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Allegato B
Seduta n. 178 del 27/6/2007
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SALUTE
Interrogazione a risposta in Commissione:
SCHIRRU, DI GIROLAMO, MIGLIOLI, CODURELLI, SANNA, CARTA, RUGGERI, CINZIA MARIA FONTANA, ASTORE e FADDA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
i soggetti minori affetti da Sindrome di Down, patologia invalidante con indennità di frequenza (Legge n. 289 del 1990), per il semplice fatto di essere in tenera età, ovvero per il fatto che un infante deve essere comunque sempre assistito e accompagnato da altri, sono esclusi «a priori dalla possibilità del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento prevista dalla Legge n. 18 del 1980, ex articolo 1, ciò, prescindendo da qualsiasi esame o valutazione nel merito della sindrome di cui è affetta la bambina/o delle cure necessarie»;
i bambini down che sono invece ai sensi della legge n. 104 del 1992, riconosciuti gravemente handicappati, richiedono un'attenzione e un'assistenza continua e specializzata e nulla hanno a che vedere con le cure di cui necessitano i bambini sani. In particolare, si evidenzia in dettaglio le cure particolari e specialistiche delle quali hanno bisogno i bambini fin dai primissimi giorni di vita a causa delle sue affezioni ed in specie della «ipotonicità muscolare»;
la Sindrome di Down porta con sé diverse patologie e a seconda della gravità delle stesse, o a seconda della presenza o meno delle stesse, variano gli interventi. Si possono dividere tra interventi quotidiani svolti presso strutture specializzate, come fisioterapia, psicomotricità e logopedia, ed interventi medici per affrontare patologie correlate (cardiache, all'apparato intestinale, agli occhi, ai denti, all'udito). Si deve iniziare sin da subito un'attività, da parte dei genitori, di continuo supporto alla crescita del figlio, nel tentativo di stimolarlo il più possibile per fargli affrontare meglio le difficoltà insite al ritardo mentale e fisico, applicando i suggerimenti di specialisti (psicologi, pedagogisti e logopedisti) e le tecniche da loro consigliate;
si deve ritenere che anche per i bambini, che pure per il sol fatto di essere tali necessitano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dalla disabilità, la quale comporti che l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assume forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano. Per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili, anche se in un caso e nell'altro di tenera età;
l'articolo 3, terzo comma della legge n. 104 del 1992 prevede che le persone handicappate in situazione di gravità qualora «la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione». Tali casi determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici;
l'articolo 38 della Costituzione conferisce rilievo all'assistenza a cui si ispira l'indennità di accompagnamento, ovvero, l'esigenza di sostenere il nucleo familiare al fine di agevolare la permanenza in esso di soggetti bisognevoli per le loro gravi infermità di un continuo controllo. Tali principi devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che, per incidere notevolmente sulle capacità intellettive ed in genere cognitive e che trovano nella famiglia, per i suoi naturali vincoli
solidaristici, l'ambiente più favorevole ad alleviare le sofferenze di quanti sono da esse colpiti;
le provvidenze a favore dei minori con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri della sua età, come previsto nella legge n. 289 del 1990 (indennità di frequenza) e dall'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 (indennità di accompagnamento) sono tra loro nettamente distinte;
la concessione dell'indennità di accompagnamento si configura come una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento non è indirizzato, come avviene per la pensione di inabilità, al sostentamento del soggetto minorato nelle sue capacità di lavoro, ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale;
non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi -:
alla luce di questi orientamenti, si chiede se non si ritenga utile intervenire al fine di promuovere un intervento legislativo più compiuto in materia e, di fornire alle Aziende U.S.L. preposte all'accertamento dell'handicap mediante le Commissioni mediche, come previsto dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 289 del 1990, delle Circolari ministeriali volte a fornire ulteriori specificazioni per uniformare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a tutte le persone affette dalla Sindrome di Down fin dalla nascita.
(5-01190)
Interrogazioni a risposta scritta:
BRUSCO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
prosegue, con diverse forme di lotta, lo stato di agitazione del personale del presidio ospedaliero di Agropoli ASL SA3, dovuto alle gravissime carenze di organico; a fronte infatti della riduzione del personale dipendente di ben centosettantacinque unità, l'Azienda ha proceduto ad integrazioni per sole cinque unità, stanti i vigenti limiti alle assunzioni;
le carenze si riflettono sui lavoratori in servizio ed in particolare si segnalano:
a) turni di servizio: la predisposizione di tali turni è palesemente in violazione delle normative contrattuali e della legge 66 del 2003 sull'orario di lavoro. Spesso gli stessi turni di servizio non sono siglati dalla direzione sanitaria e presentano addirittura turni scoperti. Tali turni vengono addirittura modificati ogni giorno in maniera tale da stravolgere gli stessi rendendo impossibile il recupero psicofisico dei lavoratori che continuamente si vedono comprimere il loro diritto di organizzare e programmare la propria vita privata;
b) personale infermieristico in servizio: in quasi tutte le unità operative vi è la presenza di un solo infermiere professionale per turno e solo utilizzando la pronta disponibilità e turni aggiuntivi di lavoro straordinario si garantisce la seconda unità, così come allo stesso modo si garantisce la presenza del personale tecnico di radiologia in sala operatoria;
c) godimento ferie: il Personale lamenta la impossibilità a potere usufruire del congedo ordinario così come previsto dalle norme contrattuali stante la denunciata carenza di organi o già presente all'apertura dell'Ospedale avvenuta quattro anni fa;
d) personale ausiliario in servizio: in tutte le unità operative ospedaliere e distrettuali non sono presenti le figure ausiliarie di supporto previste dalla legge.
Ne deriva che i medici, gli infermieri ed i tecnici sono costretti al reiterato demansionamento per poter garantire le attività di supporto all'assistenza;
e) personale addetto alle pulizie: si garantisce con lo stesso personale sia la pulizia degli ambienti di degenza che le attività ausiliarie;
f) carenza Dirigenti medici: nelle diverse unità ospedaliere vi è una carenza delle figure professionali mediche tale da mettere a rischio la garanzia dei livelli minimi di assistenza, in particolar modo nelle unità di emergenza laddove vi è l'obbligo di garantire guardia attiva ventiquattro ore. Per sopperire a tale carenza, nella sola Unità Operativa di Chirurgia d'urgenza l'Azienda ha fatto ricorso alle consulenze esterne, che all'Azienda costano oltre 200.000 euro per soli sessanta giorni e che tra l'altro non garantiscono alcuna continuità assistenziale di qualità; queste consulenze esterne onerosissime sono inveterate da anni per il Laboratorio di analisi e la Radiologia;
g) pronta disponibilità e lavoro straordinario in tutte le unità ospedaliere: il direttore Sanitario e Amministrativo tengono in piedi servizi e attività facendo ricorso agli istituti della pronta disponibilità e dello straordinario, istituti questi che dovrebbero essere attivati in Emergenza mentre, invece, in aperta violazione di legge, in particolare del decreto legislativo n. 66 del 2003, sono attivati per le attività ordinarie. Un esempio: nel Pronto Soccorso e in sala operatoria e traumatologia lavorano medici, infermieri e tecnici che svolgono turni dalle 18 ore alle ventiquattro ore e più, con una ricaduta negativa intollerabile sulla qualità delle prestazioni;
h) gestione Risorse Umane - Mobilità esterna e interna: Ulteriore causa di spreco e soprattutto di disorganizzazione nella gestione delle risorse umane deriva dall'utilizzo di numerosi infermieri professionali in funzioni amministrative, sottratti ai presidi ospedalieri, alle sale operatorie e agli ambulatori;
il 21 giugno 2007 è giunta notizia dalla Direzione circa l'assunzione di 10 infermieri, poi non confermata; il 24 giugno 2007, dopo giorni di occupazione della Direzione Sanitaria, la rappresentanze sindacali hanno deciso di procedere ad un esposto alla magistratura, sottoscritto da tutti i lavoratori, al fine di segnalare le citate violazioni di legge evidenziate; tali illegittimità erano già state denunciate nella richiesta avanzata al Prefetto di Salerno;
si aggiunga che con l'approssimarsi della stagione estiva l'afflusso turistico raddoppierà la popolazione utente e già si segnalano gravissime carenze anche nel pronto soccorso di Agropoli che sopporta fino a venticinquemila accessi all'anno -:
quali urgentissimi provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di verificare e sanare la situazione esposta in premessa, che pone a rischio la qualità del servizio sanitario e addirittura i medesimi livelli essenziali di assistenza.
(4-04169)
PELLEGRINO e CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 18 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006, provvede a modificare ed a integrare le tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e le tabelle delle discipline affini;
in riferimento alle tabelle di equipollenza del decreto ministeriale 18 gennaio 2006, gli specializzati nella disciplina di chirurgia pediatrica hanno enormi difficoltà occupazionali, in quanto i reparti di chirurgia pediatrica sono pochi ed inoltre tale disciplina non è equipollente con altro ambito;
negli altri Paesi della Comunità Europea le varie specializzazioni restano campi esclusivi, ma ciò non preclude la possibilità di un'assunzione come semplice assistente;
le tabelle di equipollenza sono caratterizzate dalla retroattività, diversamente dalla norma che ha introdotto il corso di laurea in odontoiatria, la quale prevedendo la non retroattività, non ha precluso agli studenti iscritti in data precedente al corso di laurea in medicina, l'esercizio della pratica odontoiatrica -:
se, il Governo, intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario alla risoluzione del problema.
(4-04170)