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Allegato B
Seduta n. 182 del 3/7/2007
GIUSTIZIA
Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il signor Benedetto Cipriani è accusato, nello Stato del Connecticut (USA) di omicidio plurimo e cospiracy (associazione) a commettere omicidi e per tale reato è prevista la pena di sessanta anni di reclusione. I suoi complici, tre portoricani, però per gli stessi fatti sono accusati di capital felony che consiste, appunto, nel fatto di omicidio plurimo e cospiracy (associazione) a commettere omicidi, per il quale è prevista la pena capitale;
appare strano, spiegabile soltanto con finalità di elusione del divieto di estradizione in caso di rischio di condanna a morte, che soltanto per lui, accusato di aver ideato, organizzato e ordinato l'omicidio plurimo associandosi con gli altri, l'accusa è di omicidio plurimo e cospiracy;
è estremamente probabile l'estensione dell'accusa o il mutamento di essa in capital felony pure nei suoi confronti. Le autorità statunitensi non hanno mai escluso in modo chiaro e non equivoco tale eventualità. Nelle garanzie e assicurazioni che hanno dato, hanno sempre richiamato gli impegni ma non hanno mai escluso che l'imputazione di capital felony potesse essere estesa al Cipriani; anzi, hanno ammesso che in base alla legge dello Stato del Connecticut «un concorrente nel reato è penalmente responsabile del delitto come se fosse il reale esecutore» e che la perseguibilità del delitto in questione non è assoggettata a limiti di tempo;
secondo la Corte di Appello di Roma che ha concesso l'estradizione sussistono le condizioni per l'estradabilità del Cipriani, in quanto, ai sensi dell'articolo VI della Costituzione degli USA «i trattati formano parte integrante del supremo diritto comune e sono vincolanti per tutti i tribunali degli Stati Uniti... indipendentemente da qualsiasi altra disposizione presenti nelle leggi dello Stato», per cui siccome l'articolo XVI lettera a) del Trattato Italia-USA del 1983 «una persona estradata... non può essere detenuta, giudicata o punita, nella Parte richiedente, salvo che per il reato per il quale l'estradizione è stata concessa», «si deve ritenere» che il Cipriani, estradato, non sarà giudicato che per omicidio plurimo e associazione (cospiracy) e non già per gli stessi fatti considerati seconda la fattispecie capital felony;
la Corte di Appello, pur ritenendo sussistenti le condizioni di legge, ha espresso giudizio favorevole all'estradizione «alla condizione», davvero sibillina, «che per i delitti come contestati non sia prevista o comunque possibile la pena di morte»; formula che, in estrema sintesi, ancora riproponeva, senza definirlo, il tema della verifica della esclusione in termini di certezza del rischio di pena capitale, e che, nella sostanza, demandava al Ministro della giustizia tale verifica;
la Corte di Cassazione ha confermato tale conclusione, nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2, codice di procedura penale, relativo alla pena di morte e della Legge 26 maggio 1984, n. 225 nella parte in cui ha dato esecuzione all'articolo IX del Trattato di estradizione tra Italia e USA del 13 ottobre 1983, «perché la garanzia assoluta riconosciuta dell'articolo 27 comma 4 Cost. non è assicurata dalla formula delle «sufficienti assicurazioni» che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita. Infatti questa formula demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente»;
secondo il TAR adito avverso il decreto di estradizione del Ministro della Giustizia, proprio dalla considerazione del cosiddetto principio di specialità di cui
all'articolo XVI del Trattato, accolto nel «sistema delle garanzie» offerte dal Paese richiedente ritenute sufficienti, risulti invece il contrario. In particolare il Tribunale ha così definito il problema: «... deve essere permesso che, dalla lettura delle note del 3 giugno 2004 e del 10 febbraio 2005 del Governo USA si desume che i coimputati, esecutori materiali, sono imputati di delitto capitale (punibile con la pena capitale) secondo le correnti disposizioni della legge generale del Connecticut e che la perseguibilità del delitto in questione non è assoggettata a limiti di tempo. In particolare poi dalla nota del 3 giugno 2004 si ricava che, "un concorrente nel reato è penalmente responsabile del delitto come se fosse il reale esecutore"» -:
se il Governo ha avuto modo di apprezzare le indicazioni contenute nella sentenza del Tar avverso al decreto del Ministero della giustizia;
se il Governo non ritenga in definitiva più prudente attenersi alle indicazioni della Corte Costituzionale espresse nella sentenza 223/1996.
(2-00637)«D'Elia, Mellano, Villetti».
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata ha annunciato la decisione di astenersi dalle udienze per carenza di personale amministrativo dal 25 giugno al 13 luglio 2007;
particolarmente grave e preoccupante è la situazione delle cancellerie delle sezioni distaccate del tribunale di Torre Annunziata, in quanto le sole otto unità di personale, previste in organico presso la sezione distaccata di Gragnano e le nove unità presso le sezioni distaccate di Sorrento e Torre del Greco (a seguito della ingiustificata riduzione delle piante organiche) risultano essere del tutto insufficienti a fronteggiare l'eccezionale carico di lavoro devoluto alla cognizione dei tre giudici civili e due penali alla sezione distaccata di Sorrento, nonché dei tre giudici civili e dei due giudici penali delle sezioni distaccate di Gragnano e Torre del Greco;
tale situazione diventerà ancor più ingovernabile, atteso che alcuni cancellieri delle sezioni di Sorrento e di Torre del Greco saranno a breve posti in pensionamento;
la sezione distaccata di Torre del Greco, ad esempio, prevede in pianta organica n. 1 Cancelliere C2, n. 4 Cancellieri C1, n. 1 Cancelliere B3, n. 3 Operatori Giudiziari B2, n. 1 Ausiliario A1, per un totale di dieci unità a fronte di un contenzioso sia penale che civile trattato presso la sezione è notevole: nei giorni scorsi, come già accaduto più volte per il passato, la cancelleria civile ha letteralmente chiuso in quanto l'unico operatore presente (l'altro era in ferie) in un momento di intensa affluenza all'ufficio di avvocati e pubblico ha avvertito un malore e pertanto si è allontanato dal posto di lavoro per ricevere le cure necessarie;
nella stessa sezione distaccata la figura prevista del Cancelliere dirigente C2 è vacante ormai da anni senza che si sia mai sbloccata la situazione ed un operatore B2 è stato applicato da due anni presso la Corte di Appello di Napoli senza che sia mai stato sostituito mentre il settore Ufficiali Giudiziari è quasi sguarnito;
anche la struttura che ospita i Giudici di Pace di Torre del Greco è insufficiente e occorre reperire una sistemazione idonea e decorosa per una sede dove si amministra la Giustizia;
nella sezione distaccata di Sorrento i procedimenti civili di cognizione ordinaria pendenti sono passati dai 2.090 del 2001 ai 4.357 del 2006 con una durata media dei processi di ben 7 anni;
dai dati statistici si evince che, per quanto riguarda il settore penale le sopravvenienze dell'anno 2005 presso il circondario di Torre Annunziata sono state
pari circa ad un quinto di quelle del tribunale di Napoli nel medesimo periodo, a fronte di organici non commisurati al carico di lavoro: essendo previsti in organico presso il tribunale di Torre Annunziata circa un sesto dei dipendenti amministrativi di Napoli, di conseguenza presso gli Uffici di Torre Annunziata occorrerebbero altre 34 unità in pianta per rispettare la citata proporzione con il tribunale di Napoli -:
se il Ministero intenda procedere ad una immediata revisione della pianta organica del personale di cancelleria ed alla immediata copertura dei relativi posti in aumento, al fine di scongiurare il pericolo della paralisi della funzione giurisdizionale presso il tribunale di Torre Annunziata, impegnato a trattare complessi processi penali contro pericolose organizzazioni camorristiche e delicate cause civili particolarmente rilevanti sotto il profilo economico-sociale a fronte di un organico, anche di magistratura ampiamente sottodimensionato.
(2-00642)
«Scotto, Cesario, Pellegrino, Iannuzzi, Boffa, Tranfaglia, Paolo Russo, Tuccillo, Fumagalli, Chiaromonte, Aurisicchio, Marone, Iacomino, Incostante, Sasso, Tessitore, De Angelis, Fadda, Ruggeri, Sanna, Leddi Maiola, Amendola, Bianco, Bordo, Schirru, Napoletano, Gioacchino Alfano, Carfagna, Grillini, Astore, Lomaglio, Raiti, Attili, Longhi, De Cristofaro, Villari».
Interrogazione a risposta orale:
COSSIGA e PONZO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
su richiesta del Procuratore di Larino è agli arresti, da martedì 14 maggio, il Colonnello Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso;
dai primi interrogatori non sembra emergere nella che possa giustificarne l'arresto -:
quali iniziative intenda prendere in relazione alla vicenda, con riferimento all'esercizio dei poteri ispettivi di sua competenza.
(3-01043)
Interrogazione a risposta in Commissione:
PALOMBA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con P.D.G. (Provvedimento del Direttore Generale) 10 ottobre 2006 è stata approvata la graduatoria, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 gennaio 2007, relativa al concorso per 110 contabili C1, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con Provvedimento del Direttore Generale del 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16 aprile 2004;
le procedure concorsuali suddette sono state precedute da un concorso a tempo determinato, per 50 contabili C1 al D.A.P., indetto con Provvedimento del Direttore Generale 4 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 27 gennaio 2004, la cui graduatoria è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 marzo 2005, e nello stesso anno si è proceduto con le relative assunzioni;
per i contabili assunti a tempo determinato nell'anno 2005, il DAP, nel 2007, ha richiesto e ottenuto l'avvio delle procedure di stabilizzazione, che si concluderanno con l'assunzione a tempo indeterminato al raggiungimento dei tre anni di lavoro;
l'amministrazione, invece, ha comunicato ai vincitori del concorso per 110 contabili a tempo indeterminato che «il budget assegnato per l'anno 2006 non ha consentito di procedere all'assunzione» e che «sarà possibile dare avvio al procedimento di assunzione allorquando cesseranno
gli impedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 22 dicembre 2004, n. 311 (blocco delle assunzioni), nel rispetto delle altre disposizioni vigenti»;
il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 2006 ha, per l'anno 2006, autorizzato il DAP all'assunzione, in deroga al blocco, di 54 unità, corrispondenti a una spesa complessiva lorda pari a euro 325.649 per l'anno 2006 e a euro 1.463.769 per l'anno 2007, e, relativamente a tali risorse, il DAP ha deciso il loro totale impiego per il personale in servizio che ha concluso le procedure di riqualificazione. Nello specifico, l'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero della giustizia ha approvato il passaggio dall'area B all'area C, posizione economica C1, per n. 136 contabili, n. 126 educatori e n. 80 collaboratori; escludendo, in tal modo, la possibilità di accesso dall'esterno da parti dei vincitori del concorso in oggetto e degli altri concorsi già conclusi (36 collaboratori, 39 psicologi);
in merito va evidenziato il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale pubblico impiego, n. 3556/2005, reso in data 9 novembre 2005 (secondo il quale, il «blocco delle assunzioni» riguarda sia l'accesso di personale dall'esterno, sia le progressioni verticali);
il concorso per contabili a tempo determinato era stato posto in essere per la copertura provvisoria (un anno dalla data di sottoscrizione del contratto) delle stesse posizioni che poi sarebbero dovute essere assegnate in via definitiva, sia al personale interno riqualificato, sia ai vincitori del concorso per 110 posti a tempo indeterminato -:
in occasione della recente discussione alla Camera dei deputati sulle mozioni inerenti il precariato il Governo ha accolto la raccomandazione che la stabilizzazione dei precari non possa avvenire a scapito dell'assunzione dei legittimi vincitori dei concorsi, che vantano una tutelata aspettativa ad essere assunti senza vedersi scalzati dai precari;
se, e per quante unità, sia stata inoltrata richiesta al Dipartimento della funzione pubblica, per l'anno 2007, di deroga al blocco delle assunzioni e se, in tal caso, l'amministrazione darà la precedenza ai vincitori dei concorsi esterni rispetto a chi ha concluso le procedure di riqualificazione;
se e quando si intenderanno prendere in considerazione le legittime aspettative di assunzione da parte dei vincitori del concorso in oggetto e, in particolare, quali sono i tempi previsti per la totalità delle assunzioni.
(5-01208)
Interrogazioni a risposta scritta:
FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la sezione distaccata di Sassuolo del Tribunale di Modena, competente territorialmente per i comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Frassinoro, ha un carico giudiziario di diverse migliaia di procedimenti all'anno;
nonostante il personale scarso, sottoposto di continuo a mobilità (è notizia di questi giorni che un cancelliere verrà trasferito a breve presso il giudice di pace di Vignola) e al fatto che alle necessità indispensabili per il funzionamento dell'ufficio di cui sopra provvede il Comune di Sassuolo, detta struttura è fondamentale per rispondere alla domanda di giustizia promanante dal territorio;
nel decreto 211 del 2007 del Presidente della Corte d'appello di Bologna di menziona la richiesta di soppressione della sezione distaccata di Sassuolo del Tribunale di Modena, evenienza quest'ultima ipotizzata già nel 1977, tant'è che venne presentato dall'interrogante al riguardo un atto di sindacato ispettivo -:
se e quali assicurazioni voglia fornire in merito al mantenimento in funzione della sezione distaccata di Sassuolo
del Tribunale di Modena, indispensabile per un corretto funzionamento della giustizia.
(4-04231)
GALLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con decreto n. 10 del 26 aprile 2007 il Presidente del Tribunale di Novara, dottoressa Anna Maria Di Oreste, richiedeva la rimissione urgente dello stesso al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il preventivo parere sullo stesso;
nelle motivazioni del decreto si rilevava che alla sezione distaccata di Borgomanero sono attualmente in forza due giudici in via esclusiva, uno per il settore civile ed uno per il settore penale; un giudice per il settore civile coassegnato con la sede centrale; due giudici onorari di Tribunale, uno per il settore civile ed uno per il settore penale;
nel corpo del decreto si rileva l'osservazione del Consiglio Giudiziario secondo la quale, nella sede valutazione comparativa tra sede centrale e sede distaccata con riferimento al settore civile, vi è un aggravio per i giudici ad esso adibiti nella sezione distaccata;
viene altresì messa in evidenza la capacità degli stessi giudici di definire un cospicuo numero di procedimenti;
si considera in seguito che, rimessa la valutazione al presidente del tribunale di Novara e richiesto un intervento correttivo, è stata rappresentata «l'impossibilità di aumentare la dotazione organica della sezione distaccata, per le esigenze relative alla trattazione nella sede centrale di tutte le materie che richiedono la collegialità nella decisione con contemporaneo impiego di più magistrati, nonché per le stesse materie la necessità di lunghe e complesse attività istruttorie»;
si considera che è stata rappresentata la possibilità di ridurre il carico della sezione distaccata operando l'opzione di cui all'articolo 48-quinqiues dell'Ordinamento Giudiziario;
si dispone che a decorrere dal 1o giugno 2007 le udienze relative ai procedimenti riguardanti locazioni, volontaria giurisdizione sullo stato delle persone con esclusione delle amministrazioni di sostegno, provvedimenti cautelari e possessori, esecuzioni mobiliari, che dovrebbero per giurisdizione territoriale essere trattate presso la sezione distaccata di Borgomanero siano invece tenute presso la sede centrale di Novara, con iscrizione a ruolo del procedimento direttamente presso quest'ultima sede;
in data 30 maggio 2007, con decreto n. 20 la stessa presidente Di Oreste visto il parere favorevole del solo Consiglio Giudiziario di Torino, dispone che il precedente decreto n. 10 entri in vigore con le nuove iscrizioni dal 4 giugno 2007; le tutele e curatele anche se già aperte saranno trasferite dalla stessa data alla sezione centrale;
il trasferimento delle suddette cause presso la sede centrale, aggraverebbe di contro il carico della sede centrale stessa che non pare sia soggetta ad aumenti di organico, con conseguente dilatazione dei tempi di risoluzione delle stesse;
l'avocazione di tali procedimenti alla sede centrale di Novara costituisce secondo l'interrogante una violazione dei principi di federalismo e decentramento amministrativo tutelati dalla Costituzione, e un depotenziamento del principio, di giurisdizione territoriale, nonché fonte di grave disagio per i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, sia in termini di trasferimenti che economici, e porterebbe alla riduzione dell'attività forense di un Tribunale che ha competenza su trenta Comuni della Provincia di Novara, che insiste su un territorio a forte densità di attività produttive e con un bacino di utenza di oltre 90.000 abitanti, che ad avviso dell'interrogante si pone quale preludio alla dismissione della sede distaccata di Borgomanero -:
se non ritenga, anche a fronte di quanto indicato in premessa, di assumere con urgenza i provvedimenti più idonei
per assicurare la continuità dell'attività del Tribunale di Borgomanero, assicurando la presenza delle figure necessarie all'espletamento dei procedimenti oggetto del decreto in premessa richiamato, in ossequio al principio che garantisce ad ogni cittadino l'accesso alla Giustizia.
(4-04234)