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Allegato B
Seduta n. 177 del 26/6/2007
TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
Le Commissioni riunite V e VIII,
premesso che:
i rischi derivanti dai cambiamenti climatici provocati in primo luogo dall'aumento delle emissioni inquinanti sono oramai concretamente sperimentati dall'opinione pubblica che ha maturato una diffusa consapevolezza della necessità di adottare al più presto misure correttive per invertire le tendenze allarmanti in atto;
si è fatta più pressante la necessità di orientare l'azione dei Governi dei paesi maggiormente industrializzati e di quelli che stanno registrando più alti tassi di sviluppo, con conseguente vertiginoso aumento del consumo di energia, verso l'attuazione di politiche che pongano al centro la sostenibilità ambientale, integrando la dimensione ambientale nelle politiche economico-finanziarie;
una prima occasione per la realizzazione di un passo concreto in tale direzione è rappresentata dal prossimo esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, che sarà chiamato a delineare la cornice entro la quale realizzare gli interventi di politica economica dei prossimi anni e al quale dovrebbe essere affidato il compito di porre le premesse per l'adozione di misure concrete nel senso prospettato;
ciò vale con particolare riferimento all'individuazione degli interventi da porre in essere per superare la carenza infrastrutturale del paese, con particolare riferimento all'esigenza di trasferire parte del trasporto su gomma verso altre modalità più ecologicamente sostenibili;
a tal fine appare evidente l'esigenza di perseguire il duplice obiettivo di evitare, da un lato, la dispersione delle risorse e, dall'altro, la polverizzazione degli interventi posti in essere dai diversi livelli di governo, in modo da assicurare la coerenza complessiva delle iniziative e massimizzare i risultati ottenibili;
è altresì auspicabile che nell'ambito del prossimo Dpef si definiscano gli orientamenti di fondo per il miglior utilizzo degli altri strumenti di intervento quali le misure di incentivazione e le agevolazioni fiscali, in modo da promuovere l'utilizzo delle tecnologie ambientalmente più sostenibili e che si dimostrino, a parità di risorse stanziate, più efficaci in termini di effetti concreti,
impegnano il Governo
a valutare, ai fini della predisposizione del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria:
1) l'opportunità che gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture, da inserire nell'apposito allegato di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, tengano conto dell'esigenza di orientare le politiche in tale settore nel senso di una maggiore attenzione alla loro dimensione ambientale, concentrando le risorse sugli interventi effettivamente prioritari e raccordando le iniziative poste in essere dai diversi soggetti responsabili, con particolare attenzione al potenziamento delle modalità dai minori costi ambientali idonee a favorire un minore ricorso al trasporto su gomma;
2) l'opportunità di privilegiare l'adozione di forme di incentivazione fiscale o di agevolazione per l'utilizzo di tecnologie caratterizzate da una maggiore sostenibilità ambientale, privilegiando quelle che, anche in base ai risultati conseguiti con riferimento a precedenti esperienze, quali in particolare le misure per il risparmio energetico in edilizia e per la rottamazione dei veicoli più inquinanti, si dimostrino più idonee a garantire risultati significativi a parità di oneri per la finanza pubblica.
(7-00224)
«Duilio, Realacci, Ventura, Mariani, Andrea Ricci, Piro, Vannucci, Margiotta, Galeazzi, Chianale, Lomaglio, Fasciani, Marantelli, Benvenuto, Di Gioia, Vietti, Pertoldi».
La II Commissione,
premesso che:
si prende atto che non è stata ancora assunta alcuna decisione in merito all'applicazione delle norme processuali contenute nella legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»);
tale situazione era stata già segnalata dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, la quale, con nota del 17 marzo 2007, aveva sollecitato il Ministro della giustizia a rendere applicabile le norme della legge 149 del 2001;
va evidenziata, inoltre, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 3 aprile 2007, che si è pronunciata sulla questione di quale sia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), l'organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e ad emanare i provvedimenti di carattere economico relativi al loro mantenimento. La competenza - ha statuito la Corte - spetta al Tribunale per i Minorenni;
tale nuova competenza e l'esigenza di adeguare il processo minorile ai principi dell'articolo 111 della Costituzione riformato rendono ormai inderogabili l'introduzione di nuove regole processuali nella giustizia minorile;
la legge 149 del 2001, pertanto, si rivela oggi non esaustiva delle nuove esigenze se non addirittura foriera di gravi difficoltà operative;
la normativa del 2001 dispone, infatti, che le parti siano assistite obbligatoriamente da un difensore, anche nominato d'ufficio, ma non detta le necessarie regole a gestire un processo che, per la presenza degli avvocati, non può svolgersi secondo l'attuale disciplina né prevede la necessaria copertura finanziaria per le spese della difesa d'ufficio;
i Magistrati minorili esprimono profonda preoccupazione per la mancata attuazione del diritto di difesa nel processo minorile, segnatamente in materie tanto delicate quali quelle concernenti l'adottabilità e il controllo giurisdizionale sull'esercizio della potestà,
impegna il Governo
ad adottare un decreto-legge per un'ulteriore indispensabile proroga della legge 28 marzo 2001, n. 149, inapplicabile nell'attuale vuoto legislativo.
(7-00225)
«Palomba».