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Allegato B
Seduta n. 177 del 26/6/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
NANNICINI e FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 362 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» prevede che il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali;
il comma 364 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel quale sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e per gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361;
i commi dal 353 al 361 prevedono, tra l'altro, una detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ e il rinnovo del parco apparecchi televisivi dotato anche di sintonizzatore digitale integrato;
il comma 365, per dare efficace attuazione a quanto previsto dal comma 364, prevede la stipula di accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali per garantire la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362;
a distanza di oltre sei mesi il decreto previsto dal comma 364 non è stato ancora emanato -:
quali siano le motivazioni del ritardo nell'emanazione del decreto previsto all'articolo 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e quali iniziative urgenti intendano intraprendere affinché si dia piena applicazione al dettato normativo previsto nei commi descritti e in particolare quali siano le modalità e i termini per l'utilizzo del Fondo di cui al comma n. 362 sia per le persone economicamente disagiate, anziani e disabili sia per quanto riguarda la somma di 11 milioni per gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361, nonché come intendano procedere per la stipula degli accordi previsti dal comma 365, evitando la proliferazione di nuovi organismi a carico dello Stato non ritenendo opportuno delegare ai Comuni il compito di garanzia senza ulteriori oneri per lo Stato.
(5-01174)
MUNGO e DURANTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 25 del 29 gennaio 1986 al comma 4 dell'articolo 17 afferma «... è istituito il fondo di previdenza per il personale della amministrazione dei monopoli di stato. Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale dell'amministrazione dei monopoli di stato, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo è alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonché dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi. Sentite le competenti commissioni parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del presidente della repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la gestione del fondo...»;
risulta alle interroganti che tali somme sono state accantonate, ma non sono mai state utilizzate a causa della mancata approvazione del regolamento;
risulta inoltre che tale somma, attraverso vari decreti ministeriali del Ministero delle finanze ha seguito i lavoratori nelle varie fasi della privatizzazione delle Manifatture tabacchi e in modo proporzionale al numero di lavoratori che sono rimasti in servizio presso l'ETI prima e la BAT successivamente -:
quali siano i motivi per cui il regolamento, che, tra le altre cose, avrebbe stabilito criteri e le modalità della gestione del fondo in premessa, non è mai stato emanato e se il Ministro interrogato ritenga di provvedere, per quanto di sua competenza, per risolvere tale situazione.
(5-01175)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con il recepimento nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali è stato introdotto il principio cosìddetto della «prevalenza della sostanza sulla forma» (cfr. il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e il paragrafo 35 del framework dello Iasb);
nella recente risoluzione n. 100 del 16 maggio 2007 l'Agenzia delle entrate ha esaminato la problematica concernente il corretto trattamento fiscale da riservare alle componenti positive e negative di reddito derivanti da una operazione di cartolarizzazione contabilizzata seguendo i principi contabili internazionali e, quindi, facendo riferimento al generale citato principio della «prevalenza della sostanza sulla forma»;
nella risoluzione in commento si legge che «il generale criterio di competenza fiscale, quale attualmente emergente dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, si presenta (...) non coordinato con l'impostazione contabile del continuing involvement tipica degli Ias, con la conseguenza che il recepimento nella sfera fiscale dell'impostazione seguita sotto il profilo civilistico-contabile (...) non può in tal caso aver luogo, in considerazione della mancanza nell'attuale ordinamento di una previsione che riconosca rilevanza fiscale alla circostanza (sostanziale) del trasferimento dei rischi e benefici tra le parti»;
in buona sostanza, l'Agenzia delle entrate, nel caso de qua, si è discostata totalmente dal principio della «prevalenza della sostanza sulla forma» ma, dando rilevanza alla titolarità giuridica dei crediti oggetto di cartolarizzazione (e non alla circostanza del mancato passaggio dei rischi dal cedente al cessionario), ha adottato un approccio interpretativo di tipo «formalistico», basandosi, impropriamente, su una norma finalizzata semplicemente a regolare l'imputazione ad un periodo di imposta, piuttosto che all'altro, dei componenti reddituali, ma non certo a derogare al principio di derivazione di cui all'articolo 83 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
l'articolo 83 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo risultante dopo le modifiche recate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, continua a stabilire l'applicabilità del cosìddetto principio di derivazione, prevedendo ai fini della determinazione del reddito imponibile che «all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti» dalle successive disposizioni del TUIR -:
se non intenda rivedere detta errata interpretazione, tenuto conto del rilevante disorientamento creatosi tra i soggetti Ias che, a distanza di due periodi d'imposta dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali, vedono modificare le
impostazioni fiscali correttamente adottate conformità dell'inequivoco principio di derivazione stabilito dall'articolo 83. Il problema è particolarmente rilevante dato che, nel caso in cui si ritenga che l'ordinamento fiscale non debba tenere in alcun modo conto delle componenti originatesi per effetto dell'applicazione del predetto principio della «prevalenza della sostanza sulla forma», i contribuenti che applicano gli Ias saranno costretti a redigere una sorta di «doppio bilancio», uno (impostato su criteri sostanziali) rilevante ai fini civilistici ed uno (impostato su criteri formali) utile per la ricostruzione del reddito imponibile, con notevole pregiudizio anche per l'azione accertatrice degli uffici finanziari.
(5-01176)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto fiscale n. 262 del 2006, come convertito nella legge n. 258 del 2006, ha modificato in senso restrittivo le norme in materia di deducibilità delle spese per le auto aziendali, con evidente finalità di compensazione delle spese che lo Stato dovrà sostenere per effetto della sentenza della Corte di Giustizia Ue, che ha stabilito il rimborso al contribuente delle somme versate in virtù di una norma illegittima in materia di detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli e motoveicoli;
il Governo ha accolto un ordine del giorno in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007, assumendo l'impegno a rivedere la normativa per introdurre un regime più equo, che prescinda dal tipo di attività svolta, e che tenga conto del fatto che l'auto aziendale rappresenta un costo effettivo;
il Senato ha approvato un disegno di legge recante «Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili», che all'articolo 2 prevede, per ora, solo un accantonamento di fondo per l'adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006 in materia di detraibilità dell'IVA;
gli operatori economici ritengono che, viste le stime per l'anno 2006 di circa 5 miliardi per la detrazione dell'Iva al 100 per cento, con i rimborsi ora previsti al 30-40 per cento dei 5 miliardi previsti se ne utilizzeranno effettivamente solo circa 2 miliardi;
dai comunicati della Commissione europea e da notizie apparse su Il Sole 24 Ore nella scorsa settimana, l'Unione europea ha autorizzato la detrazione dell'IVA al 40 per cento sulle auto aziendali e il ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato un regolamento che adegui la situazione italiana alla pronuncia del Consiglio dei ministri Ue dello scorso 18 giugno e allo stato precedente alle disposizioni restrittive contenute nel decreto fiscale 262 del 2006, dove scontava gli effetti della sentenza europea;
va considerato che le modifiche in materia di deducibilità sono state motivate con il fabbisogno da coprire in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia europea, le limitazioni ivi previste dovrebbero essere eliminate o attenuate, in quanto l'andamento dei conti pubblici è migliore del previsto, che il limite di deducibilità di circa 18.000 euro è oramai anacronistico e che manca una norma generale per la determinazione della base imponibile Iva in caso di vendita delle auto, per le quali l'imposta è stata detratta solo al 40 per cento -:
se il Governo, nel rivedere la normativa sulla deducibilità dei veicoli aziendali in sintonia con quanto deciso dall'Unione europea, tenuto conto anche del buon andamento delle entrate fiscali e dei conti pubblici e alla luce delle stime sull'entità della detrazione IVA che andranno effettivamente corrisposti a seguito della sentenza europea del 14 settembre 2006, non intenda reintrodurre la tassazione dei fringe benefit e la deduzione delle spese per le auto aziendali secondo le regole anteriori al decreto fiscale n. 262 del 2006,
non ritenga opportuno riconoscere efficacia retrattiva a partire dall'anno 2006, a tali norme, restituendo in tal modo le somme accantonate nel bilancio dello Stato, considerato anche il principio dell'invarianza del gettito introdotto con la legge finanziaria per il 2007, e non intenda adeguare per il futuro da circa 18.000 euro ad almeno 40.000 euro il limite dell'importo per l'acquisto delle auto, come per esempio è previsto in Austria, prevedendo, inoltre che, in caso di cessione delle auto, la base imponibile IVA venga proporzionalmente ridotta alla percentuale detratta in sede di acquisto o di leasing.
(5-01177)
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il cosiddetto fenomeno di «cartelle pazze», che è ormai endemico in tutto il territorio nazionale, assume caratteri particolarmente odiosi e penalizzanti per i contribuenti a Roma e nel Lazio per l'attività della società incaricata per le riscossioni, la GERIT, la quale ha dato luogo all'emissione di un numero enorme di fermi amministrativi di autovetture e di procedimenti esecutivi senza che ne sussistessero i presupposti di diritto e di fatto -:
quali misure urgenti si intendano adottare per interrompere tale fenomeno, sia a Roma, sia in tutto il territorio nazionale, circoscrivendo l'attività di riscossione solo ed esclusivamente a quanto dovuto effettivamente dai cittadini contribuenti.
(5-01178)
Interrogazione a risposta scritta:
BELLILLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
nell'attuale ambito sociale, ai disabili fisici non è permesso un accesso pieno alla vita quotidiana; tra i compiti primari delle istituzioni vi è l'adoperarsi, attraverso la predisposizione di appositi piani di abbattimento delle barriere architettoniche, per la rimozione di eventuali ostacoli;
la realizzazione di ambienti «a misura d'uomo» prevede l'integrazione di interventi e competenze diversificati al fine di ottenere l'eliminazione di ogni impedimento alla funzionalità motoria dell'individuo e l'annullamento delle situazioni di disagio per il raggiungimento di un soddisfacente benessere psicofisico;
esiste un generale malcontento tra i cittadini disabili che a causa della loro condizione «speciale» vedono limitata la possibilità, alla stregua di un comune cittadino, di disporre in piena autonomia e libertà del tempo libero, e quindi anche del loro diritto allo svolgimento delle attività turistiche e ricreative;
nel presente assetto normativo, disciplinato dalla legge n. 104 del 1992, all'articolo 23 è previsto che le concessioni demaniali e il relativo rinnovo siano subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare per le persone portatrici di handicap; nelle norme di riferimento di detta legge (legge n. 13/89 e la legge n. 236/89) sono state esaminate tutte le possibili eventualità in cui il disabile possa trovarsi eccezion fatta di quelle relative all'arenile e al mare;
tale vuoto normativo comporta che, nel tratto antistante il mare, appartenente al demanio marittimo, la persona con deficit si trovi nell'impossibilità sia per motivi pratici che tecnici di poter ottenere una effettiva accessibilità;
alcuni comuni, per volere di amministratori illuminati e sensibili alle problematiche sociali, hanno predisposto un progetto noto con il nome «BalneAbile» in collaborazione con le cooperative di salvataggio e degli stabilimenti balneari, che prevede la fornitura di speciali sedie con ruote galleggianti che rendono agevole e confortevole il percorso sulla sabbia; a riprova del successo e del consenso popolare
ottenuto da tale progetto, la diffusione anche in altri comuni oltre quello di Rimini;
ogni individuo ha il diritto di fruire in ugual misura delle occasioni, in un'ottica che valuti le diverse abilità di quanti a causa della malattia o di eventi sfortunati, si trovino anche temporaneamente a vivere in una situazione di disagio -:
quali iniziative intenda adottare per ottenere la revisione della citata legge n. 104, ormai inadeguata a soddisfare le esigenze di coloro che, grazie all'avanzamento della tecnologia, intravedono la possibilità di un pieno godimento del diritto ad attività ricreative;
se non ritenga di dover intervenire ai fini dell'interpretazione autentica della norma relativa al 3o comma dell'articolo 23 della legge n. 104 che comporti una disciplina univoca ed in tal modo obblighi l'esercente a garantire l'effettiva accessibilità al mare del portatore di handicap;
se, in ossequio al principio di parità di trattamento, non ritenga di dover estendere all'intero territorio nazionale l'opportunità offerta al cittadino o turista disabile nel comune di Ravenna, tramite il potenziamento del progetto «BalneAbile» in considerazione dei 7000 Km di coste disponibili e della forte vocazione turistica di questo paese.
(4-04161)