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Allegato B
Seduta n. 188 del 12/7/2007
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POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Interpellanza:
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro per le politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
suscita perplessità e indignazione la proposta di una nuova proroga, eventualmente da inserire nel decreto cosiddetto milleproroghe, così come preannunciato in data 21 giugno 2007, dal Sottosegretario del Ministero Chiara Acciarini, chiamata a rispondere in sede di seduta della Commissione parlamentare permanente affari sociali, dall'onorevole Donatella Poretti sulla posizione del Governo in ordine all'eventuale proroga dell'entrata in vigore della legge n. 149 del 2001, ovvero alla sua attuazione. Si legge testualmente dalla risposta del Sottosegretario che «Tale proposta viene avanzata nella certezza che in breve sarà possibile presentare un organico testo normativo, con il quale si renderà finalmente e adeguatamente operativa la legge del 2001. Aggiungo che ci si è interrogati sulla possibilità di soluzioni che potessero evitare una ulteriore proroga e consentire l'immediata applicazione della normativa, ma anche l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha manifestato l'opinione che si tratti di una soluzione non praticabile. Infatti, nella legge n. 149 del 2001, mancano norme transitorie idonee a disciplinare la sorte dei procedimenti in corso, e manca un'idonea copertura finanziaria, che consenta di far fronte alle spese inevitabilmente conseguenti alla difesa d'ufficio e alla nomina di difensori ai minori»;
lo sconcerto e l'indignazione nascono proprio dal fatto che in Italia la legge n. 149 del 28 marzo 2001 ha cercato di rendere esigibile nella normativa nazionale un'adeguata tutela del minore, introducendo all'articolo 37 la previsione della necessità dell'assistenza legale del minore in tutti i procedimenti civili de potestate,
ovvero relativi alla potestà genitoriale e non solo in quelli relativi all'adottabilità;
già 6 anni fa eravamo tutti ben consci che nell'ordinamento processuale civile italiano - in cui la nomina del difensore di ufficio è sostanzialmente un istituto sconosciuto - non esistesse, tuttavia, né una disciplina dei criteri e dei requisiti per la nomina e per la retribuzione di tale difensore né una disciplina processuale soddisfacente per l'emanazione dei provvedimenti di limitazione o decadenza della potestà genitoriale;
si auspicava, quindi, che si prendessero in tempi brevi tutte le misure attuative necessarie a realizzare l'interesse costituzionale dei minori alla difesa tecnica nei giudizi civili che li riguardassero;
l'attuazione di tale normativa, demandata ad un apposito decreto, dal 2001 ad oggi è stata invero paralizzata, principalmente a causa della mancanza di fondi necessari per garantire a favore dei minori il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio, problemi che a tutt'oggi risultano chiaramente irrisolti;
la proroga è stata giustificata con la necessìtà di attendere «una compiuta disciplina della difesa d'ufficio, istituto finora estraneo al processo civile», nonché per l'opportunità di riconsiderare «l'intero assetto del processo civile minorile»;
accanto a tale indicazione contenuta nella Relazione del Ministero della Giustizia sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2006, presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007, si rileva, nel medesimo documento che l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia avesse predisposto uno schema di disegno di legge al fine di far fronte a questa situazione al più presto e comunque entro il 30 giugno 2007;
la notizia, dunque, della proposta di una nuova proroga condivisa dal Ministero per le politiche per la famiglia e dall'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, non può che lasciarci interdetti e sbigottiti;
in mancanza di applicazione di una tale normativa, non esistono attualmente altre figure istituzionali in grado di provvedere alla tutela processuale del minore, risulta di estrema urgenza che il legislatore intervenga complessivamente nella materia, onde evitare una nuova proroga dell'entrata in vigore della legge;
nella nostra Costituzione l'articolo 24 prevede che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» e che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio». Tuttavia nel caso di procedimenti civili in cui sia coinvolto l'interesse del minore, sembra che questi principi fatichino a imporsi nella loro concreta attuazione;
l'urgenza di disciplinare in modo adeguato una materia così delicata ci costringe a riflettere seriamente in merito alle scelte assunte fino ad oggi, in merito alla tutela dei diritti dei minori -:
quali provvedimenti intendano adottare per la piena applicazione della legge n. 149 del 2001, in merito soprattutto all'istituzione della figura dell'avvocato del minore con conseguente finanziamento del patrocinio a spese dello Stato indispensabile per la sua entrata in vigore;
se ritengano possibile fornire un quadro informativo esaustivo circa le difficoltà concrete di attuazione e di assunzione di tale normativa;
se intendano assumere iniziative legislative immediate in merito alla disciplina normativa del ruolo e delle funzioni del difensore del minore;
se intendano istituire una commissione di studio composta da esperti in diritto minorile al fine di predisporre tale approfondita disciplina normativa;
quali azioni intendano mettere in atto per diffondere campagne informative
dirette a divulgare il fondamentale diritto alla famiglia e alla difesa del minore previsto dalla legge n. 149 del 2001.
(2-00663) «Capitanio Santolini».