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Allegato B
Seduta n. 182 del 3/7/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta orale:
VOLONTÈ e COMPAGNON. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
diverse amministrazioni comunali friulane della zona montana (Ampezzo, Arta Terme, Comeglians, Enemonzo, Lauco, Paluzza, Prato Carnico, Sutrio, Verzegnis e Villa Santina) hanno lamentato la grave situazione di precarietà del personale docente supplente con incarico annuale operante negli istituti scolastici ivi ubicati;
il comma 605 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007 stabilisce l'abrogazione della super valutazione del servizio prestato in montagna da parte del personale docente, fermo restando il diritto alla valutazione del punteggio maggiorato acquisito;
la successiva sentenza n. 11 della Corte costituzionale del 10 gennaio 2007 ha riconosciuto illegittima la norma che prevedeva il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in sedi scolastiche al di sopra dei 600 metri situati in comuni considerati di montagna, con conseguente cancellazione del punteggio accumulato dal 2003/2004 al 2006/2007;
il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 oltre a confermare quanto già detto nelle premesse, ha mantenuto il punteggio solo per le scuole primarie pluriclasse di montagna oltre che per quelli prestati nelle isole minori e negli istituti penitenziari -:
quali opportuni provvedimenti intenda adottare per porre termine all'eccessiva precarietà del personale docente con incarico annuale negli istituti scolastici ubicati nei territori montani e per rafforzarne la continuità didattica.
(3-01042)
Interrogazione a risposta scritta:
ZACCHERA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno 2006-2007 e 2007-2008, la disciplina dell'individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità è contenuta all'articolo 6; in particolare, il comma 4 prevede per le operazioni di terza fase, una sorta di sbarramento, attraverso l'attribuzione di aliquote per la mobilità interprovinciale e professionale, in misura della metà del 50 per cento delle disponibilità destinate alla mobilità provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale;
gli insegnanti precari della classe di concorso Ao19, discipline giuridiche ed economiche, nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, lamentano la mancata applicazione degli accantonamenti e l'avvenuta mobilità interprovinciale e professionale fatta scattare automaticamente dal sistema informatico del Ministero attraverso un meccanismo di compensazione tra uscite e entrate che, si ritiene eluda la normativa, determinando una lesione delle aspettative di chiudere questa fase lunghissima di precarietà che si trascina da anni nonostante il superamento di concorsi ordinari e riservati;
in particolare, negli ultimi due anni, il sistema informatico effettuerebbe in terza fase, anche senza disponibilità all'inizio delle operazioni di mobilità, una immediata compensazione scambiando il posto in uscita con un posto in entrata. Questo meccanismo viola, a parere dei predetti precari, le disposizioni normative laddove è prevista una quota e degli accantonamenti, che sono ispirati da una logica che è quella di consentire gradualmente l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti precari;
di fatto, per questa anomalia del sistema, negli ultimi anni, invece che sul 25 per cento dei posti disponibili, tali operazioni sono state effettuate sul 100 per cento delle disponibilità, attribuendo in terza fase anche il posto dispari, considerato indisponibile al comma 6 per le operazioni di mobilità, con una perdita secca di due posti, sia per le nomine a tempo determinato che per i passaggi in ruolo. Naturalmente, tale meccanismo provoca gli stessi effetti in tutte le altre classi di concorso;
la tesi sostenuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Verbania e dalla CGIL è quella che in assenza di disponibilità (zero disponibilità) all'inizio delle operazioni di mobilità, il sistema informatico non contempli blocchi e che nella terza fase al verificarsi di un docente in uscita applichi giustamente una compensazione con un docente in entrata -:
se non sia opportuna una modifica della normativa per i prossimi anni che consenta nel comma 3 dell'articolo 6, che le cattedre che si renderanno vacanti per effetto dei movimenti in uscita siano disponibili per tutte le fasi di operazioni di mobilità, quindi anche per la terza fase e che chiarisca come non sussista più la figura del «trasferimento per compensazione», presente invece nella normativa precedente degli anni Novanta, considerato che con l'introduzione delle graduatorie permanenti, proprio al fine di realizzare il diritto alla stabilità di lavoro dei docenti precari inseriti nelle graduatorie permanenti, è stato introdotto il sistema degli accantonamenti e delle quote, di cui l'automatismo della compensazione non consente, a nostro parere, illegittimamente la realizzazione delle aspettative;
se non si ritenga necessario rendere esplicito che in tutte e tre le fasi tutti i movimenti in uscita siano soggetti agli accantonamenti e alle quote previste;
se non si ritenga di dover ribadire il divieto di procedere a mobilità nella terza fase, utilizzando il meccanismo di compensazione,
che aggira le norme sugli accantonamenti e sulle quote previste;
come intenda considerare il fatto che l'applicazione dei meccanismi di compensazione sottraggono disponibilità di cattedre per i passaggi in ruolo, provocando perdita di posti di lavoro e continuità di condizione precaria per lavoratori e per le loro famiglie.
(4-04240)