Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 191 del 18/7/2007
...
Pubblicazione di un testo riformulato.
Si pubblica il testo riformulato della risoluzione in commissione Siniscalchi n. 7-00219, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della
seduta n. 173 del 20 giugno 2007.
La III Commissione,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 51.4. del Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali adottato a Ginevra l'8 giugno 1977, ratificato con legge 11 dicembre 1985, n. 762, sono vietati gli attacchi indiscriminati;
il medesimo articolo 51.4. alla lettera b), considera attacchi indiscriminati quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non possono essere
diretti contro un obiettivo militare determinato; l'articolo 57.2. lettera a), ii), del citato protocollo attribuisce a coloro che preparano o decidono un attacco la responsabilità di prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;
le munizioni cluster, per le loro caratteristiche intrinseche (diffusione di centinaia di submunizioni su un'ampia superficie, instabilità delle submunizioni inesplose), rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario sopra richiamate previste a protezione delle popolazioni civili;
la forma e il colore delle citate submunizioni rappresentano un motivo di attrazione soprattutto per i bambini, tanto che, come dimostrano i dati forniti da organizzazioni umanitarie internazionali delle circa 11.000 persone rimaste uccise, ferite o mutilate a causa delle bombe a grappolo circa il 98 per cento è rappresentato da civili e un quarto di questi è costituito da bambini;
il Parlamento europeo, con risoluzione P6-TA(2006)0493-Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche (BTWC); bombe a grappolo e armi convenzionali - del 16 novembre 2006 - ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi al massimo affinché tutti gli Stati membri dell'Unione Europea firmino e ratifichino il citato protocollo e promuovano la stipula di un VI protocollo in sede CCW, che vieti senza ambiguità la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento e l'uso delle munizioni a grappolo, in attesa di una specifica convenzione in materia;
l'Italia, pur avendo aderito alla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 (CCW), non ha provveduto ancora alla ratifica del protocollo V annesso, entrato in vigore il 12 novembre 2006, sugli ordigni inesplosi che obbliga gli Stati Parte alla bonifica di tutti gli ordigni inesplosi utilizzati durante i conflitti;
il processo negoziale proposto dal Governo norvegese iniziato lo scorso 23 febbraio ad Oslo ha chiuso i suoi lavori con una dichiarazione che impegna i Paesi a raggiungere un Trattato per la messa al bando delle armi a submunizioni cluster entro il 2008; la citata dichiarazione è stata sottoscritta da 47 Paesi su 49 presenti, tra cui l'Italia;
nella seconda tappa del processo negoziale tenutosi a Lima dal 23 al 25 maggio 2007, altri 27 Paesi si sono uniti ai 47 iniziali al Processo di Oslo con l'impegno ad arrivare ad un accordo condiviso entro il 2008, dimostrando la capacità di questo percorso negoziale di rispondere in tempi appropriati all'allarme umanitario dovuto all'impiego massiccio di questo sistema d'arma ed ai suoi effetti indiscriminati;
il «Processo di Oslo», rappresenta nell'attuale congiuntura storica, lo sforzo di rispondere in tempi utili al problema reale creato dalle submunizioni cluster, riconoscendo pari dignità alla prospettiva umanitaria ed anteponendo così la protezione delle popolazioni civili a presunte necessità strategiche,
impegna il Governo:
a) a considerare il «Processo di Oslo» come il Foro multilaterale appropriato per il raggiungimento di uno specifico trattato in materia di munizioni a grappolo entro il 2008;
b) a promuovere una decisa azione diplomatica a sostegno del «Processo di Oslo», in modo da facilitare la discussione ed il percorso negoziale interno a questo processo teso al raggiungimento di un accordo legalmente vincolante e condiviso in un arco di tempo coincidente con le prospettive umanitarie e di tutela dei diritti umani;
c) ad assicurare attraverso la partecipazione di delegazioni diplomatiche di alto livello un supporto sostanziale al dialogo tra Paesi nel continuo sviluppo del «Processo di Oslo» sino al raggiungimento del suo obiettivo sottoscritto dall'Italia con la firma della dichiarazione del 23 febbraio 2007;
d) ad accelerare comunque la ratifica del V Protocollo annesso alla Convenzione sulle armi convenzionali.
(7-00219)
«Siniscalchi, Cioffi, D'Elia, De Zulueta, Forlani, Leoni, Leoluca Orlando, Mantovani, Mattarella, Paoletti Tangheroni, Spini, Venier, Zacchera, Ranieri».
Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.
I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:
interrogazione a risposta orale Mascia n. 3-00825 del 18 aprile 2007;
interrogazione a risposta scritta Fava n. 4-04011 del 14 giugno 2007;
interrogazione a risposta orale n. 3-01039 del 29 giugno 2007.
Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.
I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:
interrogazione a risposta scritta Servodio n. 4-04266 del 5 luglio 2007 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01289;
interrogazione a risposta scritta Servodio n. 4-04273 del 5 luglio 2007 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01290.