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Allegato A
Seduta n. 178 del 27/6/2007
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(A.C. 2480-A/R - Sezione 5)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
come risulta da ogni ricerca, e come risulta evidente a tutti gli utenti della strada, le frequentissime violazioni del codice della strada hanno a che vedere in Italia soprattutto con la scarsità di controlli sulle strade,
impegna il Governo
ad attivarsi affinché vi sia nel più breve tempo possibile un significativo incremento dei controlli sul rispetto del codice della strada nelle strade, nel rispetto delle diverse competenze costituzionali.
9/2480-A-R/1.Beltrandi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, l'inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi guida nel senso di marcia opposto;
tali casi sono, purtroppo, in aumento e, in diverse circostanze, sono stati causati da imprudenza o disattenzione favorite dalla contemporanea presenza di condizioni ridotte di visibilità;
il provvedimento prevede altresì degli obblighi, per gli enti proprietari e concessionari delle strade, volti a ridurre il rischio connesso alla circolazione;
tra le misure idonee a ridurre il rischio dell'imbocco opposto rispetto al senso di marcia in sede di accesso alle autostrade o ad altri assi viari, può essere contemplato anche il ricorso alla segnaletica orizzontale;
attualmente l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, contempla l'utilizzo delle frecce direzionali che consentono all'utente della strada di individuare in tempo utile le corsie specializzate o di attestamento e detta segnaletica potrebbe essere utilizzata anche per segnalare le direzioni vietate;
l'apposizione delle frecce direzionali anche nelle corsie di accelerazione o di decelerazione e, in particolare, negli svincoli di uscita delle autostrade potrebbe permettere all'utente di rendersi conto con più facilità di aver imboccato l'asse stradale nel senso opposto di marcia,
impegna il Governo
a verificare se la normativa vigente consenta di utilizzare nel senso indicato in premessa la segnaletica orizzontale assumendo, conseguentemente, ogni sollecitazione nei confronti degli enti proprietari affinché provvedano ad adeguarvisi entro termini ragionevoli ovvero, in caso contrario, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo per favorirne l'adozione.
9/2480-A-R/2.Contento, Foti, Moffa, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
l'elevata incidentalità dei neopatentati è uno dei motivi per i quali i premi RC auto destinati ai giovani sono decisamente più elevati rispetto ai premi pagati da automobilisti con maggiore esperienza;
l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che il percorso per il perseguimento di una adeguata capacità di guida possa essere iniziato a 16 anni, due anni prima di quanto oggi previsto, e sempre in presenza di un adulto in grado di controllare i comportamenti del minore;
l'acquisizione di una maggiore esperienza consente la riduzione dei tassi di incidentalità per classi d'età,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative nei riguardi delle compagnie assicurative al fine di introdurre un sistema premiale nei confronti dei neopatentati che abbiano seguito, dai 16 ai 18 anni, il biennio di pratica automobilistica.
9/2480-A-R/3.Gianfranco Conte.
La Camera,
premesso che:
ogni anno in Italia gli incidenti stradali provocano circa 8 mila decessi, circa 170 mila ricoveri ospedalieri e 600 mila prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero;
circa un quinto della totalità degli incidenti stradali è causato dalla sonnolenza alla guida;
gli incidenti causati dal sonno coinvolgono tipicamente una persona sola e le persone maggiormente soggette ad andarvi incontro sono i più giovani, coloro che lavorano molte ore alla settimana, coloro che hanno disturbi del sonno e patologie legate al sonno, coloro che guidano per troppe ore e per distanze troppo lunghe e soprattutto coloro che espletano la loro attività lavorativa nelle ore notturne (autotrasportatori, autisti di linea, ecc...);
sia i test di vigilanza psicomotoria che quelli di vigilanza auditiva e i simulatori di guida hanno rilevato la riduzione dei tempi di reazione, la diminuita capacità di rimanere all'interno della carreggiata, l'incremento di impropri attraversamenti della linea di mezzeria o delle linee laterali, una velocità di marcia non costante con accelerazioni e rallentamenti e l'incapacità di seguire una traiettoria,
impegna il Governo
a prevedere, in tempi rapidi, idonei provvedimenti atti a favorire l'uso di dispositivi anti-sonno, debitamente omologati, rendendoli obbligatori per i conducenti di veicoli di massa superiore a 35 tonnellate e per quelli di autobus di linea, quando viaggiano fuori dai centri abitati nelle ore notturne, al fine di perseguire in modo diretto e prioritario l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, soprattutto nel settore del trasporto di merci e passeggeri.
9/2480-A-R/4.Tassone.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, grave ed angosciante, va affrontato, oltre che con la severità della repressione, anche mediante strumenti preventivi;
in questo quadro si inserisce la disponibilità di uno strumento di misurazione del tasso alcolemico come necessaria dotazione di bordo,
impegna il Governo
ad inquadrare, all'interno del programma di educazione e di prevenzione nei riguardi degli incidenti stradali, la disponibilità di un etilometro o di analogo strumento, da parte dei conducenti, come dotazione del veicolo.
9/2480-A-R/5.Palomba.
La Camera,
premesso che:
nel testo sono contenute norme sanzionatorie relative al mancato rispetto dei tempi di riposo e alle mancate interruzioni della guida per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose,
impegna il Governo
ad emanare, in sede di adozione di disposizioni attuative, una circolare tesa ad indicare in modo preciso la durata delle sospensioni, espresse in valore assoluto, al fine di favorire i controlli e la certezza della conoscenza dei limiti che comportano l'applicazione di sanzioni.
9/2480-A-R/6.Pizzolante, Uggè.
La Camera,
premesso che
con le modifiche apportate al codice della strada, sono state introdotte normative che prevedono l'inasprimento delle sanzioni alle violazioni sui limiti di velocità;
appare opportuno, anche a seguito di una valutazione degli effetti applicativi della nuova disciplina, valutare la necessità di procedere ad ulteriori modificazioni del codice medesimo anche al fine di estendere ai conducenti professionali di autoveicoli commerciali, avente massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, le sanzioni già previste per i conducenti di automezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di procedere secondo quanto detto in premessa.
9/2480-A-R/7.Uggè, Pizzolante.
La Camera,
premesso che:
molti disabili riescono a spostarsi unicamente grazie a carrozzine e scooter elettrici, le cui caratteristiche tecniche sono disciplinate dall'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
l'articolo in questione stabilisce i limiti tecnici di costruzione delle carrozzine elettriche che, se superati, comportano la classificazione delle stesse come veicoli stradali e pertanto l'obbligo di dotarsi di targa, permesso di guida, assicurazione e l'obbligo di guidare su strada e non sul marciapiede;
questi veicoli oggi vengono costruiti in maniera differente rispetto a diciassette anni fa sia per lunghezza, larghezza, peso e velocità;
la modifica e l'aggiornamento delle caratteristiche di tali veicoli risulta ormai urgente e non più procrastinabile;
l'articolo 196, comma 3, prevede proprio la possibilità di un intervento di correzione delle norme stesse, tramite un decreto del Ministro dei trasporti, ad oggi purtroppo mai emanato;
in data 4 maggio 2007 il Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, ha risposto agli interventi di sollecitazione, assicurando di aver dato disposizioni affinché sia attivato un tavolo tecnico con i soggetti interessati al fine di acquisire gli elementi per elaborare il decreto ministeriale previsto,
impegna il Governo
a dare la necessaria accelerazione alla nomina e alla convocazione del tavolo tecnico affinché in pochi mesi si giunga all'emanazione del decreto in questione.
9/2480-A-R/8.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, consente ai minori che hanno compiuto sedici anni e che sono titolari di patente di guida, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore;
tale disposizione prevede che il minore autorizzato possa procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 in autostrada e 2 in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato;
i costi dell'assicurazione obbligatoria per le auto guidate da giovani neopatentati sono particolarmente elevati e superiori anche del quaranta per cento rispetto al costo della RC auto per gli altri guidatori;
l'innovazione legislativa che introduce la guida accompagnata riduce notevolmente i rischi di incidenti dovuti all'inesperienza dei giovani neo patentati come dimostra l'esperienza dei Paesi che hanno adottato tale provvedimento,
impegna il Governo
ad aprire un confronto con l'ANIA, le principali compagnie di assicurazione e le associazioni dei consumatori, al fine di definire una riduzione delle tariffe assicurative per i giovani che avranno effettuato la guida accompagnata.
9/2480-A-R/9.Attili, Di Salvo, Spini, Leoni, Fumagalli, Bandoli, Buffo, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Baratella, Grillini, Lomaglio, Maderloni, Pettinari, Rotondo, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
sono disponibili in commercio semplici kit che permettono in modo semplice l'autocontrollo del proprio livello di alcool nel sangue;
la diffusione di dette semplici apparecchiature potrebbe portare ad un aumento della sicurezza favorendo una maggiore coscienza e responsabilità nella guida,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, volta alla diffusione delle predette apparecchiature nei locali pubblici affinché i frequentatori, di bar e discoteche, ad esempio, siano incentivati ad effettuare tale controllo prima di rimettersi alla guida di automezzi all'uscita dei locali.
9/2480-A-R/10.Zacchera.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi decenni sono aumentate le tipologie di mescole di asfalto ed esiste da circa venti anni un tipo di asfalto, cosiddetto drenante, che è prodotto, unitamente alle macchine per la sua posa, dagli stessi stabilimenti che producono quello tradizionale;
a fronte di costi superiori dell'asfalto drenante rispetto al tradizionale
di circa il 50 per cento, il primo ha una maggiore durata e resistenza sia agli agenti atmosferici (al calore fino +50o; al freddo fino a -30o) che all'usura (7 anni contro i 5 anni dell'asfalto tradizionale);
la scelta dell'asfalto drenante comporterebbe, di conseguenza, la possibilità di ridurre il numero e la durata di permanenza dei cantieri sulle nostre strade, fonte di consistenti rischi per la sicurezza stradale;
dove l'asfalto drenante è stato utilizzato è documentata la riduzione degli incidenti stradali del 25 per cento in strade di pianura e del 40 per cento nei tratti alpini, collinari e in curva; di conseguenza, secondo dati della Unione europea, vi è stata una riduzione della mortalità per incidenti,
impegna il Governo
a favorire ed incentivare una maggior attenzione, da parte delle società proprietarie o gestori della rete viaria italiana e degli enti locali competenti, alla condizione ed al mantenimento del manto stradale, con particolare riferimento ad un utilizzo mirato delle mescole di bitume a seconda dei livelli di rischio dei singoli tratti stradali;
a valutare, ed eventualmente promuovere e favorire, un utilizzo mirato delle più innovative mescole d'asfalto, con particolare riferimento agli asfalti drenanti, laddove ritenuto utile ed opportuno in considerazione della diminuzione del rischio di incidenti.
9/2480-A-R/11.Mellano, Costa, Poretti, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di guida accompagnata, introduce disposizioni che consentono ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente, di esercitarsi alla guida;
l'aver previsto per il sedicenne, interessato all'accesso all'apprendistato alla guida, il possesso di una patente, oltre che obbligarlo a conseguire l'unica patente conseguibile a 16 anni, quella di categoria «A», che abilita alla guida dei motocicli, crea una discriminazione nei confronti delle conducenti di sesso femminile, di cui solo una parte ridottissima è interessata al conseguimento di una patente per la guida della moto, mentre la stragrande maggioranza propende ad accedere alla guida accompagnata con l'auto;
tale obbligo imporrebbe alle famiglie un inutile onere per il conseguimento di una patente non necessaria per svolgere il percorso formativo della guida accompagnata;
all'onerosa quanto inutile e discriminante imposizione di possedere una patente non attinente all'attività formativa della guida accompagnata in auto, dovrebbe essere previsto, in alternativa, uno specifico corso teorico di formazione di almeno 20 ore, svolto in autoscuola, improntato non solo sulla conoscenza delle regole della circolazione, della segnaletica e delle norme comportamentali, ma su argomenti specifici volti ad una reale sensibilizzazione ai rischi della circolazione con una decisa impronta dell'acquisizione di una corretta educazione stradale;
appare opportuno adottare ulteriori iniziative di carattere normativo intese ad eliminare le discriminazioni contenute nel citato articolo 2 ed introdurre misure di natura formativa, onde assicurare la massima fruibilità della formula della guida accompagnata, la cui ratio è garantire ad ogni cittadino la migliore formazione automobilistica, tramite un periodo di 2 anni di apprendistato accompagnato,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a dare seguito a quanto descritto in premessa.
9/2480-A-R/12.Zanetta, Campa.
La Camera,
premesso che:
il consumo di sostanze illegali non costituisce reato, ma illecito amministrativo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
il codice della strada non punisce il consumo di droghe, ma la guida in stato di alterazione psico-fisica, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
le sostanze illegali possono essere individuate giorni ed anche mesi dopo l'ultima assunzione, quando gli effetti di alterazione non sono più tali; ad esempio, la cannabis può essere individuata fino a 60 giorni dopo l'ultima assunzione con l'esame delle urine; fino a 90 giorni dopo l'ultima assunzione con l'esame del capello; fino a 2 giorni dopo l'ultima assunzione con l'esame del sangue; oltre le 24 ore con l'esame della saliva;
in molti casi questi test sono sì capaci di individuare il consumo, che non è reato, ma non lo stato di alterazione psico-fisica al momento in cui si effettua il controllo;
i risultati dei test, e la durata del periodo di rilevamento, sono determinati anche dalle seguenti variabili: concentrato di sostanza attiva, impossibile da determinare per il singolo consumatore; modalità di assunzione (inalazione, etc.); frequenza del consumo (le sostanze sono individuabili per un maggior tempo nei consumatori abituali); metabolismo; sensibilità del test impiegato (a seconda dei concentration cut-off);
senza alcuno standard, la stessa persona potrebbe risultare al contempo positiva secondo il metodo adottato in un laboratorio e negativa secondo quello adottato altrove;
ancor più grave, un conducente potrebbe essere incriminato, ed incarcerato fino a tre mesi (come prevede l'articolo 10 del disegno di legge in esame, approvato dall'Assemblea lo scorso 20 giugno) per guida in stato di alterazione psico-fisica anche quando l'uso della sostanza sia avvenuto nei giorni precedenti e non abbia, al momento della rilevazione, più avuto alcun effetto sullo stato psico-fisico del conducente,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza per stabilire standard uniformi nell'effettuazione dei test antidroga, basati sull'evidenza scientifica, per individuare lo stato di alterazione-psicofisica e non meramente il consumo passato, così come prevede il codice della strada.
9/2480-A-R/13.Poretti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sancisce il divieto di guidare in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e prevede l'accertamento del tasso alcoolemico del conducente mediante prove qualitative non invasive, anche mediante apparecchiature portatili;
lo stato di ebbrezza viene decretato qualora le apparecchiature rilevino un valore superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) e costituisce un reato punito con l'arresto fino a un mese, un'ammenda da 500 a 2000 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 mesi a un anno, secondo le disposizioni contenute del disegno di legge sulla sicurezza stradale, nel testo trasmesso all'Aula dalla
Commissione trasporti, salvo prevedere un raddoppiamento delle sanzioni qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente;
il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, all'articolo 379 ha disciplinato le modalità di accertamento della guida sotto l'influenza dell'alcool, prevedendo lo stato di ebbrezza qualora dagli accertamenti risulti che il conducente ha una concentrazione alcoolemica pari o superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
al fine di verificare la concentrazione alcoolemica il medesimo articolo 379 del regolamento, al comma 2 prevede l'accertamento mediante due prove concordanti ad un intervallo di 5 minuti,
impegna il Governo
a valutare la possibilità che il secondo accertamento per la verifica della concentrazione del tasso alcoolemico ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, avvenga ad un intervallo di tempo almeno di quindici minuti dalla prima prova in luogo dei cinque attuali al fine di riconoscere effettivamente un valore di controprova concordante al secondo accertamento.
9/2480-A-R/14.Brugger, Bressa, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
le sanzioni previste per coloro che guidano in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope richiedono che con molta chiarezza siano indicate le procedure con cui si definisce tale «stato di alterazione psicofisica»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di fornire ai soggetti interessati le opportune indicazioni perché l'accertamento dello stato di alterazione venga comunque effettuato da personale sanitario competente;
a valutare l'opportunità di fornire, attraverso il Ministero della salute, ai soggetti interessati indicazioni sui criteri cui il personale sanitario deve comunque attenersi per una valutazione corretta delle situazioni di alterazione psicofisica gravi al punto da compromettere la capacità di guida, nonché sull'utilità e sui limiti in particolare delle indagini di laboratorio che permettono di verificare solo sul piano qualitativo l'assunzione da parte del soggetto in esame di sostanze stupefacenti o psicotrope.
9/2480-A-R/15.Cancrini, Poretti, Pellegrino, Di Girolamo, Zanotti, Daniele Farina.
La Camera,
premesso che:
le inchieste giornalistiche e i dati sulle entrate degli enti locali hanno verificato che le sanzioni del codice della strada, in particolare quelle relative all'eccesso di velocità, sono state utilizzate per rimpinguare i bilanci degli enti locali;
taluni enti hanno inserito somme specifiche nelle poste in entrata, a copertura delle spese previste dal bilancio, trasformando cioè un'entrata non quantificabile in un obiettivo di bilancio;
tale impostazione è palesemente a danno dai cittadini, che finiscono per essere multati più per rispettare un obiettivo di bilancio che per reali violazioni al codice della strada,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni in materia di bilanci degli enti locali che prevedano l'iscrizione «per memoria» delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, verificandone la reale consistenza solo a consuntivo.
9/2480-A-R/16.Gioacchino Alfano, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
si sono verificati casi di abuso nell'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento della velocità impiegati da parte degli enti locali;
il caso limite è costituito dall'autovelox installato in un tratto di 800 metri di strada presso il comune di Santa Luce, in provincia di Pisa, che ha elevato multe per somme superiori a mille euro per ogni cittadino del comune medesimo, per un totale di 1,7 milioni di euro, tre volte il valore del bilancio dell'ente locale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad una revisione della disciplina concernente l'accertamento, da parte dei servizi di polizia municipale, delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 sulle strade extraurbane e sulle statali, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità.
9/2480-A-R/17.Aracu, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni del provvedimento in esame incrementano fortemente le sanzioni per i comportamenti a rischio nell'ambito della circolazione stradale, con particolare riguardo al superamento dei limiti di velocità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di utilizzare le risorse derivanti dalle violazioni dell'articolo 142 esclusivamente per investimenti destinati al miglioramento della sicurezza stradale, ivi compresa la manutenzione, e per l'adeguamento della segnaletica stradale.
9/2480-A-R/18.Floresta, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni del provvedimento in esame incrementano fortemente le sanzioni per i comportamenti a rischio nell'ambito della circolazione stradale, con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di utilizzare, nell'ambito della previsione di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame, quota parte delle risorse derivanti dalle violazioni degli articoli 186 e 187 del codice della strada per la predisposizione di campagne informative ad alto impatto emotivo sui rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
9/2480-A-R/19.Aprea, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame incrementa fortemente le sanzioni per i comportamenti a rischio nell'ambito della circolazione stradale, con particolare riguardo al superamento dei limiti di velocità;
gli strumenti elettronici di rilevazione utilizzati sono soggetti a taratura iniziale, mentre il codice prevede taluni limiti di tolleranza, proprio per ovviare agli scarti di misurazione crescenti dovuti all'uso prolungato;
nessuna norma considera gli autovelox uno strumento metrico, ma quando questo supera l'errore tollerato del 5 per cento
se si va a 60 all'ora su una strada con limite dei 50 può indicare quasi 70 all'ora, puniti non con la multa di 35 euro, ma con una multa di 143 euro e 2 punti in meno sulla patente, se si va a 90 all'ora questi diventano 114: la multa diventa 357 euro e 10 punti in meno sulla patente (multe calcolate con le norme vigenti),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare interventi volti a prevedere la taratura metrica periodica degli autovelox.
9/2480-A-R/20.Fratta Pasini, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
l'istituto delle «ganasce fiscali» viene sovente applicato in forza di somme dovute per violazioni al codice della strada;
si sono verificate numerosissime distorsioni nell'uso di questo strumento, attivato anche per recuperare somme di scarso rilievo, mentre dall'altro lato il cittadino si è visto fermare l'auto o ipotecare la casa,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare soglie di applicazione adeguate e non vessatorie per l'utilizzo dello strumento delle «ganasce fiscali».
9/2480-A-R/21.Zorzato, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
si assiste ad una recrudescenza della mortalità, in particolar modo di quella giovanile, come dimostrano le numerose «stragi del sabato sera»;
il Governo, nel corso dell'esame del presente provvedimento, ha manifestato la disponibilità ad introdurre, nel prosieguo dell'iter, una norma che vieti la vendita e il consumo di alcolici e superalcolici dalle 2 alle 6 in tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative, nell'ambito del presente provvedimento, volte a dar seguito a quanto esposto in premessa.
9/2480-A-R/22.Giovanardi, Volontè, Cancrini, Servodio, D'Ippolito, Biancofiore, Minardo, D'Agrò, Di Virgilio, Gardini, Giuseppe Fini, Bocciardo, Baiamonte, Mistrello Destro, Alfredo Vito, Palomba, Garnero Santanché.
La Camera,
premesso che:
la circolazione stradale sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria è resa impossibile non solo dalle lunghissime deviazioni dovute ai lavori di straordinaria manutenzione ed ai grandi appalti per i lavori di costruzione stradale, ma anche da una miriade di piccole deviazioni e restringimenti di corsia dovuti a manutenzione ordinaria;
il numero eccessivo di tali deviazioni rende la circolazione non fluida ed insicura;
approssimandosi il traffico dovuto all'esodo estivo ed all'aumento dei disagi,
impegna il Governo
a prevedere che per le restrizioni e le deviazioni per lavori di ordinaria manutenzione sia prevista una procedura aggravata ed eccezionale nel rispetto del principio di fluidità e sicurezza della circolazione.
9/2480-A-R/23.Santelli, Misiti, Delfino, Capitanio Santolini, Misuraca, Compagnon, D'Alia, Migliori, Alberto Giorgetti, Minasso, D'Ippolito.
La Camera,
premesso che:
i dati sulla incidentalità sulle strade evidenziano e confermano nel tempo come cause o concause in aumento, quelle legate alla distrazione del guidatore indotta da fattori esterni od interni al veicolo con aggravanti dipendenti da fattori e comportamenti soggettivi;
alcuni apparecchi elettronici di telecomunicazione e video comunicazione interne al veicolo, oltre a fornire utili informazioni al conducente, producono effetti collaterali distrattivi e nella loro evoluzione e combinazione costruttiva sono volti ad integrare funzioni soprattutto a carattere visivo come display per navigatori GPS, lettori di DVD o ricevitori televisivi, che vengono proposti dal mercato senza riferimenti al pericolo derivante dal distogliere lo sguardo e l'attenzione dalla guida: che già peraltro è resa critica dai molti altri fattori di pericolo presenti sulla strada e nella circolazione;
a tal proposito va segnalato con preoccupazione che vengono proposti dal mercato apparecchi mobili che possono essere spostati all'interno del veicolo senza alcun controllo e alcuna limitazione al loro uso,
con la delega al Governo per la revisione del codice della strada si vuole mirare a rendere più incisiva ed efficace l'azione di prevenzione e di contrasto alla incidentalità stradale e quindi una regolamentazione sulla dotazione di apparecchi elettronici come sopra descritto e sul loro uso nei veicoli può costituire un atto di prevenzione importante anche con riferimento all'impegno in proposito delle case costruttrici che per altri effetti hanno reso significativamente più sicuri i veicoli degli ultimi anni,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative, anche coordinandole e armonizzandole con le direttive della UE che trattano argomenti analoghi e finalizzati alla sicurezza sulle strade, per la regolamentazione delle caratteristiche produttive di detti apparecchi, del loro inserimento e posizionamento fra le apparecchiature a bordo dei veicoli, delle loro limitazioni nell'uso sia in marcia che da fermo ed anche con riferimento alle potenze sonore disponibili.
9/2480-A-R/24.Velo, Lovelli.
La Camera,
premesso che:
in base ai dati forniti e agli studi compiuti dalla Associazione italiana di medicina del sonno, in Italia la sonnolenza è causa o concausa del 21,9 per cento degli incidenti autostradali; essa è un fattore fisiologico nelle ore notturne e nel primo pomeriggio (fattore circadiano) ed aumenta in proporzione esponenziale al tempo di veglia trascorso (fattore omeostatico);
esistono alcune condizioni mediche che, interagendo con questi due fattori, aumentano sensibilmente la sonnolenza rendendola eccessiva e aumentando in modo considerevole il rischio di incidenti, in particolare la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) e la narcolessia e in questi pazienti il rischio di incidenti stradali è fino a dodici volte superiore rispetto ai soggetti sani;
qualora il paziente affetto da OSAS o narcolessia sia conducente di mezzi pubblici o veicoli commerciali per il trasporto di merci pericolose (prodotti chimici, idrocarburi, gas) l'incidente stradale si configura come incidente sul lavoro con possibili drammatici effetti sull'area prossima alla sede dell'incidente;
uno studio recentemente condotto in Italia ha stimato pari a 838.014.400 euro i costi socio sanitari da incidenti stradali avvenuti nel 2002 ed attribuibili a pazienti da OSAS e che a sua volta la narcolessia, pur avendo un minore impatto epidemiologico, essendo caratterizzata
dalla improvvisa comparsa di un sonno irrefrenabile con perdita assoluta della vigilanza, rappresenta un rischio evidente per l'incidentalità stradale;
la legislazione italiana non prevede a tutt'oggi misure cautelative atte a ridurre l'incidenza di incidenti da sonnolenza e l'allegato III della direttiva 91/439/CEE, che indica le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore, prevede l'inserimento di queste due patologie tra i fattori di rischio per incidenti stradali;
un recente studio di metanalisi sulle patologie e condizioni cliniche indicate nell'allegato III quali fattori di rischio per incidenti stradali indica che la OSAS e la narcolessia sono le malattie con il più alto rischio di incidenti stradali. Sulla base di questi dati l'infortunistica stradale da sonnolenza dovuta a condizioni morbose quali la OSAS e la narcolessia appare come un problema di salute pubblica con evidenti ricadute socio-sanitarie di rilevanza nazionale. La problematica sonnolenza ed incidenti stradali ha la stessa rilevanza oggi attribuita agli effetti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; inoltre, tale problematica interessa prevalentemente una fascia di popolazione in età produttiva, individui tra i 30 ed i 60 anni, solo parzialmente sovrapponibile a quella colpita dagli effetti dello stato di ebbrezza e/o di sostanze stupefacenti sulla capacità di guida;
esiste una produzione scientifica internazionale relativa allo studio di ampi campioni della popolazione ed utile ad un inquadramento corretto del fenomeno e all'elaborazione di possibili strategie di prevenzione e l'Associazione italiana di medicina del sonno (AIMS) ha istituito la Commissione sonnolenza e incidenti stradali che, in modo solidale ed a supporto delle attività nell'ambito della COST Action B26 finanziata dalla Unione europea ha tra i suoi scopi la produzione di documenti per la formulazione e l'adeguamento di norme in materia di rilascio o rinnovo della patente di guida nei pazienti affenti da OSAS o narcolessia e sta lavorando per predisporre, d'intesa con la Direzione generale per l'energia ed i trasporti della Unione europea, un documento da presentare al Parlamento europeo per l'inserimento della OSAS e della narcolessia nell'allegato III della direttiva 91/439/CEE,
impegna il Governo
ad approfondire le tematiche sopra esaminate e a sostenere gli studi e le ricerche in corso per l'inserimento della OSAS e della narcolessia nell'allegato III della direttiva 91/439/CEE, nonché per prevedere specifiche misure cautelative nella legislazione italiana atte a ridurre l'incidenza di incidenti da sonnolenza.
9/2480-A-R/25.Lovelli, Velo.
La Camera,
premesso che:
sussiste l'esigenza di promuovere l'impiego di ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la massima protezione agli utenti della strada, con particolare riferimento ai conducenti di ciclomotori e motoveicoli che, in caso di incidenti stradali, sono esposti al rischio di subire gravi traumi cranici,
nell'ambito del libro bianco sullo stato della sicurezza stradale, predisposto nell'aprile 2007 dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale si sottolinea l'esigenza di affrontare la questione della riduzione dell'incidentalità e della mortalità stradale anche attraverso l'investimento di risorse in strumenti di protezione innovativi ed anche con il coinvolgimento del settore privato,
impegna il Governo
a promuovere ogni utile iniziativa finalizzata all'utilizzo di strumenti di protezione innovativi, volti ad assicurare la massima sicurezza ai conducenti di ciclomotori e
motoveicoli con particolare riferimento a quelli per i quali sia già stata verificata la rispondenza a tutti gli standard di sicurezza vigenti a livello comunitario.
9/2480-A-R/26.Colucci, Barbieri, Tassone, Compagnon, Zanetta, Costa, Moffa, Uggè, Campa, Fabbri, Pedrini, Meta, Riccardo Conti, Gianfranco Conte, Barani, Lovelli, Affronti, Pizzolante, Sanza, Porcu, Lupi, Armani, Testoni, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
il Governo ha più volte condiviso la necessità di incrementare i controlli al fine di favorire un maggior rispetto delle regole soprattutto nei confronti dei mezzi pesanti;
in protocolli di intesa il Governo si è impegnato a destinare pattuglie dedicate al controllo dei mezzi pesanti,
impegna il Governo
a dare attuazione in tempi rapidi all'impegno sui controlli sulla base di quanto sottoscritto nei protocolli di intesa citati in premessa.
9/2480-A-R/27.Campa, Uggè, Borghesi, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
la S.S. 12 nella provincia autonoma di Bolzano passa totalmente all'interno della città di Laives tagliandola a metà e convogliando al suo interno in particolare il traffico pesante che trasporta le merci per le zone industriali di Laives e Bolzano;
tale traffico ha cagionato negli anni una moltitudine di incidenti mortali senza con ciò calcolare l'inquinamento acustico e ambientale al quale sono soggetti i cittadini;
nel piano di concessione ANAS dell'A22 il Governo precedente aveva inserito il finanziamento per la costruzione del casello autostradale di Laives così come richiesto dai cittadini con raccolta di firme e anche da tutti i sindaci della Bassa Atesina, zona dell'Alto Adige sulla quale incide appunto la S.S. 12 e che comprende anche Laives,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di competenza, le opportune iniziative normative volte a far sì che la Provincia Autonoma di Bolzano e la società A22 diano attuazione a quanto previsto dal Piano ANAS di concessione dell'A22 per consentire la tutela della sicurezza stradale e la salute dei cittadini.
9/2480-A-R/28.Misuraca, Biancofiore, Boscetto.
La Camera,
premesso che:
ogni giorno in Italia si verificano in media 617 incidenti stradali, che causano la morte di 15 persone e il ferimento di altre 860;
secondo i dati Istat (anno 2005) tra le cause accertate o presunte di incidente stradale, l'ebbrezza da alcool è stata riscontrata in 4.107 casi, pari al 70 per cento della casistica riferibile ai giovani, mentre i casi da ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono stati 395;
secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato, con riferimento all'anno 2006, le infrazioni accertate per guida sotto l'influenza di alcool (articolo 186 del codice della strada) sono state 24.803 mentre quelle rilevate per la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada) 1.940;
l'ebbrezza da alcool e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope rappresenta una delle maggiori cause d'infrazione
del codice della strada e degli incidenti mortali che avvengono sulle strade nazionali,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a rendere possibile il pubblico acquisto, anche sulla rete autostradale e presso i locali notturni, nei modi che più si riterranno opportuni, degli strumenti per la misurazione del tasso alcolico nel sangue e per l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti in dotazione alle forze di polizia.
9/2480-A-R/29.Baldelli, Uggè, Di Virgilio, Campa, D'Ulizia, Pelino, Leone, Benedetti Valentini, Buontempo.
La Camera,
premesso che:
le cronache nazionali e locali ci hanno tristemente abituato a sinistri stradali dalle conseguenze spesso così tragiche da scuotere le coscienze dell'opinione pubblica;
in questo senso, risultano numerosi gli episodi legati ad immissioni contromano lungo le autostrade e le strade extraurbane che insistono sul territorio nazionale;
pare al proposito acclarato che non sempre questa specifica tipologia di incidenti si verifica a causa di comportamenti incoscienti o, peggio ancora, di insani giochi al volante, ma, a volte, l'errato impiego delle corsie di accelerazione e di decelerazione dipende dalla semplice distrazione degli utenti della strada e dalla scarsa conoscenza dei luoghi di transito;
un discorso a sé stante meritano le infrastrutture che attraversano zone particolarmente nebbiose, nelle quali, in talune occasioni, la visibilità scende ben al di sotto di limiti accettabili;
appare quanto mai necessario e urgente intervenire in materia, posto che la soluzione a questo problema è di comoda applicazione e di basso impatto economico, visto che un'indicazione orizzontale disegnata sull'asfalto potrebbe denunciare tempestivamente a chi sbaglia ingresso autostradale che il senso di marcia intrapreso è inverso rispetto a quello consentito, scongiurandone di fatto l'immissione in carreggiata;
all'uopo viene in soccorso la segnaletica orizzontale già prevista dall'articolo 40 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, più nello specifico, dall'articolo 147 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
in particolare, le frecce direzionali contemplate dall'articolo 147 del regolamento consentono all'utente della strada di individuare in tempo utile le corsie specializzate o di attestamento, ma, come puntualizzato dal citato articolo 147, le frecce direzionali possono essere impiegate anche per «segnalare le direzioni consentite o quelle vietate»;
con la modifica dell'articolo 147 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il Governo potrebbe estendere obbligatoriamente l'apposizione di simili indicatori ottici anche lungo le rampe e le corsie di accelerazione e di decelerazione delle autostrade e delle strade extraurbane nazionali,
impegna il Governo
ad adottare in tempi rapidi provvedimenti normativi che modifichino l'articolo 147 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilendo che le frecce direzionali, previste dall'articolo 40, comma 2, lettera d), del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere tracciate lungo le rampe e le corsie di accelerazione e di decelerazione delle autostrade
e delle strade extraurbane principali per indicare il senso di marcia ivi consentito.
9/2480-A-R/30.Fabris, D'Elpidio, Picano.
La Camera,
premesso che:
la prevenzione è lo strumento principale in materia di sicurezza stradale, poiché gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte tra i giovani;
i limiti di velocità sulle strade provinciali e comunali sono sproporzionati rispetto alle condizioni di sicurezza, per cui è necessario imporre limiti più elevati che possano fungere da deterrente reale per gli utenti della strada;
è necessario stabilire regole ben precise per l'installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità, in modo che non si traducano in meri strumenti per fare cassa da parte dei comuni,
impegna il Governo
a far sì che le norme per migliorare la sicurezza della circolazione stradale non siano utilizzate in modo distorto, solo per procurare introiti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali.
9/2480-A-R/31. Garagnani, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
ogni anno muoiono in incidenti stradali nel nostro Paese oltre 5 mila persone, ed oltre 300 mila rimangono ferite gravemente, con oltretutto un costo per lo Stato, che nel 2005 è corrisposto al 2,5 per cento del prodotto interno lordo;
l'introduzione della patente a punti, e il suo possibile ritiro agli automobilisti recidivi, per tre anni è riuscita a ridurre il numero degli incidenti e dei morti sulle strade del nostro Paese: nel primo anno di applicazione gli incidenti mortali sono infatti diminuiti del 18 per cento, nel 2005 i decessi sono diminuiti del 5,6 per cento, mentre nel 2006 il calo è stato del tutto minimo e pari allo 0,3 per cento;
una delle cause dell'esaurirsi dell'effetto di tale misura va sicuramente ricercato nel comportamento pratico di molti comuni italiani che in numero di ben 4.340 su 8.157 non hanno mai comunicato al Ministero dei trasporti una sola decurtazione dei punti della patente;
anche i dati trasmessi dalla polizia stradale e dai carabinieri arrivano con mesi di ritardo;
il problema risiede essenzialmente nel numero e nella qualità dei controlli;
in Francia, nel solo anno 2003, in seguito dell'adozione della patente a punti, i morti sulle strade sono diminuiti del 42 per cento;
lo stesso Ministro dei trasporti ha dichiarato, in sede di discussione del provvedimento, che il numero dei controlli su strada nel nostro Paese è molto ridotto (ne vengono effettuati circa 500 mila l'anno, contro i due milioni e mezzo circa della Francia);
solo il 32 per cento del personale della Polizia stradale, che unitamente ai carabinieri effettua i controlli, opera effettivamente sulle strade;
la legge finanziaria 2007 prevede un apposito capitolo di spesa per il triennio 2007, 2008, 2009, da destinare al potenziamento tecnologico delle forze di polizia addette al controllo stradale nonché per campagne informative sulla sicurezza stradale;
4.340 comuni italiani su 8.157 non hanno mai comunicato al Ministero dei trasporti una sola decurtazione dei punti
della patente vanificando gli effetti di una norma che pure - ove attuata - ha prodotto risultati postivi,
impegna il Governo
a emanare entro il 31 agosto 2007 i decreti di assegnazione dei fondi già stanziati dalla finanziaria per almeno un terzo al potenziamento dei controlli stradali e per un terzo alle campagne informative volte ad incrementare la sicurezza stradale, in particolare verso i giovani, al fine di ridurre e prevenire gli incidenti stradali e il numero di morti e feriti nel nostro Paese;
a rendere effettivo il sistema di raccolta e trasmissione dei dati da parte delle forze di polizia stradale, carabinieri e polizia municipale nei tempi stabiliti dalla legge, in particolare per quanto attiene la decurtazione e la riattribuzione dei punti della patente.
9/2480-A-R/32.(Testo modificato nel corso della seduta) Meta, Attili, Barbi, Beltrandi, Bonelli, Fabris, Moffa, Nicco, Ricci, Sanza, Soffritti, Tassone.
La Camera,
premesso che:
è largamente condivisa la necessità che si attui quanto stabilito dal vigente codice della strada relativamente all'obbligo previsto per gli enti locali di destinare il 50 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni comminate per violazioni del codice della strada al finanziamento di interventi a sostegno della sicurezza stradale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure di controllo atte a garantire l'effettivo rispetto della relativa norma.
9/2480-A-R/33.Barbi, Velo, Lovelli, Pedrini.
La Camera,
premesso che:
alcuni farmaci producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada;
appare opportuno adottare misure, quali riportare sul foglio illustrativo di alcuni specifici prodotti un simbolo convenzionale che possa richiamare in modo adeguato l'attenzione del paziente alle eventuali avvertenze ivi presenti relative ad effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada,
impegna il Governo
ed in particolare i Ministri competenti in materia, a verificare, sentiti anche gli organismi interessati, la possibilità di riportare simboli convenzionali che richiamino l'attenzione del paziente che si pone alla guida.
9/2480-A-R/34.Merloni.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento è stato approvato un emendamento finalizzato a sanzionare chiunque circoli con un veicolo i cui dispositivi oggetto dì controlli tecnici periodici, ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada e dell'articolo 238 del regolamento, risultino non funzionanti o non efficienti;
la sanzione mira ad assicurare un controllo più efficace in sede di revisione ordinaria degli autoveicoli specie per quei componenti funzionali alla sicurezza attiva degli stessi e - purtroppo - non sufficientemente controllati, con gravi ripercussioni sul livello di sicurezza della circolazione stradale;
tra questi il sistema frenante e, nello specifico, i dischi freno che lo compongono i quali, come dimostrano recenti indagini statistiche, sono solitamente trascurati sia dall'automobilista che, in sede
dei controlli previsti dalla legge, dalle stesse officine di autoriparazione autorizzate alla revisione periodica dei veicoli, con il risultato che l'80 per cento dei veicoli circolanti sulle nostre strade è un potenziale pericolo per sé e per gli altri viaggiando con dischi freni altamente usurati;
con la Finanziaria 2007 si è proceduto ad un aumento delle tariffe per le operazioni di motorizzazione, in particolare per le procedure di revisione dei veicoli, al quale dovrebbe corrispondere un miglioramento della qualità del servizio offerto anche attraverso la garanzia di un controllo visivo del disco freno, del suo spessore e del suo stato di usura, attraverso lo smontaggio del pneumatico;
impegna il Governo
a modificare la tabella che, nell'appendice IX dell'articolo 238 del regolamento, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, elenca gli elementi sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici periodici, includendovi espressamente al punto 1 il controllo e la verifica dello spessore e dello stato di usura del disco freno, come del resto già previsto dalla direttiva 96/96/CE che nell'Allegato II include esplicitamente il disco freno tra gli elementi che devono necessariamente essere visionati nell'ambito dell'equipaggiamento obbligatorio del veicolo.
9/2480-A/R/35. Beltrandi.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere che gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedano ad immediati interventi volti all'intensificazione dei controlli e miglioramento della segnaletica sulle strade e autostrade.
9/2480-A/R/36. Volontè, Tassone.
La Camera,
premesso che:
gli incidenti più gravi avvengono con maggior frequenza a causa della velocità eccessiva;
sempre per l'eccesso di velocità i nostri giovani perdono la vita sulle strade durante i fine settimana;
è possibile utilizzare sistemi moderni che allertano chi guida sul superamento dei limiti di velocità, arrivando ad un sollecito alla polizia stradale,
impegna il Governo
a sollecitare, per quanto di competenza le compagnie assicurative ad un abbattimento del costo RCA per le autovetture che si dotino di sistemi satellitari di tutela per chi guida.
9/2480-A/R/37. Rossi Gasparrini.
La Camera,
premesso che:
l'Italia è ricca di «siti UNESCO» che è opportuno presentare e valorizzare ai fini turistici;
impegna il Governo
a prevedere una idonea e qualificata segnaletica stradale specifica per i siti Unesco di interesse ambientale e storico architettonico adottando, per quanto di competenza, opportune iniziative affinché i concessionari di strade e autostrade provvedano in merito.
9/2480-A/R/38. Vannucci.