la manutenzione, e per l'adeguamento della segnaletica stradale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture un apposito Fondo cui affluiscono il 70 per cento delle suddette risorse; le modalità di utilizzazione del Fondo sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La restante quota del 30 per cento è devoluta agli enti proprietari delle strade sulle quali sono state rilevate le infrazioni, per le medesime finalità. È fatto assoluto divieto di utilizzare le risorse derivanti dalle suddette sanzioni per spese correnti».
21. 08. Gianfranco Conte, Uggè, Campa.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis - (Utilizzo delle somme ricavate dalle sanzioni amministrative per finalità di promozione e controllo della sicurezza stradale) - 1. Le somme ricavate dalle sanzioni amministrative pecuniarie, applicate in osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono riutilizzate da tutte le amministrazioni competenti per finalità di promozione e controllo della sicurezza stradale.
21. 034. Pedrini, Campa.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis - (Fondo contro l'incidentalità notturna) - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:
a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;
b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;
c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;
d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;
e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 1 milione.
21. 030. Buontempo.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis - 1. All'articolo 126-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «due punti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti».
21. 031. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldelli, Uggè.
(Approvato)