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Allegato A
Seduta n. 178 del 27/6/2007
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(Sezione 6 - Normativa relativa all'accesso alle graduatorie regionali per la medicina generale)
FERDINANDO BENITO PIGNATARO e VACCA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 256 del 1991 ha modificato il percorso formativo per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale, introducendo al termine del conseguimento del diploma di laurea l'obbligo del corso di formazione in medicina generale;
tale norma ha modificato radicalmente la prospettiva professionale per tutti gli iscritti in medicina prima dell'entrata in vigore della citata legge (31 dicembre 1991);
l'attuale situazione si è venuta a creare a seguito delle direttive europee
86/457/CEE e 93/16/CEE che hanno istituito in Europa l'obbligo di certificazione della formazione specifica in medicina generale per poter esercitare nei servizi sanitari nazionali e hanno dettato regole unitarie per i titoli degli specialisti e poneva come termine ultimo per l'adeguamento il 10 gennaio 1995;
dal 31 dicembre 1994 i laureati in medicina e chirurgia non possono quindi più accedere direttamente alle graduatorie regionali per la medicina generale e l'ingiustizia che si chiede di sanare coinvolge oltre 15.000 medici in tutta Italia;
i medici laureati dopo il 1994 e iscritti all'università prima del 1991, oltre ad essere esclusi dalla graduatoria regionale in quanto privi del titolo di formazione, vengono anche penalizzati nell'accesso al corso di formazione in quanto, ormai, definiti «troppo anziani»;
l'assurda conseguenza di questa situazione, tuttavia, è che per «carenze del territorio» si utilizzano comunque medici laureati dopo il 1994 senza titolo di formazione specifica, per ricoprire temporaneamente incarichi nell'ambito della medicina generale, del pronto soccorso e della continuità assistenziale;
queste attività rappresentano, in particolare, in tutto il Sud Italia, le uniche concrete possibilità di lavoro per i medici abilitati dopo il 1994, i quali, pur avendo conseguito una o più specializzazioni, si vedono di fatto esclusi dall'esercizio della professione nel loro settore specialistico per assenza di posti di lavoro;
né è possibile per la pubblica amministrazione procedere alla regolarizzazione di tali medici (precariamente impiegati), mediante loro assunzione a tempo indeterminato, in deroga al principio costituzionale di cui all'articolo 97 della Costituzione dell'assunzione su base concorsuale, poiché una siffatta deroga, per giurisprudenza costante, è consentita solo a fronte di una specifica normativa di rango primario (allo stato non emanata), fondata su situazioni eccezionali, pur nel concreto, come visto, sicuramente sussistenti;
non è ammissibile l'ipocrisia di un sistema che da un lato richiede per esercitare la professione nei suddetti ambiti, il possesso del titolo specifico di formazione in medicina generale e dall'altro, adducendo «carenza del territorio» e «stati di emergenza», impiega indistintamente i medici in forme di occupazione sottopagate, precarie e sul filo dell'illegittimità -:
se non ritenga necessario per la soluzione del problema adottare iniziative volte all'integrazione dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 368 del 1999 con il recepimento dell'articolo 35 della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 93/16/CEE, limitandone l'applicazione ai medici laureati/abilitati dopo il 1994 e iscritti al corso di laurea prima del 1991, e, in ogni caso, quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro interrogato, al fine di garantire che i medici iscritti al corso universitario in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994 possano accedere direttamente alle graduatorie regionali per la medicina generale, per fare uscire dal limbo i medici che da oltre 10 anni sono vittime di una ingiusta discriminazione ed oggi subiscono una progressiva esclusione dal mondo del lavoro. (3-01026)
(27 giugno 2007)