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Allegato B
Seduta n. 187 dell'11/7/2007
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta orale:
GASPARRI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la Legge Finanziaria 2007 prevedeva, all'articolo 1, comma 1152, «l'assegnazione di somme per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria» una quota «rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009»;
il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte definito la Calabria «sua figlia prediletta»;
il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Agazio Loiero, ha convocato alcuni mesi fa i presidenti delle cinque Province calabresi per comunicare loro che avevano a disposizione 450 milioni di euro in tre anni per ammodernare e potenziare la viabilità secondaria;
al Ministro delle infrastrutture restava il compito di predisporre il decreto di assegnazione dei fondi, di concerto con il ministro Bersani, e i cinque presidenti delle Amministrazioni provinciali della Calabria avevano già concordato le modalità di utilizzo di tali fondi;
nel mese di maggio arrivò dalla Giunta Regionale la conferma che il testo del Ministro delle infrastrutture avesse recepito le osservazioni delle province sui criteri di utilizzo dei fondi, e lo stesso Ministro prometteva che i fondi sarebbero stati disponibili entro la fine del mese di giugno 2007;
risulta all'interrogante che, a differenza di quanto dichiarato dal Governo, i fondi destinati alle opere viarie per la Calabria, figlia prediletta del Presidente del Consiglio, non siano stati mai inseriti nell'ultima Legge Finanziaria nè in qualsiasi altro provvedimento governativo -:
se risponda al vero quanto sopra riportato dall'interrogante;
quali iniziative intendano intraprendere affinché, in tempi brevi, si assumano provvedimenti adeguati a garantire le risorse finanziarie destinate alle Province calabresi dalla Legge Finanziaria 2007.
(3-01087)
VOLONTÈ e GALLETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
si apprende da organi di stampa che tra le 47.500 posizioni di volontari previste dal bando di concorso emesso dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per il 2007, si rileverebbero alcune anomalie;
nello specifico sui 38.922 volontari finora assegnati, ne risulterebbero 1.603 alla Caritas a fronte dei 3.046 destinati all'associazione ricreativa Arci, cui spetta il primato come ente con più assegnazioni di volontari;
dei 3.046 di cui sopra, 229 sarebbero assegnati a svolgere servizio presso la Bottega Solidale, un'associazione onlus che riunisce 68 punti vendita di prodotti provenienti dal Terzo Mondo;
trattandosi di esercizi commerciali anche se a scopo equo e solidale i piccoli commercianti denunciano e lamentano la possibilità di svolgimento di attività in concorrenza sleale, considerata la destinazione in concessione a questi esercizi di più di 200 risorse umane a costo zero;
il Servizio Civile nazionale risponde all'articolo 52 della Costituzione che sancisce il «sacro dovere» di difendere la patria e i suoi valori con metodi non militari;
peril raggiungimento di tale obiettivo l'Ufficio nazionale dispone dell'assegnazione di volontari in base alla scelta di progetti, presentati dagli enti richiedenti, rispondenti a tematiche inerenti all'assistenza, al volontariato all'estero, protezione civile, tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale del paese e dell'educazione e promozione culturale;
ulteriore anomalia risulterebbe l'assegnazione di 79 volontari al Cineclub di Procida, che si avvarrà della collaborazione di 10 volontari per lo sviluppo di progetti per la valorizzazione turistica dell'isola di Capri -:
se alla luce di quanto esposto non ritenga esserci una palese contraddizione tra le attività svolte dai progetti sopraccitati e lo scopo della missione di utilità sociale per il Paese prevista per il servizio civile e quali iniziative in suo potere
intenda adottare per far fronte alla risoluzione della questione.
(3-01090)
Interrogazioni a risposta scritta:
AMORUSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il «sistema premiale» italiano è fondato sulla legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine al merito della Repubblica italiana ma anche, a tutt'oggi, «legge quadro» in materia;
tale legge, agli articoli 7 e 8, disciplina il conferimento di onorificenze da parte di soggetti estranei all'ordinamento italiano e il relativo uso in Italia da parte di cittadini italiani;
il Consiglio di Stato, interpellato a suo tempo in merito, ha espresso un articolato parere in cui ha chiarito che non vi è stato, nel passaggio dal sistema istituzionale monarchico a quello repubblicano, mutamento di regime per quanto riguarda Ordini e onorificenze riferite alla Santa Sede e al Sovrano Militare Ordine di Malta;
il legislatore, nelle norme della legge quadro del 1951, aveva effettivamente scelto di non innovare alcunché in merito ai predetti soggetti, inseriti in una consolidata prassi di rapporti, ma, immediatamente dopo, aveva previsto di vietare rigorosamente e penalizzare il conferimento e l'uso di onorificenze estranee a quelle dello Stato italiano o da questo riconosciute o autorizzate a «enti, associazioni o privati» di qualunque tipo. Parallelamente era stato previsto un apposito procedimento autorizzativo nei confronti di concessioni operate da Stati esteri o da altri soggetti riconosciuti come titolari del potere di concedere legittimamente onorificenze classificate in una terza fattispecie definita come onorificenze «non nazionali»;
i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 derivano da tale norma anche una indiretta garanzia di tutela per quanto riguarda abusi di qualunque genere commessi da terzi e lesivi della loro immagine;
è noto a tutti il fastidioso pullulare di sedicenti «Ordini di Malta», qualificantisi con le più varie sigle ma tutti tendenti a farsi identificare come il succitato S.M.O.M., soggetto di diritto internazionale con cui lo Stato italiano mantiene formali e bilaterali rapporti diplomatici con reciproco accreditamento di ambasciatori;
tali illegittime, se non si vuole definirle truffaldine, attività rischiano anche di turbare i rapporti tra i due soggetti;
due autorevoli commissioni, istituite dal Ministero degli affari esteri nel 1996 (Presidente il professor Umberto Leanza, capo del Servizio del contenzioso diplomatico del Ministero) e nel 2001 (Presidente S.E. Aldo Pezzana, Presidente onorario di sezione del Consiglio di Stato) hanno fornito chiarimenti e indirizzi in materia anche in merito alla questione relativa ai cosiddetti Ordini «non nazionali», con conclusioni recepite e applicate dal Ministero stesso nelle fasi di istruttoria dell'emanazione delle relative autorizzazioni all'uso in Italia ma anche agli eventuali provvedimenti di revoca;
i succitati indirizzi, facenti riferimento ai due soli organi titolari del potere autorizzativo (Presidenza del Consiglio e Ministero degli esteri) sono a quanto consta all'interrogante largamente disattesi dalla restante pubblica amministrazione e, particolarmente, dagli organi di controllo e di polizia, a fronte di innumerevoli episodi di attività illecita posta in essere dai più diversi soggetti;
tutto ciò svilisce il valore dei conferimenti onorifici propri dello Stato italiano e di quelli dallo stesso autorizzati, escludendo la legge la liceità dell'esistenza di ogni altra possibile categoria all'infuori delle tre sopra ricordate e ben individuate in diritto e in dottrina;
la Santa Sede è già intervenuta da tempo in materia con disposizioni del
Vicariato di Roma e anche la Presidenza del Consiglio, in alcune specifiche occasioni, su segnalazione di organi di controllo, si è attivata in passato anche richiedendo il parere di soggetti costituiti con compiti consultivi specifici come, in particolare, la «Commissione di studio sulle onorificenze della Repubblica», istituita fino dal 2004 nell'ambito del Dipartimento del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri -:
come codesta Presidenza del Consiglio intenda attivarsi in modo organico e coerente nell'applicazione corretta e integrale della legge 178/51 e nella repressione, a tutti i livelli, dei segnalati abusi in materia.
(4-04326)
MANCUSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nel corso del 2007 sono stati assegnati 42 volontari in servizio civile presso il comune di Novara dove svolgono una preziosa attività nei diversi uffici (musei, biblioteche, servizi sociali, decentramento, eccetera);
molto spesso questi volontari rappresentano la sola risorsa cui possono disporre i servizi per lo svolgimento di determinate attività (accoglienza, informazioni, distribuzione di volantini e locandine);
l'assegnazione dei suddetti volontari proviene dall'ufficio nazionale per il servizio civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di progetti che vengono presentati da vari enti pubblici e privati;
i progetti ritenuti validi vengono approvati ed ottengono un punteggio alto a fronte di alcune caratteristiche, peculiarità e la disponibilità di formatori abilitati;
i progetti del comune di Novara per l'anno 2008 hanno ottenuto un punteggio basso, mentre l'anno scorso, seguendo le stesse modalità di presentazione e osservando tutti i formalismi del caso, sono stati accettati con un alto punteggio;
la Regione Piemonte ha stanziato per il 2008 una somma tale da coprire circa 1.000 volontari sul territorio regionale e a causa di questo numero risicato di volontari (si pensi che la Regione Lombardia ne ha circa 2.500) il comune di Novara non si vedrà assegnato alcun volontario -:
quali siano le motivazioni del Governo per le quali ha assegnato al comune di Novara dei punteggi notevolmente inferiori per progetti inerenti l'anno 2008, a fronte di una riproposizione degli stessi dell'anno in corso verso i quali il comune di Novara ha ottenuto punteggi più alti;
se il Governo non ritenga di rivedere i criteri con i quali assegnare i vari punteggi, in base anche alla continuità di un progetto, affinché un Ente non si veda attribuire i volontari per un anno e l'anno successivo debba interrompere quel progetto a causa di un formalismo burocratico.
(4-04334)
LUCCHESE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
Confintesa è confederazione sindacale nazionale operante in diversi settori del mondo del lavoro e che la Federazione Intesa è Federazione sindacale rappresentativa nel comparto del settore pubblico;
nel biennio economico 2004-2005, l'A.R.A.N. avrebbe dovuto - alla stregua dei dati elettorali corrispondenti e della inequivoca normativa di riferimento - riconoscere a Federazione Intesa la «rappresentatività» nel Comparto Ministeri, nel Comparto Agenzie fiscali e nel Comparto Presidenza del Consiglio con ogni conseguenza di legge ed invece, con delibera adottata dal suo comitato direttivo in data 18 marzo 2004, l'ARAN ha inopinatamente escluso Federazione Intesa da
qualsivoglia comparto di contrattazione e da ciò è derivata l'esclusione di Confintesa - Confederazione a cui Federazione Intesa era all'epoca affiliata - dall'ambito delle Confederazioni «rappresentative»;
tale esclusione è stata tempestivamente impugnata da Federazione Intesa innanzi al Tribunale di Roma ma in data 3 agosto 2004, l'A.R.A.N., nonostante il giudice fosse «in riserva» e se ne attendesse l'esito, ha temerariamente sottoscritto con le Confederazioni sindacali «qualificate rappresentative» il «Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005»;
tale irrazionale atto ha sancito l'esclusione di Federazione Intesa e di Confintesa dall'ambito delle organizzazioni sindacali, titolari del diritto di partecipare alla contrattazione collettiva e di fruire delle prerogative sindacali per il biennio economico 2004-2005;
l'A.R.A.N. - ancor più temerariamente e con una condotta che all'interrogante appare a dir poco inverosimile per una pubblica amministrazione governata dai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità - ha mantenuto tale esclusione anche a seguito dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Roma il giorno successivo, ovvero in data 4 agosto 2004 che ha riconosciuto «in via d'urgenza che la Federazione Intesa è in possesso del requisito della rappresentatività sindacale ex articolo 43, decreto legislativo n. 165 del 2001 con ogni conseguenza di legge tra cui il diritto alla partecipazione alla contrattazione nei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza Consiglio dei ministri»;
solo a seguito del reclamo avverso tale ultima ordinanza, e della sua ferma reiezione con provvedimento del Tribunale di Roma pubblicato in data 9 settembre 2004 l'A.R.A.N. ha (tardivamente) ottemperato alle statuizioni cautelari sussistenti dal 4 agosto, il 30 settembre 2004;
nel successivo giudizio di merito il Tribunale di Roma ha ripetutamente censurato il comportamento tenuto dall'A.R.A.N. e riconosciuto la indiscutibile «rappresentatività» di Federazione Intesa nei suindicati comparti per il biennio economico 2004-2005;
con la sentenza resa all'esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il comportamento dell'A.R.A.N. che ha escluso la rappresentatività della Federazione Intesa per il biennio contrattuale 2004-2005 e per l'effetto ha condannato l'A.R.A.N. al risarcimento dei danni subiti da Federazione Intesa, danni da quantificarsi in separato giudizio, ritenendo evidente che l'A.R.A.N., con l'esclusione della ricorrente dai tavoli della contrattazione ha causato un danno immediato per la ricorrente che non ha più potuto usufruire del riconoscimento delle prerogative sindacali ed ha, altresì, subito indubitabilmente una lesione del suo diritto all'immagine;
il comportamento illegittimo tenuto dall'A.R.A.N. nel 2004 ha danneggiato gravemente non solo l'attività sindacale, ma anche l'immagine di Federazione Intesa e di Confintesa, in considerazione non solo della campagna «denigratoria» operata dalle altre organizzazioni sindacali e dagli organi di stampa in base all'accertamento illegittimo operato dall'A.R.A.N., ma anche nelle molteplici iniziative - giudiziarie e stragiudiziarie - esperite da Federazione Intesa al fine di contrastare o, quantomeno, arginare tali azioni;
è in corso la causa per la quantificazione giudiziale del risarcimento dei danni richiesti complessivamente in circa euro 7.200.000,00;
il comportamento dell'ARAN è stato reiterato nell'apertura delle trattative relativa al Contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ed infatti l'ARAN ha omesso nuovamente di convocare la Federazione Intesa e la Confintesa alle trattative contravvenendo ad ogni prescrizione
legislativa in materia di procedimento amministrativo, senza fornire alcuna adeguata giustificazione e senza consentire agli interessati di presentare delle osservazioni che avrebbero modificato l'esito della rilevazione, garantendo un corretto e qualificato contraddittorio e dimostrando di non agire secondo le regole auree della buona fede;
l'ARAN ha avviato le trattative in assenza della firma definitiva del Contratto Quadro (CCNQ) sulla definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 che è «assolutamente propedeutico all'accertamento definitivo della rappresentatività» e del CCNQ sulle prerogative sindacali per il biennio 2006-2007;
è inaudito che in uno Stato di diritto la Federazione Intesa e la Confintesa debbano rivolgersi di continuo alla magistratura per vedersi riconoscere i propri diritti da parte dell'ARAN e che invece non si proceda ad una seria verifica delle competenze dei dirigenti che per l'interrogante continuano ad adottare atti illegittimi ed arbitrari;
è inconcepibile che ci sia un'impunità sostanziale dell'ARAN e dei suoi dirigenti che, non solo sono restati ognuno al loro posto svolgendo le stesse mansioni nonostante le sentenze di condanna, ma reiterano impunemente nel corso degli anni gli stessi comportamenti capziosi, illegittimi ed arbitrari a danno della Federazione Intesa e della Confintesa -:
se sia intendimento del Governo consentire che l'ARAN continui ad assumere, inaudita altera parte, decisioni illegittime riconoscendo, di fatto, l'impunità ai dirigenti ovvero accertare la responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari per i loro comportamenti ed agire nel pieno rispetto delle leggi accertando con obiettività la rappresentatività delle organizzazioni sindacali;
se sia intendimento del Governo richiamare al rispetto degli articoli 28 e 54 della Costituzione italiana;
se sia interesse del Governo porre in essere ogni impegno al fine della piena attuazione anche degli articoli 3 e 39 della stessa Costituzione italiana;
se sia intenzione del Governo intervenire al fine di limitare eventuali ulteriori danni all'erario pubblico.
(4-04337)
ZACCHERA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
su il Giornale del 1o luglio 2007, con estrema visibilità a pagina 2, vi è un lungo articolo dedicato a quella che viene definita «finanza creativa» della regione Piemonte;
dalla lettura si apprende che la Regione Piemonte avrebbe acceso una operazione finanziaria di 2 miliardi di euro a condizioni finanziarie assolutamente non concorrenziali con le banche Merrill Lynch-Opi-San Paolo e Dexia;
intermediario per detta operazione sarebbe stato il signor Gianpaolo Pavesi che si è occupato anche della ristrutturazione del debito della regione Campania;
l'operazione finanziaria porterà ad un pesante indebitamento del Piemonte nei prossimi anni e dall'articolo appare che altri istituti di credito fornivano condizioni più favorevoli -:
quali informazioni abbia il Governo in merito a queste iniziative finanziarie che vanno di fatto ad aggravare il complessivo defìcit delle pubbliche amministrazioni, e se non intenda acquisire ulteriori elementi conoscitivi se del caso anche avvalendosi della Guardia di finanza;
se ritenga - ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 - che tale operazione sia conforme alla normativa vigente e, in caso contrario, se intenda darne comunicazione alla Corte dei conti.
(4-04340)
LA LOGGIA, BERTOLINI, FRATTA PASINI e BOSCETTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
in data 2 luglio 2007 l'agenzia di stampa Ansa annunciava attraverso la rete locale regionale e interregionale (lancio delle ore 19:27 a firma di YM9-CAL) che «Il direttore di uno dei maggiori giornali locali molisani, «Nuovo Molise Oggi» si è dimesso criticando apertamente la linea che a suo dire l'editore Giuseppe Ciarrapico avrebbe «imposto» per attaccare anche a livello personale il governo regionale di centrodestra ed il suo presidente Michele Iorio (Forza Italia);
il lancio di agenzia di stampa riferisce di una lettera di dimissioni inviata dal direttore Responsabile dottor Gianni Tomeo e che nello stesso si legge testualmente che: «L'attacco ad personam - scrive ancora nella lettera inviata a Ciarrapico - si è sostituito alla critica giornalistica». «Ho sempre seguito le sue direttive - afferma Tomeo - ma negli ultimi mesi la linea editoriale che lei ci ha imposto ha assunto via via una radicalità sempre più esasperata che io non condivido. I margini di autonomia sono ormai nulli»;
nel rilevare che si tratta di una decisione «a cui pensavo da tempo», Tomeo conclude le sue dichiarazioni rivolte all'editore affermando: «non me la sento più di condividere e attuare quanto lei pretende e perciò mi sembra giusto che il suo primo collaboratore ne tragga le conseguenze»;
tale notizia è stata ripresa il giorno successivo da diversi organi di informazione regionale ed anche dal Corriere della Sera;
il riferimento del dottor Tomeo all'attacco al governo regionale atterrebbe ad una campagna diffamatoria che avrebbe preso sostanza e particolare veemenza negli ultimi due anni tramite articoli e dichiarazioni di persone diverse, pubblicati in più occasioni, coinvolgendo diversi esponenti dell'esecutivo stesso e, come confermerà in una successiva intervista lo stesso Tomeo, anche i vertici aziendali dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
tale campagna diffamatoria, in aperta violazione dei principi fondamentali del diritto-dovere di informazione (verità, pertinenza e continenza), in violazione dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diritto di rettifica e replica) nonché degli articoli 595, 596, 596-bis, 597, 599 c.p (Diffamazione a mezzo Stampa), nonché ancora degli articoli 57, 57-bis, 58, 58-bis c.p (Responsabilità del Direttore e dell'Editore), avrebbe prodotto la necessità da parte delle persone che si sono ritenute diffamate di adire le vie legali attraverso querele per diffamazione e richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'editore, del direttore responsabile, dei giornalisti estensori degli articoli relativi alla campagna in parola, nonché delle personalità politiche e sindacali che a vario titolo si sono prestate alla stessa;
lo stesso dottor Tomeo avrebbe rivelato, in un'intervista concessa ad un'emittente televisiva regionale del Molise, che la campagna diffamatoria gli sarebbe stata imposta dall'editore per non meglio precisati motivi personali e con l'intento di trascinare in uno scandalo, qualunque esso sia, il governo regionale e i vertici aziendali dell'Asrem in modo da abbatterli attraverso un crescente interesse e dunque attraverso un intervento della magistratura;
tali circostanze, che avrebbero indotto alle dimissioni il direttore responsabile della testata giornalistica, proprio perché in violazione dell'articolo 2 (diritti e doveri dei giornalisti e editori) e di pertinenza dell'articolo 48 (Procedimenti disciplinari a carico degli iscritti all'Albo dei giornalisti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli articoli 6-48 del CNLG (diritti e doveri, autonomia e dignità professionale del direttore responsabile e dei
suoi collaboratori), hanno visto tanto il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Molise quanto il sindacato regionale dei giornalisti esprimere, anche a mezzo stampa, solidarietà al dottor Tomeo;
le stesse circostanze che avrebbero prodotto le condizioni per le dimissioni del direttore responsabile del quotidiano vedrebbero, come condizione a contorno, l'editore del quotidiano in parola nutrire importanti interessi anche in settori diversi da quelli editoriali ed in particolare della sanità privata;
va sottolineata la particolare rilevanza dell'informazione, funzione particolarmente delicata e pertanto tutelata dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
va altresì richiamata la conseguente particolare attenzione posta dal legislatore che ha previsto per l'editoria articolati sistemi di finanziamento e sostegno indiretti e diretti anche in termini di agevolazioni fiscali, riduzioni tariffarie e finanziamenti agevolati i cui costi sono a carico di quegli stessi cittadini cui è rivolta l'informazione in parola -:
quali iniziative anche normative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per tutelare la libertà di stampa e la completezza dell'informazione e per garantire la libertà di espressione, l'autonomia e la dignità professionale dei giornalisti, che nella regione Molise, sono state fortemente vulnerate dalla proprietà della testata «Nuovo Molise Oggi».
(4-04344)