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Allegato B
Seduta n. 187 dell'11/7/2007
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SALUTE
Interrogazioni a risposta scritta:
ROTONDO, CRISAFULLI e LONGHI. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
in data 1 dicembre 2005, fu presentata dal sen. Longhi interrogazione identica alla presente a cui non è stata data risposta;
il 29 luglio 2003, con lettera prot. n. 3265, il geometra Boglioni Renato, responsabile dell'unità operativa «Progettazione impianti termomeccanici dell'area tecnica e progettuale» dell'Azienda ospedaliera «Speciali Civili» di Brescia, portava a conoscenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dell'impiego, presso lo stesso nosocomio, di pannelli per condotte aerauliche contenenti un espandente gassoso di tipo HCFC 141 B ed un fluido antifiamma DMMP, ritenuto rischioso per la salute, a causa delle possibili emissioni di gas nocivo anche a basse temperature (40-50C). La Fondazione Maugeri, opportunamente interessata dallo stesso geometra, certificava la presenza della sostanza DMMP nei pannelli prodotti dalla ditta P3 srl;
il 4 dicembre 2003, con lettera n. 40041/To A22 e 49075/To A22, l'Istituto Superiore di Sanità, facendo riferimento alla lettera dell'Azienda ospedaliera, informava la Commissione d'inchiesta che l'HCFC 141B poteva essere montato regolarmente fino al 31 dicembre 1999; il DMMP, sebbene non considerato ufficialmente sostanza pericolosa dall'Unione europea, ma soggetto a regime di autoclassificazione da parte del produttore, è ritenuto in grado di produrre effetti cancerogeni sull'uomo;
per quanto riguarda la sostanza HCFC, in data 16 febbraio 2004, la Commissione d'inchiesta accertava che la data indicata quale limite massimo per il suo impiego (31 dicembre 1999) aveva subito una proroga. Infatti, l'articolo 5 del Regolamento CE n. 2037/2000 ne autorizzava il montaggio fino al 31 dicembre 2002 mentre, per quanto attiene il DMMP, lo stesso era stato autoclassificato dalla ditta produttrice, ai sensi della direttiva CEE 67/548, con la sigla «R 46», che annovera, tra le altre, «sostanze e composti mutageni (...) capaci di creare alterazioni genetiche»;
in data 23 marzo 2004, con lettera n. 9151, la Commissione d'inchiesta, al fine di verificare l'effettiva pericolosità della sostanza, chiedeva all'Istituto Superiore dì Sanità, nella persona del prof. E. Garaci, di eseguire il campionamento e la relativa analisi, sia dei pannelli che dell'aria dei locali, ove presenti;
in data 22 aprile 2004, con lettera PRE 229/04 COR/F, l'Istituto Superiore di Sanità confermava quanto accertato dalla Commissione d'inchiesta in data 16 febbraio 2004, evidenziando la tossicità della sostanza DMMP, ed, inoltre, rappresentava l'intenzione di farsi promotore di un'iniziativa volta a definire una classificazione ufficiale a livello comunitario; nella circostanza, si rendeva disponibile all'effettuazione di campionamenti dell'aria per verificare l'eventuale rilascio della sostanza e dichiarava tra l'altro si rileva innanzitutto che la ditta P3 non ha riportato la presenza del DMMP nella scheda di sicurezza allegata al prodotto; non è chiaro peraltro se la ditta abbia ottemperato alle disposizioni della Convenzione di Parigi sulle armi chimiche, essendo il DMMP inserito nella lista dei possibili precursori. Rimane poi il problema della possibile (e indesiderata) presenza della sostanza all'interno degli ambienti ospedalieri qualora essa venga ceduta dai pannelli in quantità significativa.
I test prodotti dalla Fondazione Salvatore Maugeri dimostrano che la sostanza può essere rilasciata dai pannelli in determinate condizioni di temperatura, ma sarebbe opportuno effettuare dei campionamenti in loco per verificare se esiste un rilascio del DMMP in quantità rilevabili negli ambienti indoor della struttura ospedaliera in oggetto;
il 20 giugno 2005, con lettera 00981, l'Istituto Superiore di Sanità comunicava alla Commissione d'inchiesta di aver eseguito il campionamento dell'aria presso i locali degli «Spedali Civili di Brescia» ove tali pannelli sono presenti e di aver accertato, alla temperatura compresa tra i 16 ed i 24 C, quanto segue «i risultati delle analisi effettuate mostrano concentrazioni di Composti organici volatili (COV) paragonabili a quelle riscontrate, da questo Isitituto, in analoghi ambienti di vita di zone urbane; per alcuni di questi composti le concentrazioni determinate sono paragonabili a quelle riscontrate in zone remote»;
il 26 luglio 2005, con lettera n. 1525, la Commissione d'inchiesta rinnovava la richiesta di analisi direttamente sui pannelli e rilevava che l'analisi dell'aria era stata eseguita ad una temperatura compresa tra i 16 e i 24 C mentre il pannello avrebbe potuto rilasciare gas nocivo solo a partire dai 40 C;
molta della corrispondenza citata era indirizzata anche al Ministero dell'interno, Dipartimento Vigili del Fuoco - Difesa civile, al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ed al Ministero della Salute -:
per quale motivo l'istituto Superiore di Sanità non abbia effettuato un'analisi sulla composizione dei pannelli e dell'aria alla temperatura superiore ai 40 C, ossia se la mancata analisi sulla composizione dei pannelli e dell'aria alla temperatura superiore a 40 C sia stata dovuta a negligenza, incapacità o volontà di nascondere qualcosa;
se sia lecito utilizzare pannelli contenenti DMMP nelle condotte aerauliche degli ospedali o di altri edifici;
se la dichiarazione dell'Istituto Superiore di Sanità «successivamente è emerso che una ditta produttrice classifica la sostanza come tossica con la fase di rischio R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)» possa fare ipotizzare un'importazione illegale di materiale utilizzabile per la costruzione di armi chimiche di distruzione di massa e per quale motivo la ditta P3 non abbia riportato la presenza del DMMP sulla scheda di sicurezza allegata al prodotto;
se, e con quali risultati, i ministri interrogati siano intervenuti e, in caso contrario, se non intendano intervenire al più presto.
(4-04335)
GRILLINI, ZANOTTI, TRUPIA e SCOTTO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il 24 maggio scorso, il quotidiano, «Repubblica.it», segnala (all'url:ttp://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/crona-ca/tagli-farmaci-salvavita/tagli-farmacisalvavita/tagli-farmaci-salvavita.html) che per il «contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera« la Regione Lombardia ha deciso dei tagli nel File F che «riguarda tutti i salvavita che curano, per fare un esempio, dall'epatite all'Aids, dai tumori alle malattie cardiache, dall'epilessia al diabete»;
come spiega l'articolo: «Se la Asl consuma il 98 per cento, cioè il 2 per cento in meno rispetto al 2006, dei farmaci del File F, avrà tutto il rimborso. Altrimenti, i soldi rimborsati diminuiscono in proporzione alla spesa» e che la riduzione adottata dalla Regione potrebbe comportare il rischio che, nei prossimi mesi, nuovi pazienti, a quali vengano diagnosticate gravi malattie, non potranno essere curati o dovranno pagare di tasca propria farmaci costosissimi;
la delibera ha già prodotto alcuni effetti in Lombardia. È, il caso del Policlinico San Matteo di Pavia che in una circolare protocollata DS/mz48/2007 del 22 marzo 2007 considerato che solo «il
dato relativo al primo mese dell'anno, ha dato un primo segnale di allarme, evidenziando notevoli sforamenti sulla disponibilità oggi definita» chiede ai medici di non superare il tetto di spesa sul File F pena «una sanzione anche a titolo patrimoniale» impedendo, di fatto, l'inizio di nuove terapie con salvaci salvavita in modo particolare per i non residenti;
se il Ministro non intenda assumere iniziative urgenti volte a garantire che le persone che necessitano di farmaci salvavita abbiano accesso ai suddetti farmaci a titolo gratuito in ogni regione d'Italia ed indipendentemente dalla residenza;
se il Ministro non intenda procedere a una revisione del file F per quanto riguarda i farmaci garantiti, che mantengono in vita le persone, che devono essere differenziati, da medicinali antireumatoidi e antiblastici, che sono stati immessi nel file F successivamente alla sua creazione.
(4-04343)