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Allegato A
Seduta n. 184 del 5/7/2007
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(Sezione 8 - Punteggio riconosciuto al servizio di insegnamento svolto in scuole di montagna)
RAITI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il reclutamento del personale docente della scuola avviene per il 50 per cento tramite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per l'altro 50 per cento tramite le graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) come previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999;
con le graduatorie permanenti (ad esaurimento) predisposte ai sensi della suddetta legge vengono effettuate anche le supplenze annuali, le supplenze fino al termine delle attività didattiche e le supplenze temporanee di prima fascia nelle scuole;
ai fini della formulazione e l'aggiornamento delle graduatorie in questione, la legge n. 186 del 2004 ha introdotto la valutazione doppia del servizio di insegnamento svolto in scuole di montagna, poste al di sopra dei 600 metri di altitudine;
la ratio era quella di fare in modo che le scuole di montagna potessero avere stabilità dei docenti volta a perseguire la continuità didattica a garanzia di una migliore offerta formativa attribuendo una valutazione migliorativa del servizio ivi svolto;
la norma è stata però sottoposta alla giurisdizione di alcuni tribunali amministrativi regionali che ne hanno disconosciuto la legittimità;
in virtù della giurisprudenza prevalente che si era venuta a formare, la legge finanziaria per il 2007 ha eliminato il raddoppio del punteggio relativo al suddetto servizio a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, mantenendone la validità fino all'anno scolastico 2006/2007 per esigenze di giustizia nei confronti di coloro
che avevano effettuato le loro scelte in presenza di una norma, sopportandone maggiori sacrifici, per avere un più favorevole riconoscimento;
mentre tutto sembrava essere predisposto per chiudere la partita senza traumi, interviene la Corte costituzionale con sentenza n. 11, depositata il 26 gennaio 2007, la quale dichiara parzialmente incostituzionale la norma che prevede il raddoppio del punteggio per i servizi di insegnamento svolti in scuole di montagna ad eccezione di quelli svolti in scuole elementari in sezioni pluriclasse;
il decreto dirigenziale del 16 marzo 2007, relativo all'aggiornamento ed all'integrazione delle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009 abolisce inspiegabilmente la valutazione doppia con decorrenza retroattiva dall'anno scolastico 2003-2004;
l'articolo 136 della Costituzione, invece, recita espressamente «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»;
in forza di tale articolo risulta illegittima - secondo l'interrogante - l'abolizione del punteggio di montagna a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 dovendosene prevedere al massimo la mancata valutazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di cui sopra;
inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che afferma il consolidamento delle situazioni già esaurite (in questo caso ruolo e supplenze conferiti negli ultimi quattro anni scolastici) in caso di pronuncia di incostituzionalità della norma che le aveva generate, consegue, a maggior ragione, la valutazione delle stesse;
l'orientamento del ministero della pubblica istruzione, stante alle voci correnti, salvaguardando soltanto le situazioni consolidate dal ruolo e non anche quelle derivanti dalle supplenze, produce, secondo l'interrogante, ulteriore iniquità;
i docenti interessati al riconoscimento del servizio svolto in scuole di montagna fino alla pronuncia della Corte costituzionale hanno prodotto ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio che con ordinanza n. 3151 del 27 giugno 2007 ne ha riconosciuto, prima facie, le legittime aspettative;
l'amministrazione, nonostante ciò, non ha adottato nessun comportamento volto a riconoscere i contenuti della suddetta ordinanza o a preservare gli interessati da eventuali situazioni di pregiudizio per il mancato riconoscimento -:
quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato volti a garantire la piena legittimità dell'azione amministrativa in relazione all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio sopra citata. (3-01054)