Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 178 del 27/6/2007
...
AFFARI ESTERI
Interrogazioni a risposta scritta:
GALANTE. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
l'applicazione della Direttiva Europea sull'insegnamento delle lingue comunitarie si è tradotta con l'istituzione nel 2005 in ogni Provveditorato agli Studi del territorio francese di Commissioni per le Lingue Straniere e con l'inserimento dell'obbligo dello studio della lingua straniera in modo continuativo dalla classe di 2a elementare. Lo Stato francese si è anche imposto di formare i propri docenti di livello elementare all'insegnamento di una lingua straniera: a partire dalla promozione 2007, nessun docente di livello elementare lascerà l'UFM (Istituto Universitario di Formazione dei Maestri) se non già abilitato ad insegnare una lingua straniera;
il giudizioso utilizzo dei fondi erogati dal MAE sul cap. 3153, ha permesso agli Enti Gestori ex-CO.A.SC.IT di creare una realtà favorevole al rinnovo di un interscambio culturale fra la Francia e l'Italia, due Paesi frontalieri i cui rapporti non possono essere che migliorati dalla conoscenza della lingua;
gli Enti Gestori subiscono ingenti ritardi nell'erogazione dei fondi previsti dal capitolo 3577 del MAE, destinati al finanziamento delle attività di promozione della lingua e cultura italiana. Per anacronistica e dannosa «prassi» amministrativa, il Ministero degli Affari Esteri, pur a conoscenza dei bilanci degli enti suddetti, che vengono trasmessi, per competenza, dal Consolato Generale di Lione, nei tempi e nelle modalità previste, non ottempera ai finanziamenti in tempi debiti, provocando, così, bilanci in negativo, conti bancari scoperti in eccesso e, «dulcis in fundo» ingenti interessi da versare alle banche presso le quali i due Enti hanno domiciliato il loro rispettivo conto in essere;
gli Enti ex-CO.A.SC.IT di Lione e Grenoble, rispettivamente A.P.LI.C.IT e P.L.I.C. ogni anno si ritrovano con scoperti bancari che superano i 60.000,00 euro;
durante il mese di Novembre 2006, Il MAE ha chiesto all'A.P.LI.C.IT di Lyon il rimborso dell'avanzo di cassa dell'anno 2005 senza erogare la totalità dei fondi assegnati all'Ente per l'anno 2006 e che l'Ente è nell'impossibilità di pagare poiché lo scoperto ammonta quasi a 70 000 euro;
l'acquisto dei registri - per tutti i docenti: locali e MAE - è a carico degli Enti stessi;
ambedue gli Enti garantiscono, con efficienti servizi di coordinamento amministrativo, una strettissima ed efficientissima collaborazione con il Consolato Generale di Lione, assumendosi oneri contabili - amministrativi che vanno dall'organizzazione del lavoro dei docenti, alla redazione dei contratti di assunzione, all'erogazione di stipendi e contributi, alla redazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi;
il disbrigo di moltissime pratiche amministrative inerente ai loro rispettivi compiti è, altresì, assicurato ed effettuato
con puntualità e con estrema professionalità e serietà dagli addetti amministrativi e dai presidenti delle due Associazioni;
il MAE, non tenendo conto dell'impossibilità, sotto pena di querela, di rendere paganti corsi di lingua inclusi nell'orario scolastico (129 corsi per 1'a.s. 2006/07 nella sola regione Rodano-Alpi), chiede agli Enti di rispettare «il principio che i contributi ricevuti non debbono essere la sola né la principale risorsa di cui gli Enti gestori dispongono»;
il MAE ha preannunciato la diminuzione del personale scolastico di ruolo da inviare all'estero. Tanto più si impone dunque la presenza e l'efficienza degli Enti Gestori e dei finanziamenti previsti per continuare a garantire l'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero. Questo permetterebbe, altresì, di garantire una minor spesa al carico del MAE con una similare efficienza nell'insegnamento della lingua italiana;
se e quali iniziative il MAE intenda adottare al fine di versare i contributi destinati agli Enti in date fisse: la 1a rata entro febbraio di ogni anno e la 2a rata entro luglio di ogni anno, affinché l'eventuale avanzo di cassa venga restituito solo dopo l'erogazione della prima tranche di finanziamento per l'anno successivo, in modo da poter assolvere ai pagamenti in scadenza (compresi gli stipendi degli insegnanti) ed evitare di richiedere anticipi alle banche e pagare quindi ingenti interessi;
se e come il MAE intenda mettere in atto un'adeguata politica di sostegno economico per le attività di promozione e di diffusione della lingua italiana organizzate dagli Enti Gestori se finalizzate, come nel caso dei corsi gestiti dall'A.P.LI.C.IT di Lione e dal P.L.I.C. di Grenoble, all'integrazione dell'obbligo dello studio della lingua italiana nel percorso di studi al livello nazionale, anche attraverso nuovi accordi bilaterali tra i 2 paesi per la regione RODANO-ALPI, territorio contiguo tra i 2 paesi;
quali iniziative voglia realizzare per riconoscere e valorizzare il personale docente italiano assunto a contratto dagli Enti gestori, anche per le graduatorie del MAE, nel quadro di una completa revisione e verifica della formazione nei corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
(4-04182)
D'ELIA, MELLANO, TURCO e PORETTI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Benedetto Cipriani è accusato, nello Stato del Connecticut (USA) di omicidio plurimo e cospiracy (associazione) a commettere omicidi e per tale reato è prevista la pena di sessanta anni di reclusione. I suoi complici, tre portoricani, però per gli stessi fatti sono accusati di capital felony che consiste, appunto, nel fatto di omicidio plurimo e cospiracy (associazione) a commettere omicidi, per il quale è prevista la pena capitale;
appare strano, spiegabile soltanto con finalità di elusione del divieto di estradizione in caso di rischio di condanna a morte, che soltanto per lui, accusato di aver ideato, organizzato e ordinato l'omicidio plurimo associandosi con gli altri, l'accusa sia di omicidio plurimo e cospiracy;
è estremamente probabile l'estensione dell'accusa o il mutamento di essa in capital fellony pure nei suoi confronti; le autorità statunitensi non hanno mai escluso in modo chiaro e non equivoco tale eventualità; nelle garanzie e assicurazioni che hanno dato, hanno sempre richiamato gli impegni ma non hanno mai escluso che l'imputazione di capital fellony potesse essere estesa al Cipriani; anzi, hanno ammesso che in base alla legge dello Stato del Connecticut «un concorrente nel reato è penalmente responsabile del delitto come se fosse il reale esecutore» e che la perseguibilità del delitto in questione non è assoggettata a limiti di tempo;
secondo la Corte di Appello di Roma che ha concesso l'estradizione sussistono le condizioni per l'estradabilità del Cipriani, in quanto, ai sensi dell'articolo VI della Costituzione degli USA «i trattati formano parte integrante del supremo diritto comune e sono vincolanti per tutti i tribunali degli Stati Uniti... indipendentemente da qualsiasi altra disposizione presenti nelle leggi dello Stato», per cui siccome l'articolo XVI lettera a) del Trattato Italia-USA del 1983 «una persona estradata ... non può essere detenuta, giudicata o punita, nella Parte richiedente, salvo che per il reato per il quale l'estradizione è stata concessa», «si deve ritenere» che il Cipriani, estradato, non sarà giudicato che per omicidio plurimo e associazione (cospiracy) e non già per gli stessi fatti considerati seconda la fattispecie «capital fellony»;
la Corte di Appello, pur ritenendo sussistenti le condizioni di legge, ha espresso giudizio favorevole all'estradizione «alla condizione», davvero sibillina, «che per i delitti come contestati non sia prevista o comunque possibile la pena di morte»; formula che, in estrema sintesi, ancora riproponeva, senza definirlo, il tema della verifica della esclusione in termini di certezza del rischio di pena capitale, e che, nella sostanza, demandava al Ministro della Giustizia tale verifica;
la Corte di Cassazione ha confermato tale conclusione, nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 1996 abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2 codice di procedura penale relativo alla pena di morte e della Legge 26 maggio 1984, n. 225 nella parte in cui ha dato esecuzione all'articolo IX del Trattato di estradizione tra Italia e USA del 13 ottobre 1983, «perché la garanzia assoluta riconosciuta dall'articolo 27 comma 4 Cost. non è assicurata dalla formula delle «sufficienti assicurazioni» che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita. Infatti questa formula demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente»;
secondo il TAR adito avverso il decreto di estradizione del Ministro della Giustizia, proprio dalla considerazione del cosiddetto principio di specialità di cui all'articolo XVI del Trattato, accolto nel «sistema delle garanzie» offerte dal Paese richiedente ritenute sufficienti, risulti invece il contrario; in particolare il Tribunale ha così definito il problema: «...deve essere permesso che, dalla lettura delle note del 3 giugno 2004 e del 10 febbraio 2005 del Governo USA si desume che i coimputati, esecutori materiali, sono imputati di delitto capitale (punibile con la pena capitale) secondo le correnti disposizioni della legge generale del Connecticut e che la perseguibilità del delitto in questione non è assoggettata a limiti di tempo. In particolare poi dalla nota del 3 giugno 2004 si ricava che, «un concorrente nel reato è penalmente responsabile del delitto come se fosse il reale esecutore» -:
se il Governo abbia avuto modo di apprezzare le indicazioni contenute nella sentenza del Tar avverso al decreto del Ministero della Giustizia;
se il Governo non ritenga in definitiva più prudente attenersi alle indicazioni della Corte Costituzionale espresse nella sentenza 223/1996.
(4-04193)