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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 14)
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 22.
(Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di interventi di sicurezza stradale).
1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonchè le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 22.
(Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di interventi di sicurezza stradale).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, e al fine di migliorare contemporaneamente l'efficienza tecnica del parco dei motoveicoli per la sicurezza stradale e la qualità dell'aria nelle aree urbane, le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono applicabili anche nel caso di rottamazione di un ciclomotore della categoria euro 0 con il contestuale acquisto di un nuovo ciclomotore o di un nuovo motociclo che siano della categoria euro 3. Le regolazioni finanziarie con le regioni sono apportate secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
22. 50. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis - (Disposizioni in materia di sicurezza delle gallerie della rete stradale e
autostradale) - 1. Tutte le gallerie situate sulle strade extraurbane e sulle autostrade devono essere dotate di un sistema di illuminazione per le ore diurne e notturne tale da eliminare il fenomeno di momentaneo accecamento cui sono soggetti i guidatori per effetto dell'eccessivo sbalzo tra i valori dell'illuminazione all'interno e all'esterno delle gallerie stesse.
2. Gli enti gestori delle gallerie di cui al comma 1 devono valutare, attraverso i necessari studi e misurazioni, le condizioni di effettiva illuminazione di ciascuna galleria, sia all'imbocco e all'uscita, sia lungo l'intero sviluppo, nelle diverse ore del giorno e della notte.
3. La condizione di illuminazione minima nelle gallerie di cui ai commi 1 e 2 si ritiene raggiunta quando un ostacolo risulti chiaramente visibile, a un guidatore sopraggiungente, a una distanza di sicurezza valutata in base alla media delle velocità usuali rilevabili in ciascun tratto di strada.
4. Gli enti gestori delle gallerie devono, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguire le valutazioni di cui al comma 2 e predisporre e approvare i progetti preliminari di intervento per adeguare tutte le gallerie e le relative zone di imbocco alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Gli enti gestori delle gallerie devono depositare gli studi e i progetti redatti ai sensi del comma 4 presso ANAS Spa entro il mese successivo alla loro approvazione, unitamente a un programma di interventi che preveda una loro uniforme distribuzione nel tempo e contenga il piano finanziario completo.
6. Il programma degli interventi di cui al comma 5 deve essere concluso entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L'ANAS provvede, anche attraverso i propri uffici periferici, a verificare l'osservanza dei singoli programmi presentati. In caso di inosservanza, anche parziale, l'ANAS nomina un commissario, con il compito di realizzare il programma, utilizzando le risorse previste dal programma stesso.
8. I progetti di cui al presente articolo devono in particolare tenere conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:
a) illuminazione notturna: durante le ore notturne le gallerie di lunghezza superiore ai 100 metri devono essere dotate di un sistema di illuminazione artificiale, al fine di rendere evidente al guidatore la presenza e la forma della struttura e delle pareti della galleria. Il livello di illuminazione deve essere minimo, al fine di rendere sostanzialmente poco percettibile la differenza di illuminazione tra l'interno della galleria e l'esterno. In particolare la differenza di illuminazione tra l'interno della galleria e l'esterno deve essere abbastanza lieve da evitare momentanei abbagliamenti all'ingresso e accecamenti all'uscita;
b) illuminazione diurna: particolarmente per le ore diurne i progetti devono porre la massima cura per eliminare ovunque gli eccessivi e improvvisi sbalzi di illuminazione tra l'esterno e l'interno delle gallerie. Durante le ore comprese tra l'alba e il tramonto le gallerie devono essere dotate di un sistema d'illuminazione idoneo a compensare gli scompensi di illuminazione tra l'esterno e l'interno. Tale sistema deve essere principalmente rivolto a evidenziare gli eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata e in primo luogo a eliminare l'effetto di accecamento cui è soggetto il guidatore che si appresta a imboccare una galleria contro luce. Tale scopo deve essere ottenuto attraverso idoneo sistema di riflessione della luce diurna, in modo che il valore dell'illuminazione degli ostacoli e della carreggiata nella zona di ingresso della galleria sia dello stesso ordine di grandezza di quello degli ostacoli direttamente illuminati dal sole. Tale sistema di illuminazione deve essere concepito e regolato in modo tale da illuminare, per la massima profondità possibile, anche l'interno della galleria. Il raggio di luce riflessa deve avere direzione costante e ampiezza massima pari almeno ai due terzi della sezione maestra della galleria. Nei casi in cui le condizioni di contorno all'imbocco, oppure il particolare
orientamento dell'asse stradale, non consentono un efficace impiego del sistema a riflessione, i progetti possono prevedere l'illuminazione elettrica a potenza decrescente dall'imbocco verso (interno della galleria. All'interno delle gallerie l'illuminazione artificiale elettrica deve essere limitata ai tratti più lontani dall'imbocco, dove comincia a riscontrarsi l'insufficienza dell'illuminazione data dal sistema a riflessione. Nella zona di imbocco è generalmente sufficiente la presenza dell'illuminazione prevista per le ore notturne. I risparmi energetici e di illuminazione conseguiti grazie all'impiego del sistema a riflessione di cui alla presente lettera devono essere destinati al potenziamento delle misure di sicurezza infrastrutturali stradali;
c) le pareti delle gallerie, per tutta la loro lunghezza, devono essere rivestite di pittura o di pannelli di colore bianco o bianco riflettente almeno fino a una altezza di tre metri dalla carreggiata.
22. 07. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis - (Misure per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle barriere stradali) - 1. Ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le nuove strutture e barriere di contenimento da installare sulla rete stradale nazionale devono rispettare le indicazioni di cui al comma 3 e i criteri di cui ai commi 4 e 5.
2. Per quanto concerne le strutture e le barriere di contenimento già esistenti, il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, definisce un piano per il progressivo adeguamento ai criteri di cui ai commi 4 e 5. In tale piano di messa a norma delle infrastrutture di sicurezza è data priorità temporale alle opere da realizzare sulle tratte stradali ritenute più pericolose.
3. Oltre agli interventi di adeguamento sulle infrastrutture già esistenti di cui al comma 2, sono altresì previste:
a) la realizzazione, ove possibile, di adeguati spazi di fuga, possibilmente in terra o in sabbia, in grado di disperdere l'energia conseguente alla caduta;
b) la riduzione al minimo indispensabile dell'installazione di muretti, barriere laterali, spartitraffico, delimitatori di parcheggi o di zone pedonali, nonché la facoltà di installazione delle barriere di contenimento, e in particolare di guard rail, unicamente dove risulti evidente la loro finalità relativa alla sicurezza stradale.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale che operano nel settore della sicurezza stradale, sono stabiliti i criteri ai quali le strutture di sicurezza e di contenimento devono obbligatoriamente uniformarsi ai fini della loro omologazione e del relativo certificato di idoneità tecnica.
5. Ai fini dell'individuazione di idonei interventi e dispositivi necessari ad adeguare la rete stradale e le relative infrastrutture al miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, il decreto di cui al comma 4 deve, in particolare, prevedere i seguenti criteri:
a) le barriere stradali di sicurezza devono essere sottoposte a specifiche prove obbligatorie di crash test per i motoveicoli;
b) sono vietate infrastrutture che presentano spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo al fine di facilitare lo scivolamento in caso di impatto;
c) le barriere di contenimento devono garantire una deformabilità controllata;
d) la parte inferiore delle barriere di contenimento deve essere più morbida o rivestita, e comunque in modo tale da
attutire gli impatti dei motoveicoli, e la parte superiore deve essere più rigida;
e) le vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale devono avere caratteristiche antiscivolo e comunque tali da garantire la maggiore aderenza possibile.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 010. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis - (Norme in materia di dispositivi per la sicurezza nelle manovre in retromarcia di veicoli pesanti) - 1. Al fine di rendere più sicura la effettuazione di manovre di retromarcia dei veicoli di grandi dimensioni a campo di visibilità posteriore limitato, è fatto obbligo di allestire i veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica o pneumoidraulica con un dispositivo ausiliario di frenatura destinato a provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo.
2. Il dispositivo di cui al comma 1 deve consistere in uno o più sensori ubicati nella parte posteriore del veicolo capaci di rilevare la presenza di un ostacolo, nonché di provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo, impedendo l'eventuale contatto.
22. 09. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis - (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale) - 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.
3. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero delle infrastrutture e, più in generale, del Governo, al fine di garantire le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di vittime determinato dagli incidenti stradali e i costi sostenuti dallo Stato, dal sistema delle imprese e dalle famiglie a causa di tali incidenti.
4. In particolare, l'attività di cui al comma 3 è finalizzata a:
a) attivare l'impegno di ridurre del 50 per cento il tasso dei decessi per incidenti stradali entro il 2010, secondo le indicazioni del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) elaborato dalla Commissione europea;
b) provvedere alla programmazione annuale degli interventi necessari ai fini di cui alla lettera a), tramite l'individuazione delle linee di azione prioritarie, la ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, l'assistenza e il supporto alle regioni e alle amministrazioni locali e la verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;
c) coordinare i progetti e gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto e dalle imprese;
d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
e) redigere e aggiornare con cadenza biennale il Piano nazionale della sicurezza
stradale e i relativi programmi di attuazione, sulla base del bilancio dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;
f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia consente;
g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;
h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il comitato direttivo;
b) il comitato di coordinamento;
c) la direzione generale.
7. Il Comitato direttivo è composto da:
a) il Ministro delle infrastrutture che lo presiede;
b) il Ministro dei trasporti o un sottosegretario dallo stesso delegato;
c) il Ministro dell'economia e delle finanze o un sottosegretario dallo stesso delegato;
d) il Ministro della salute o un sottosegretario dallo stesso delegato;
e) il Ministro dell'interno o un sottosegretario dallo stesso delegato;
f) il Ministro dell'istruzione o un sottosegretario dallo stesso delegato;
g) il Ministro delle comunicazioni o un sottosegretario dallo stesso delegato;
h) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8. Il comitato di coordinamento è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia, designato dal Ministro delle infrastrutture, ed è composto da tredici membri: sette rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 7 e cinque rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. La direzione generale è costituita da:
a) sei uffici dirigenziali;
b) una segreteria per i comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 6 nella sede centrale;
c) sezioni periferiche territoriali.
10. Il personale della direzione generale è composto da centocinquanta unità di cui almeno ottanta destinate alle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 7, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni alle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 011. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis - (Istituzione del Dipartimento per la sicurezza stradale) - 1. È
istituito il Dipartimento per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Dipartimento».
2. Il Dipartimento è incardinato nella struttura organizzativa della Presidenza del consiglio dei ministri.
3. Il Dipartimento svolge le funzioni di competenza dello Stato in relazione alle seguenti materie:
a) definizione degli standard e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti per il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre del 50 per cento il tasso dei decessi per incidenti stradali entro il 2010, secondo le indicazioni del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) della Commissione europea;
b) predisposizione della normativa in materia di circolazione e sicurezza stradale;
c) coordinamento ed emanazione di direttive nei confronti degli enti proprietari delle strade ed attività di controllo di merito e di legittimità sui loro provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, di seguito denominato: «codice della strada»;
d) predisposizione della relazione annuale sullo stato della sicurezza stradale;
e) analisi annuale delle informazioni relative alle percentuali di incidentalità su tutti i tipi di strade e su tutto il territorio nazionale, verifica annuale sulle condizioni di viabilità e di sicurezza stradale nonché sulle condizioni e manutenzione di tutta l'infrastruttura stradale nazionale;
f) formazione e aggiornamento degli operatori del settore;
g) attività di diffusione preventiva agli organi di comunicazione delle informazioni sulle condizioni di viabilità di tutta l'infrastruttura stradale nazionale.
4. Il Dipartimento è costituito dai seguenti organi:
a) direttore generale con poteri di controllo e di gestione;
b) sette divisioni coordinate da funzionari dello Stato con qualifica di dirigente di seconda fascia.
5. A ciascuna delle divisioni di cui al comma 4, lettera b), sono attribuite le seguenti competenze:
a) predisposizione e interpretazione della normativa tecnica in materia di viabilità e segnaletica stradale;
b) controllo sull'applicazione delle disposizioni emanate in materia di viabilità e circolazione stradale da parte degli enti proprietari delle strade, classificazione e declassificazione della rete stradale e autostradale, uso e tutela delle strade;
c) tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade e predisposizione del piano nazionale della mobilità;
d) predisposizione della normativa e delle procedure di omologazione delle barriere stradali, della segnaletica, dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni previste dal codice della strada;
e) formazione e aggiornamento degli operatori del settore circa le disposizioni vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale e loro applicazione;
f) coordinamento, direzione e controllo dei servizi di informazione sulla mobilità sul territorio nazionale connessi con le attività del centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS);
g) contenzioso, questioni giuridiche, attività contrattuale.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento per il personale, l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento.
7. Sono assegnate al Dipartimento le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare nei confronti degli enti proprietari delle strade comminate in caso di inottemperanza delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 45 del codice della strada, e successive modificazioni, in caso di inottemperanza delle comunicazioni dovute ai sensi dell'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché con il 10 per cento delle altre sanzioni amministrative pecuniarie contemplate nel medesimo codice della strada. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Dipartimento si provvede nell'ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi del presente articolo.
22. 012. Fabris, D'Elpidio, Picano.