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Allegato A
Seduta n. 18 del 4/7/2006
DISEGNO DI LEGGE: S. 325 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173, RECANTE PROROGA DI TERMINI PER L'EMANAZIONE DI ATTI DI NATURA REGOLAMENTARE. ULTERIORI PROROGHE PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE E IN MATERIA DI ISTRUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1222)
(A.C. 1222 - Sezione 1)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1222 rivestono natura eterogenea dal momento che, al Senato, in prima lettura, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, si è provveduto a sostituire interamente l'articolo unico del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (il cui contenuto originario era costituito da un solo periodo: «i termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006»), nonché ad introdurre, con l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, numerose altre norme aventi carattere «sostanziale», il cui inserimento all'interno di un disegno di legge di conversione non appare, alla luce della consolidata giurisprudenza parlamentare del Comitato per la legislazione, «essere corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge»;
le fattispecie normative di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, come modificato al Senato, devono considerarsi costituzionalmente illegittime, per violazione indiretta della Costituzione, dal momento che, ad esempio, contengono la proroga di termini di esercizio di deleghe per l'adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi di atti normativi già emanati, nonché deleghe legislative al Governo in aperto contrasto con quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, sia alla luce della migliore dottrina costituzionalistica, sia alla luce della costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, va interpretato nel senso che esso costituisce un invalicabile limite di contenuto volto ad impedire che anche nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative;
molte delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1222 dispongono il differimento dell'entrata in vigore di alcune rilevanti discipline emanate in via transitoria (si veda ad esempio l'articolo 1, commi 2 e 6, del disegno di legge di conversione), determinando la violazione del principio di affidamento degli utenti la cui tutela ha trovato compiuto riconoscimento finanche nella giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale l'effettiva successione nel tempo delle discipline legislative è elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto;
nella seduta del 29 giugno 2006, il Comitato per la legislazione, oltre a rilevare,
da un punto di vista tecnico-giuridico, la totale inadeguatezza delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1222 in ordine al rispetto dei criteri di specificità ed omogeneità, così come richiesto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati, ha evidenziato come l'intero disegno di legge presenti al suo interno profili di indubbia incostituzionalità,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 1222.
n. 1. Bocchino, Benedetti Valentini, Migliori, Giorgio Conte, Holzmann, Ronchi, Proietti Cosimi, Antonio Pepe, Moffa, Armani, Meloni, Rositani, Lo Presti, Buongiorno, Gamba, Leo, Germontani, Mazzocchi, Angela Napoli, Pedrizzi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione n. 1222 ed il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, come stravolti dal Senato, rappresentano una palese violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione per quanto concerne rispettivamente la delegazione legislativa e la decretazione d'urgenza;
in particolare il disegno di legge di conversione, come rilevato anche dal Comitato della legislazione, contiene diverse norme di carattere sostanziale il cui inserimento in tale strumento normativo non è né corretto né appropriato;
il disegno di legge di conversione infatti dispone proroghe di termini di esercizio di deleghe e contiene anche, ai commi 3 e 12 dell'articolo 1, nuove deleghe, sia pure di natura correttiva e integrativa, la cui presenza è in netto contrasto, sia con gli articoli 76 e 77 della Costituzione, sia con l'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 23 agosto 1988 n. 400, norma quest'ultima evidentemente diretta ad impedire che nei disegni di legge di conversione dei decreti possano confluire disposizioni che incidano in via diretta o indiretta sulle modalità di esercizio di deleghe legislative. Va rilevato infatti che inserire nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge di una delega legislativa rappresenta un aggiramento della lettera e dello spirito dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto tale strumento si lega strettamente al decreto cui si riferisce e quindi è sottoposto agli stessi limiti di contenuto dei decreti-legge che, per loro natura, non possono conferire deleghe legislative, che sono evidentemente provvedimenti che non hanno mai i requisiti di straordinaria necessità, e soprattutto di urgenza, tassativamente richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione;
i testi del disegno di legge di conversione e del decreto-legge contengono una serie di norme del tutto eterogenee e mal costruite, inserite al Senato con un emendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia e dirette a differire o prorogare termini legislativamente definiti, tali da determinare una grande confusione ed incertezza operativa in settori fondamentali della vita nazionale e con la sola finalità di bloccare o stravolgere importanti riforme realizzate, nella XIV legislatura, dal Governo Berlusconi;
le norme con cui si differisce sensibilmente l'emanazione di diversi decreti legislativi di attuazione della «legge Moratti» (legge 28 marzo 2003, n. 53) rappresentano un modo obliquo ed improprio per affossare tale fondamentale riforma su cui è assolutamente inaccettabile, oltre che tecnicamente criticabile, che si intervenga con emendamenti estemporanei ad un decreto-legge;
particolarmente discutibile, sotto il profilo sia formale che sostanziale, è l'articolo 1-sexies del decreto-legge, concernente la copertura mediante affidamento e supplenze di insegnamenti universitari in quanto si dispone l'applicazione, sia pure temporanea, di disposizioni recentemente abrogate;
numerose norme incidono su disposizioni di recente o recentissima approvazione e questo modo di legiferare, come rilevato anche dal Comitato per la legislazione, non è conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;
la tecnica della novellazione è utilizzata, sia nel disegno di legge di conversione sia nel decreto-legge, in modo non conforme a quanto previsto dalle identiche circolari dei Presidenti dei due rami del Parlamento e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001;
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 1222.
n. 2. Elio Vito, La Loggia, Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame nel testo originario si componeva di un solo articolo, oltre a quello relativo all'entrata in vigore;
nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, il Governo ha presentato un emendamento sul quale ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Il testo dell'emendamento approvato dal Senato sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge; aggiunge sette nuovi articoli, da 1-bis a 1-octies, al decreto-legge medesimo, e riformula l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserendovi quattordici nuovi commi;
in sostanza, si tratta di un testo assai complesso ed eterogeneo che contiene deleghe legislative, proroghe di precedenti deleghe legislative, addirittura riapertura di termini già scaduti, un testo completamente diverso rispetto al contenuto originario del decreto-legge che si limitava semplicemente a prorogare al 31 luglio 2006 i termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006;
stante la natura del provvedimento, divenuto un vero e proprio decreto omnibus per l'eterogeneità e complessità delle numerose disposizioni introdotte, peraltro attraverso il meccanismo della votazione di fiducia posta al Senato su di un maxi-emendamento a discapito delle prerogative del dibattito parlamentare, vengono in tutta evidenza meno le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che gli articoli 76 e 77 della Costituzione richiedono per l'emanazione di atti provvisori aventi forza di legge ordinaria;
con il provvedimento in esame si opera un uso distorto e strumentale della decretazione d'urgenza, conferendo deleghe o prorogandone altre nelle materie più varie e complesse, con vero e proprio stravolgimento di tutti i canoni normativi in materia di uso delle fonti del diritto,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 1222.
n. 3. Maroni, Cota, Gibelli, Stucchi, Dozzo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame nel testo originario si componeva di un solo articolo, oltre a quello relativo all'entrata in vigore;
nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, il Governo ha presentato un emendamento sul quale ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Il testo dell'emendamento approvato dal Senato sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge; aggiunge sette nuovi articoli, da 1-bis a 1-octies, al decreto-legge medesimo, e riformula l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserendovi quattordici nuovi commi;
in sostanza, si tratta di un testo assai complesso ed eterogeneo che contiene deleghe legislative, proroghe di precedenti deleghe legislative, addirittura riapertura di termini già scaduti, un testo completamente diverso rispetto al contenuto originario del decreto-legge che si limitava semplicemente a prorogare al 31 luglio 2006 i termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006;
stante la natura del provvedimento, divenuto un vero e proprio decreto omnibus per l'eterogeneità e complessità delle numerose disposizioni introdotte, peraltro attraverso il meccanismo della votazione di fiducia posta al Senato su di un maxi-emendamento a discapito delle prerogative del dibattito parlamentare, vengono in tutta evidenza meno le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che gli articoli 76 e 77 della Costituzione richiedono per l'emanazione di atti provvisori aventi forza di legge ordinaria;
con il provvedimento in esame si opera un uso distorto e strumentale della decretazione d'urgenza, conferendo deleghe o prorogandone altre nelle materie più varie e complesse, con vero e proprio stravolgimento di tutti i canoni normativi in materia di uso delle fonti del diritto;
lo stesso articolo 1 del disegno di legge, oltre alla tipica formula di conversione, reca numerose disposizioni di carattere sostanziale, molte delle quali incidono su disposizioni di delega, il cui inserimento in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo di tale specifico strumento normativo;
numerose disposizioni sono formulate in modo non conforme alle prescrizioni contenute nel punto 9) delle identiche circolari dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, in ordine alla corretta tecnica di novellazione delle norme giuridiche, alcune di esse addirittura statuendo l'ultrattività di disposizioni che risultano già abrogate o la proroga di discipline previste come transitorie;
lo stesso Comitato per la legislazione, esaminato il provvedimento, ha rilevato la necessità di sopprimere le disposizioni estranee al contenuto originario del decreto-legge, al fine di ricondurlo all'interno dei parametri costituzionali e normativi vigenti in materia;
l'eccessiva dilatazione del contenuto del provvedimento e l'eterogeneità delle disposizioni introdotte sono in aperto contrasto con quanto prescritto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con i necessari parametri normativi di chiarezza ed efficacia dei testi normativi,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 1222.
n. 4. Maroni, Cota, Gibelli, Stucchi, Dozzo.