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Allegato B
Seduta n. 187 dell'11/7/2007
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GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta orale:
MAZZONI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nella precedente legislatura il Parlamento ha approvato la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante norme sull'affidamento condiviso dei figli nel caso di separazione tra i coniugi;
la finalità di tale legge è quella di garantire ai figli il diritto alla bigenitorialità anche dopo la separazione dei genitori; il dettato normativo, infatti, riconosce ai minori il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato sia con il padre che con la madre e di continuare a ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi;
con la novella dell'articolo 155 del codice civile il legislatore ha inteso porre fine alla prassi giurisprudenziale degli affidamenti esclusivi, che, nella maggior parte dei casi, portava ad un progressivo allontanamento dei minore dal genitore non affidatario; con danno soprattutto per i minori che, come dimostrato da numerosi studi scientifici, per uno sviluppo armonico della propria personalità hanno bisogno di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori;
tuttavia, a più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, questa legge risulta ancora scarsamente osservata nei diversi Tribunali della Repubblica, incontrando
le resistenze degli operatori del diritto, ancorati a prassi giurisprudenziali consolidate che tendono a preferire, nell'interesse del minore, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori;
tale orientamento è in totale contrasto con lo spirito della legge n. 54 del 2006, che prevede il ricorso all'affidamento esclusivo come ipotesi residuale, limitandolo alle sole ipotesi in cui il genitore non affidatario potrebbe arrecare pregiudizio al figlio; è così chiaro il testo della norma da prevedere finche la condanna per lite temeraria nei confronti del genitore che pretestuosamente accusi l'altro dì essere pregiudizievole per la prole;
dalla recente giurisprudenza in materia emerge un atteggiamento disomogeneo sul territorio nazionale, gravemente lesivo del principio della certezza dei diritto -:
quali iniziative urgenti di sua competenza, anche di interpretazione identica, intenda adottare al fine di garantire una concreta ed uniforme applicazione da parte di tutti i Tribunali della Repubblica della legge 54 del 2006 in modo da tutelare i diritti, riconosciuti dalla legge, di tutti i genitori separati e dei loro figli.
(3-01085)
Interrogazioni a risposta scritta:
MIGLIOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nelle scorse settimane sulla stampa locale modenese sono apparsi articoli riportanti frasi tratte da un documento della Corte di Appello di Bologna in cui si ipotizza la soppressione della sede distaccata del tribunale di Sassuolo;
come è noto Sassuolo è la capitale italiana delle ceramiche, centro di interesse nazionale ed internazionale e tale notizia ha creato perplessità e allarmismo nell'opinione pubblica, negli operatori delle attività economiche;
l'amministrazione comunale si è da sempre prodigata in questi anni per garantire il funzionamento della sede distaccata del tribunale ritenendolo un servizio per l'intera comunità che tra l'altro comprende comuni di grande importanza quali oltre a Sassuolo, Maranello, Fiorano Modenese e Formigine -:
se le informazioni pubblicate dalla stampa rispondano al vero e quale azione intenda intraprendere il Ministero al fine di garantire la continuazione dell'attività della sede staccata del tribunale di Sassuolo.
(4-04322)
ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'intero territorio di Reggio Calabria è caratterizzato da una pervasiva e preoccupante presenza delle cosche della 'ndrangheta, nei cui confronti risultano pendenti numerose inchieste e procedimenti penali da parte della DDA di quella provincia;
purtroppo, la politica dei tagli nel settore giustizia ha portato ad un fermo, dall'inizio della corrente settimana, delle auto del Tribunale di Reggio Calabria;
il fermo delle autovetture ha portato automaticamente all'impossibilità di accompagnamento dei Magistrati sottoposti a misura di prevenzione personale, con grave rischio per l'incolumità fisica degli stessi;
l'interrogante ricorda che in questi giorni si sta svolgendo il processo contro i presunti mandanti ed esecutori dell'omicidio del Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Francesco Fortugno, individuati dalla DDA di Reggio Calabria;
contemporaneamente si sono aggiunte le denunzie del segretario provinciale dell'UGL rispetto alle difficoltà nelle
quali è costretto a lavorare il personale delle segreterie e delle cancellerie di quel Tribunale -:
quali urgenti iniziative intendano attuare, per le parti di competenza, al fine di garantire la sicurezza dei Magistrati del Tribunale di Reggio Calabria, in particolare quelli della locale DDA, nonché al fine di garantire i servizi per l'uso di tutte le autovetture dello stesso Tribunale;
quali urgenti iniziative intendano attuare, per le parti di competenza, al fine di garantire l'agibilità agli operatori giudiziari del Tribunale di Reggio Calabria per l'espletamento delle loro funzioni.
(4-04331)
ALBERTO GIORGETTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
è notizia di questi giorni come il servizio mensa per la Polizia penitenziaria del Carcere di Montorio-Verona, sia gravemente deficitario;
i sindacati di Polizia hanno denunciato l'inadeguatezza del servizio spesso non in grado di fornire il pasto completo e per di più in condizioni igienico-sanitarie assolutamente precarie;
la Polizia Penitenziaria ha deciso, dopo numerose segnalazioni agli organi competenti, di inscenare uno sciopero dell'utilizzo della mensa come gesto estremo per evidenziare la gravità della situazione;
questa vicenda risulta particolarmente grave anche alla luce del continuo sforzo svolto dagli agenti per gestire la popolazione carceraria di Montorio in condizioni di sott'organico ormai croniche e con una struttura seppur moderna largamente fatiscente -:
quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per assicurare una gestione della mensa adeguata al livello di prestazioni dovute in un paese civile a servitori dello Stato;
quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per accertare le responsabilità che hanno determinato il disservizio;
se non intenda il Governo ispezionare il carcere di Montorio per accertare e quindi rafforzare i servizi disponibili per la Polizia penitenziaria che ha dato esempio, a Verona in particolare, di grande disponibilità al sacrificio stesso in condizioni di turni continuativi particolarmente pesanti nell'interesse della collettività.
(4-04333)
BUEMI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il direttore generale del personale e della formazione dell'organizzazione generale, nominato dal precedente Governo, detiene un potere gestionale praticamente assoluto su tutti i dipendenti del settore, quindi anche su quelli in dotazione agli uffici giudiziari, compresi i dirigenti, in virtù del decreto ministeriale n. 55 adottato nel 2002;
risulta che il medesimo direttore generale è stato sottoposto a valutazione solo nel 2005 conseguendo un esito positivo pur non avendo realizzato la riqualificazione poiché è stata riconosciuta in sede giurisdizionale l'illegittimità dei criteri, adottati in violazione dei principi costituzionali; in merito vi è perciò una disparità all'interno della stessa amministrazione e rispetto agli altri comparti dello Stato dove il personale è stato da tempo riqualificato;
risulta altresì all'interrogante che lo stesso Direttore generale è stato condannato dalla Corte dei Conti per aver distratto fondi destinati alla formazione per pagare consulenze ordinate dal precedente governo e che la circostanza è nota nell'intero ambiente giudiziario;
risulta che il predetto Direttore Generale abbia usato il suo potere gestionale in modo non corretto, ingenerando un contenzioso con il Collegio di disciplina, ovvero in materia di conferimenti dirigenziali
allorché ha ripescato istanze scadute nel 2003 per posti ministeriali che avrebbe dovuto mettere a concorso, ledendo perciò il diritto alla partecipazione previsto dal contratto nazionale (articoli 13 ccnl 98-01 e articolo 20 ccnl 2002-05 in vigore da aprile 2006) degli aventi diritto, ugualmente operando nel 2006 e sottraendosi così alla più efficiente e dovuta procedura di comparazione;
risulta ancora che lo stesso direttore generale spesso ha fuorviato i giudici aditi dal personale, negando circostanze che non poteva ignorare, quali la vacanza di posti o la presentazione di istanze, costringendo a produrre la prova contraria in udienza e giustificando poi il comportamento come mera «dimenticanza»;
risulta che in materia di accesso agli atti, diritto riconosciuto dalla Legge n. 15/05 salvo che in presenza di «dati ipersensibili» ex articolo 60 del decreto legislativo n. 196/03 e comunque sempre in caso di contenzioso ex articolo 24 comma 7 1.241/90 come novellato dalla legge n. 15/05, il Direttore generale deve essere costretto dal giudice o dall'autorità amministrativa e anche in tali ipotesi usa selezionare arbitrariamente gli atti da mettere a disposizione;
risulta che nel 2002 il direttore Generale predetto ha resistito persino a porre in esecuzione un decreto del Presidente della Repubblica di accoglimento di ricorso straordinario (n. 6/01), costringendo l'interessato a diffidare l'amministrazione;
risulta all'interrogante che il Direttore Generale, approfittando del fatto che il visto della Ragioneria presso il ministero costituisce sostanzialmente un atto dovuto, con provvedimento del 22 gennaio 2007 ha ordinato il recupero di una parte della retribuzione di un dirigente di ruolo così caricandola di un onere non previsto che va ad incidere non solo sui periodi di assenza per ferie maturate l'anno prima (che come tali sono un diritto ex articolo 22 ccnl 2002-05), ma anche sui periodi di assenza per malattia i quali già subiscono per quella parte di retribuzione la decurtazione progressiva prevista dall'articolo 23, comma 6 ccnl 2002-05 area 1 dirigenti;
risulta che il Direttore generale ha motivato il suddetto decreto richiamando un proprio atto riservato (n. 101/DG/25) con cui ordinava al dirigente di assumere il possesso nel nuovo incarico già il giorno dopo la comunicazione del provvedimento che notificava contemporaneamente;
provvedimento di conferimento non registrato, né vistato, né sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, adempimento dovuto ex articolo 3 della legge n. 20 del 1994 (estesa a tutti i conferimenti della giurisprudenza contabile e difatti citata nel provvedimento stesso);
provvedimento cui era connesso il contratto economico già firmato dal Direttore Generale, e quindi, per lo stesso impegnativo, la cui efficacia era testualmente subordinata, in quanto agli obiettivi, alla registrazione del provvedimento presso gli organi di controllo, di fatto invece aggirata -:
quali iniziative intenda adottare il Ministro, eventualmente riformulando il decreto ministeriale n. 55 del 2002, per verificare e la correttezza dell'operato del predetto direttore generale ed indicizzare l'attività stante la responsabilità politica e patrimoniale per i danni erariali che seguirà al risarcimento dei danni in conseguenza della impugnativa presumibilmente vittoriosa del personale interessato dai provvedimenti viziati.
(4-04338)