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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 23)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»;
b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente quattordici anni per la guida di un ciclomotore e sedici anni per la guida di un quadriciclo leggero, deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 - Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 92/61/CEE - rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di sicurezza di tali veicoli».
3. 9. Fabris, D'Elpidio, Picano, Campa, Formisano, Barani.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:
13-quater. La pena dell'arresto di cui al comma 13 si applica solo ai soggetti che
abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio.
3. 200. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - (Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli) - 1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli.
3. 0200. La Commissione.
(Approvato)