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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 25)
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo, n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo, n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
8. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Barani, Rivolta, Zacchera.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
8. 200. La Commissione.
(Approvato)