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Allegato B
Seduta n. 185 del 9/7/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
PICANO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in occasione degli esami di maturità che si stanno svolgendo in queste settimane si sono verificati numerosi casi di studenti, provenienti da scuole private, che si sono visti negare la possibilità di sostenere l'esame nell'istituto prescelto, ed hanno quindi saputo la loro sede d'esame soltanto il giorno stesso della prima prova, o, in alcuni casi, addirittura il giorno dopo;
tali disagi si sono verificati esclusivamente negli istituti paritari;
conseguenza di ciò è stato un enorme disagio per i privatisti e rinuncia all'esame da parte di molti;
molti privatisti non sono i soliti ragazzi che devono recuperare il tempo perduto, ma in buona parte sono studenti lavoratori adulti che con sacrificio, in termini di tempo e di denaro, necessitano dell'esame per continuare un percorso di lavoro che altrimenti si vedrebbero negato;
le motivazioni di tale disguido trovano la loro ragione legislativa nel decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 (articolo 14, comma 5), come modificato dalla legge n. 1 del 2007 (articolo 1, modifica articolo 4, comma 9) per il quale gli Istituti scolastici, statali e paritari, possono accogliere un numero di candidati esterni corrispondente al 50 per cento dei candidati interni;
sino all'anno scolastico 2005/2006 questa norma non è stata rispettata dall'Amministrazione, che ha concesso commissioni per soli privatisti non solo alle scuole statali, ma anche alle scuole paritarie, nonostante la previsione legislativa prevedesse deroghe alla norma soltanto in istituti statali;
la già citata legge n. 1 del 2007, nonostante preveda dei limiti più stringenti al decreto legislativo del 2005, lascia tuttavia invariati quelli che possono essere i margini di eccezionalità, infatti, in casi particolari, vi è ancora la possibilità di assegnare candidati esterni in soprannumero alle diverse commissioni degli istituti statali, fermo restando l'autorizzazione dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale;
fermo restando che la costituzionalità della norma è stata ribadita dalla Corte Costituzionale in data 19 giugno 2007, rimane tuttavia il dubbio rispetto alla distinzione fatta tra scuole paritarie e scuole statali, che sembra in pieno contrasto con la legge n. 62 del 2000, la quale stabilisce la sostanziale uguaglianza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
l'obiettivo della citata normativa tende a «evitare che le scuole paritarie diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell'esame di Stato», come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale;
il dubbio che trapela è se allora non si siano volute semplicemente colpire le scuole private, con la conseguenza però di colpire e danneggiare gli utenti, colpendo il diritto allo studio -:
quali soluzioni intenda prevedere il Ministro in indirizzo affinché disguidi di tal genere non abbiano a verificarsi negli anni successivi, e quali per cercare di porre un rimedio ai disguidi verificatisi in queste settimane;
se non ritenga opportuna una verifica delle norme che regolano i rapporti tra istituti scolastici statali, paritari e privati.
(4-04288)