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Allegato B
Seduta n. 178 del 27/6/2007
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COMUNICAZIONI
Interrogazione a risposta in Commissione:
OLIVIERI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'Ufficio Postale di Bolano, comune in provincia della Spezia, chiuderà nel periodo estivo;
tale chiusura è determinata, secondo quanto riferito dal quotidiano La Nazione nell'edizione del 27 giugno, dalla scelta dell'Azienda di non sostituire il personale che intende usufruire delle proprie ferie;
la chiusura dell'Ufficio Postale di Bolano - anche secondo l'opinione dello stesso Sindaco di quel Comune, riportata nel summenzionato articolo de La Nazione - appare un'assurdità che comporterebbe conseguenze negative sulla popolazione, in particolare anziana, e sui numerosi turisti che, nel periodo estivo, soggiornano nella zona -:
quali interventi il Governo intenda mettere in atto nei confronti dell'Azienda Poste affinché l'Ufficio Postale di Bolano non venga chiuso nel periodo estivo e, in ogni caso, affinché venga assicurato ai residenti nel territorio di Bolano il diritto ad usufruire dei servizi offerti dall'Ufficio postale stesso;
quali interventi il Governo intenda mettere in atto nei confronti dell'Azienda Poste per scongiurare il rischio, paventato nel summenzionato articolo de La Nazione, che anche gli uffici postali di altri Comuni limitrofi a quello di Bolano siano interessati da chiusure totali o parziali nel periodo estivo.
(5-01191)
Interrogazione a risposta scritta:
MAZZOCCHI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
risulterebbe che Poste italiane S.p.A., sia rimasta assegnataria del patrimonio immobiliare dell'ex Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in forza della legge n. 448 del 1998;
tra detti immobili risulterebbero esser compresi gli edifici di edilizia residenziale costruiti, a totale carico dello Stato, per essere assegnati al personale dipendente;
le assegnazioni sembrerebbero esser state determinate in base a pubblici concorsi tra il personale dipendente a seguito dei quali sarebbero state approvate le graduatorie in base: al reddito posseduto dall'intero nucleo familiare; dal numero dei componenti dello stesso nucleo; al contestuale possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
in forza della legge n. 560 del 1993 detti alloggi risulterebbero esser stati destinati alla vendita direttamente ai conduttori
(ex assegnatari) in base al valore ed alle condizioni espressamente contenute in essa;
tale decisione sarebbe stata comunicata a tutti gli assegnatari con apposita lettera, spedita in epoche diverse;
la mutata forma giuridica dell'ex Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, prima in Ente pubblico economico e poi in Poste Italiane S.p.A., avrebbe fatto decadere la validità della forma contrattuale da Regime concessorio a regime di equo canone normato secondo un accordo nazionale territoriale che prevedeva l'applicazione del regime di cui alla legge n. 431 del 1998 con l'applicazione di un canone quantificato in lire 7.000 mq.-mese e, nel caso della presenza di redditi al di sotto dei limiti per l'assegnazione dell'edilizia economica residenziale pubblica, l'applicazione del canone previsto per tale categoria;
tale accordo sembrerebbe prevedere la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione da una parte dei conduttori, mentre per la restante parte, a causa dello stato di manutenzione degli alloggi, degli edifici e dell'errata applicazione della categoria catastale, risulterebbero esser stati avviati dei procedimenti giudiziari al fine di vedersi riconoscere il giusto canone e, conseguentemente, la restituzione di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
tale situazione avrebbe reso impossibile sottoscrivere il nuovo contratto di locazione;
al termine di ciascun procedimento, che ha visto soccombere Poste Italiane con la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito, non si sarebbe dato seguito alla stesura del contratto di locazione in quanto Poste italiane S.p.A., pur se nel dispositivo di sentenza veniva determinato l'ammontare del canone, avrebbe disconosciuto l'applicabilità della parte economica stabilita in via giudiziale;
i pagamenti effettuati dai conduttori, secondo l'ammontare del canone statuito per via giudiziale, sembrerebbero esser stati introitati da Poste Italiane S.p.A. quale indennità per occupazione senza titolo;
risulterebbe che, per addivenire alla compravendita, ai conduttori che avevano avuto sentenze passate in giudicato favorevoli veniva, in via pregiudiziale, richiesta la restituzione di quanto percepito in forza delle sentenze e, la restituzione del 50 per cento di quanto Poste Italiane S.p.A., era stata condannata a pagare per l'avvocato di parte e per la CTU, pena l'esclusione all'acquisto;
inoltre, sempre per addivenire alla compravendita, sembrerebbe che gli stessi conduttori abbiano dovuto corrispondere la differenza tra quanto avrebbero dovuto pagare in forza del contratto non stipulato (legge n. 431 del 1998 accordo territoriale) e quanto effettivamente pagato in forza della quantificazione del canone in via giudiziale, disconoscendo di fatto quanto stabilito dal giudice;
al fine di poter procedere all'acquisto, vista la posizione e le richieste predominanti di Poste Italiane S.p.A., la maggior parte degli inquilini sembrerebbe aver intrapreso ancora una volta la via giudiziale per vedersi assegnare la proprietà degli alloggi con sentenza;
in considerazione di quanto sopra, la dirigenza di Poste Italiane S.p.A., sembrerebbe non solo aver di fatto sospeso tutte le vendite ai conduttori interessati dai procedimenti ma, di fronte alle richieste di informazioni circa la riapertura delle vendite, sembrerebbe aver intimato lo sfratto ed aver negato la vendita per decorrenza dei termini;
la situazione anomala alla quale i conduttori risulterebbero esser stati soggetti, sembrerebbe esser stata oggetto anche di un apposito servizio video del Tg3 andato in onda il 23 maggio ultimo scorso -:
quali iniziative intenda intraprendere qualora i fatti corrispondono al vero, e tenuto conto della situazione testé prospettata,
al fine di porre rimedio alle richieste di Poste Italiane S.p.A., che l'interrogante giudica non conformi alla legge, e conseguentemente tutelare i diritti dei conduttori acquisiti con la normativa di cui alla legge n. 560 del 1993.
(4-04185)