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Allegato B
Seduta n. 191 del 18/7/2007
TESTO AGGIORNATO AL 19 LUGLIO 2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta orale:
RONCONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a seguito della ristrutturazione dell'Amministrazione, autonoma dei Monopoli di Stato, il personale in esubero (soprattutto quello dell'ex E.T.I.) è stato distaccato, in soprannumero, presso alcuni Ministeri in base ad accordi intercorsi;
tuttavia, al momento, da parte degli interessati, sono giunte forti lamentele sia per la differenza di trattamento economico tra l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione e sia perché in alcuni casi si sono verificate situazioni in cui il ricollocamento, sempre in soprannumero, ha comportato benefici sia in termini economici che in termini di progressione di carriera -:
se sia a conoscenza dei fatti suesposti e se non ritenga opportuno procedere ad una verifica delle situazioni di evidente discriminazione e adottare opportuni provvedimenti affinché tutto il personale sia collocato, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze e presso le agenzie fiscali al fine di assicurare un trattamento equo ed eguale per tutti.
(3-01115)
Interrogazione a risposta in Commissione:
GRIMOLDI e BODEGA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
dopo quello che è stato definito lo scippo del TFR sembrerebbe agli interroganti che il Governo si appresti a farne un altro sempre con l'intento di fare cassa a danno dei lavoratori;
dal prossimo mese di novembre, infatti, tutti i pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di una pensione a carico dell'Inpdap, e tutti i pensionati o dipendenti pubblici ancora in servizio iscritti ai fini pensionistici presso altri istituti previdenziali diversi dall'Inpdap, saranno iscritti di diritto al Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, gestita dall'Inpdap, versando lo 0,35 per cento della retribuzione lorda o lo 0,15 per cento della pensione lorda, con esonero dei pensionati fino a 600 euro;
in teoria l'iscrizione alla predetta gestione è facoltativa; in realtà, invece, si tratta di un vero e proprio atto coercitivo, in quanto avverrebbe - ancora una volta - con il meccanismo del silenzio-assenso: gli interessati, cioè, sono tenuti a manifestare la loro volontà contraria all'iscrizione di diritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie mediante comunicazione all'Inpdap a mezzo raccomandata;
il tutto trae origine dalla disposizione di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che testualmente recita. «(...) sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Inpdap, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato istituto (...) nonché per i dipendenti o pensionati
di enti e amministrazione pubbliche (...) iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'Inpdap»;
in attuazione del citato comma 347 è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e finanze 7 marzo 2007, n.45, recante, appunto, «Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Inpdap», il quale ha trasformato quella che era ab origine una «facoltà» in un vero e proprio «prelievo forzoso»;
l'articolo 2 del citato decreto ministeriale, infatti, prevede che l'iscrizione alla gestione credito è «di diritto», che i soggetti interessati possono recedere dalla stessa entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta e - cosa ancor più grave - che le contribuzioni versate non sono rimborsabili -:
quali siano i motivi che hanno indotto il Governo a trasformare una iscrizione da «scelta facoltativa», come previsto da disposizioni di legge, in «decisione obbligatoria», oltre a quelli palesi di voler fare cassa;
se il Governo non ritenga che l'aver emanato un simile decreto in sordina non rappresenti un operato vergognoso e subdolo nei riguardi delle categorie interessate;
per quali motivi l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia non sia stata accompagnata da una dovuta campagna informativa, come avvenuto per il TFR, e se non ritenga doveroso attivarsi in tal senso;
se e per quali motivi l'Inpdap e gli altri enti previdenziali coinvolti non abbiano inviato, all'indomani dell'emanazione del decreto ministeriale, le dovute comunicazioni e necessarie informazioni ai soggetti interessati.
(5-01309)
Interrogazioni a risposta scritta:
FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Ministro dell'economia e delle finanze ha adottato, con decreto del 7 marzo 2007, n. 45, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007) il regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP;
il detto regolamento si applica:
a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
l'articolo 2 del regolamento in questione iscrive di diritto i pensionati di cui sopra alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali prevista dalla legge n. 662 del 1996, con obbligo di versamento del contributo pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione, con esclusione di coloro che risultano titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili;
in buona sostanza la disdetta può operare in due tempi: o entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto Ministeriale 45 del 2007 (e cioè entro il 25 ottobre 2007), oppure entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la detta ritenuta;
la procedura seguita per l'applicazione della ritenuta appare oltremodo penalizzante per gli interessati ai quali si sarebbe dovuto chiedere se intendevano o meno iscriversi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie agevolate erogate
dall'Inpad, anziché prevedere l'iscrizione d'ufficio degli stessi, salvo esplicita rinuncia;
anche il notevole lasso di tempo intercorso tra l'introduzione della norma di legge (anno 1996) e la sua effettiva applicazione (anno 2007) avrebbero dovuto consigliare d'inviare una preventiva comunicazione in merito agli interessati -:
se non ritenga comunque doverosa l'emanazione di disposizioni operative che rendano obbligatoria la comunicazione ai singoli interessati relativamente all'applicazione della trattenuta del contributo di cui sopra, salvo esplicita rinuncia dei medesimi;
se, per agevolare, gli interessati alla rinuncia intenda differire, quanto meno al 31 dicembre 2007, il termine entro cui far pervenire la disdetta.
(4-04397)
PICANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'applicazione del patto di stabilità 2007 ha comportato per i Comuni, già in fase di predisposizione dei bilanci di previsione, notevolissimi problemi e forti situazioni di iniquità, che sottoporranno gli stessi comuni a seri rischi di mancato rispetto dei saldi finanziari previsti a chiusura dell'esercizio finanziario, con le conseguenti pesanti sanzioni previste dall'articolo 1, commi da 691 a 693, della legge finanziaria 2007, consistenti nell'introduzione di un meccanismo cosiddetto di «automatismo tributario», che agisce sulla parte entrate, attraverso la riscossione obbligatoria delle risorse necessarie per ripianare il saldo non raggiunto;
in particolare, l'articolo 1, comma 683, della finanziaria 2007, ai fini dell'individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio di cui all'articolo 1 comma 678, testualmente afferma che «Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003/2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti», escludendo pertanto di detrarre dal calcolo del saldo medio entrate destinate a copertura di disavanzo di amministrazione. La circolare esplicativa n. 12 del 22 febbraio 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze non ha provveduto a fornire indicazioni ed interpretazioni diverse in merito;
tale prescrizione non rispecchia criteri di coerenza e di logicità se riferita al caso concreto di un comune che nell'anno 2005 ha applicato al bilancio di previsione il disavanzo di amministrazione, determinato con l'approvazione del conto consuntivo 2004, per un importo molto elevato, assicurandone effettivamente il finanziamento ed il ripiano attraverso l'inserimento, nel titolo IV dell'entrata, di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili comunali, in quanto una tale prescrizione viene a produrre effetti gravissimi sul bilancio di previsione 2007 dell'Ente, poiché il comprendere le entrate del titolo IV derivanti dalla vendita dei beni nel calcolo del saldo medio del triennio 2003/2005, senza tener conto che sono state utilizzate per il ripiano del disavanzo di amministrazione applicato alla spesa, comporta un saldo finanziario elevatissimo da migliorare ed un conseguente obiettivo per l'anno 2007 e seguenti praticamente irraggiungibile;
ancor di più, l'incongruenza ed illogicità manifesta sta nel fatto che si ritiene «virtuoso» un Ente che sia riuscito a ridurre il proprio indebitamento (e liberare risorse di parte corrente!), tramite l'estinzione anticipata di prestiti, ottenuta con la vendita dei propri beni, mentre non si reputa tale un Ente che abbia ridotto il proprio indebitamento (perché di quello si tratta!), espresso da un rilevante dato di disavanzo di amministrazione, con le stesse modalità;
una così pedissequa applicazione della norma viene di fatto a penalizzare, pesantemente, la profonda opera di risanamento
economico-finanziario che i Comuni che si trovano in questa condizione hanno voluto e dovuto portare avanti nel periodo preso in considerazione, trasformando, al contrario, la stessa in un elemento negativo e punitivo;
tale ultima considerazione è ancor più valida se affiancata al fatto che i comuni in situazione di dissesto finanziario non hanno più la possibilità, come avveniva in passato, di far fronte alle proprie difficoltà finanziarie attraverso la contrazione di mutui, né a proprio carico né a carico dello Stato; quindi, paradossalmente, lo Stato costringe i Comuni a fare tutto da soli ed a reperire al proprio interno le risorse necessarie ad uscire dalla situazione di difficoltà in cui si trovano e poi, una volta che l'hanno fatto e ci sono riusciti, si vedono calare addosso delle norme che li penalizzano per l'intervento portato a termine... è una doppia penalizzazione in sostanza;
l'anomalia ed incongruenza descritta dovrebbe essere risolta detraendo dal calcolo del saldo medio 2003/2005 le entrate derivanti dalla vendita dei beni immobili comunali destinate al ripiano del disavanzo (in quanto risorse straordinarie dedicate a copertura di passività il cui elevato ammontare denuncia ipso facto la pari «straordinarietà» dell'evento) oppure inserendo il dato del disavanzo di amministrazione tra le spese finali;
pertanto, l'interrogante riterrebbe assolutamente coerente e logico, oltre che rispondente a giustizia sostanziale, integrare l'articolo 1, comma 683, della legge n. 296 del 2006 nel senso di prevedere nel saldo finanziario anche l'esclusione delle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003/2005, dirette al ripiano del disavanzo di amministrazione» -:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare i provvedimenti modificativi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 296 del 2006, nel senso sopra descritto, o di adottare comunque altro provvedimento tendente ad eliminare gli effetti distorsivi ed illogici prodotti dall'applicazione della normativa sul patto di stabilità al caso descritto.
(4-04401)
MIGLIORI e ULIVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è in fase attuativa la cosiddetta ristrutturazione della banca d'Italia con la previsione di una chiusura di circa un terzo delle attuali sedi periferiche;
tale organizzazione prevede la cessazione della storica attività della banca d'Italia nella città di Massa, con notevoli effetti negativi sia d'ordine occupazione che d'ordine sociale ed economico per il trasferimento di funzioni essenziali per il sistema bancario e finanziario;
risulta inaccettabile una così evidente penalizzazione della città di Massa non motivabile da alcun valido standard utilizzabile in merito -:
quali iniziative, nel rispetto dell'autonomia della banca d'Italia, intenda il Ministro interrogato assumere per salvaguardare i livelli occupazionali e la professionalità dei dipendenti della sede di Massa anche tenuto conto dei servizi di tesoreria svolti dalla banca d'Italia sul territorio.
(4-04406)
MIGLIORI e ULIVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è in fase attuativa la cosiddetta ristrutturazione della banca d'Italia con la previsione di una chiusura di circa un terzo delle attuali sedi periferiche;
tale organizzazione prevede la cessazione della storica attività della banca d'Italia nella città di Pistoia, con notevoli effetti negativi sia d'ordine occupazione che d'ordine sociale ed economico per il trasferimento di funzioni essenziali per il sistema bancario e finanziario;
risulta inaccettabile una così evidente penalizzazione della città di Pistoia non motivabile da alcun valido standard utilizzabile in merito -:
quali iniziative, nel rispetto dell'autonomia della banca d'Italia, intenda il Ministro interrogato assumere per salvaguardare i livelli occupazionali e la professionalità dei dipendenti della sede di Massa anche tenuto conto dei servizi di tesoreria svolti dalla banca d'Italia sul territorio.
(4-04407)
MIGLIORI e ULIVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è in fase attuativa la cosiddetta ristrutturazione della banca d'Italia con la previsione di una chiusura di circa un terzo delle attuali sedi periferiche;
tale organizzazione prevede la cessazione della storica attività della banca d'Italia nella città di Lucca, con notevoli effetti negativi sia d'ordine occupazione che d'ordine sociale ed economico per il trasferimento di funzioni essenziali per il sistema bancario e finanziario;
risulta inaccettabile una così evidente penalizzazione della città di Lucca non motivabile da alcun valido standard utilizzabile in merito -:
quali iniziative, nel rispetto dell'autonomia della banca d'Italia, intenda il Ministro interrogato assumere per salvaguardare i livelli occupazionali e la professionalità dei dipendenti della sede di Massa anche tenuto conto dei servizi di tesoreria svolti dalla banca d'Italia sul territorio.
(4-04408)
CERONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a partire dal 28 giugno 2007 la dogana di Civitanova Marche ha cessato di operare in loco ed è stata sostituita da una sezione operativa dell'ufficio unico doganale di Ancona, che assorbe le competenze per le province di Pesaro, Macerata ed Ancona;
la decisione comporta una grave perdita di operatività dell'Ufficio ed ovvie lungaggini per tutti gli operatori interessati ad operazioni di sdoganamento; i pagamenti dei diritti doganali dovranno essere effettuati ad Ancona, sede della ricevitoria e ad Ancona dovranno essere trasferite tutte le polizze di garanzia, le autorizzazioni, i perfezionamenti attivi e passivi;
peraltro la decisione potrebbe peggiorare la già grave situazione attuale che soffre di frequenti blocchi delle operazioni e fermi delle merci sui camion, a discapito del vasto hinterland industriale che grava sull'area di Civitanova;
la regolamentazione dell'Agenzia delle dogane prevede l'istituzione di Uffici unici presso le zone che hanno una adeguata domanda effettiva e potenziale, da definirsi in base al numero ed alla tipologia degli utenti, al tessuto socioeconomico ed alla disponibilità di comunicazioni; in tale ambito la dogana di Civitanova Marche è la prima in tutta le regione per l'export e la seconda per l'import -:
se non ritenga opportuno intervenire nei confronti dell'Agenzia delle dogane, al fine di ripristinare la piena operatività della dogana di Civitanova Marche, anche in considerazione del potenziale danno all'export che potrebbe gravare sugli operatori economici locali.
(4-04412)
PEDRINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 19 comma 10, della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (cosiddetta Legge sul Risparmio) stabilisce che «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici»;
in data 12 dicembre 2006 è stato approvato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo Statuto della Banca d'Italia, che non rappresenta soltanto una modifica della governance dell'Autorità di vigilanza, ma anche un decisivo contributo ad una maggiore efficienza e trasparenza dei controlli sul sistema bancario;
tale Statuto (articolo 3) ribadisce che la titolarità delle quote di partecipazione è disciplinata dalla legge e sottopone il trasferimento delle stesse al consenso del Consiglio Superiore su proposta del Direttorio, al fine del rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della Banca e di una equilibrata distribuzione;
il trasferimento delle quote comporta il problema della corretta valorizzazione delle stesse. A tal proposito si fa presente che:
le società partecipanti al capitale della Banca d'Italia erano entrate in possesso delle loro quote attraverso transazioni avvenute a prezzi di mercato, prezzi che, tempo per tempo, avevano riflesso l'entità del patrimonio netto della Banca d'Italia;
la remunerazione delle quote nel corso degli anni si è progressivamente ridotta da valori allineati ai migliori rendimenti di mercato (circa il 5 per cento nel 1937) agli attuali livelli intorno allo 0,3 per cento -:
come il Ministro intenda procedere per fornire una risposta adeguata alle giuste aspettative degli azionisti delle Banche partecipanti all'assetto societario della Banca d'Italia, in particolare delle società quotate, in ordine alla valorizzazione delle quote partecipative di tali società nel capitale della Banca d'Italia, in relazione alla loro liquidazione, che dovrebbe avvenire entro tre anni dal 28 dicembre 2007 (ex legge 262 del 2005);
se non ritenga opportuno riproporre la disciplina contenuta nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), che consentiva la possibilità di affrancare le rivalutazioni effettuate dalle imprese in sede di prima applicazione dei nuovi princìpi contabili internazionali IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards), in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'introduzione degli stessi;
se siano in atto iniziative relative all'affrancamento, che sarebbe subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva e riguarderebbe specifiche categorie di beni, quali attività materiali e immateriali, beni immobili, strumenti finanziari disponibili per la vendita, comprendendo tra questi, la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia,per quest'ultima il pagamento dell'imposta sostitutiva dovrebbe consentire l'imputazione a capitale delle corrispondenti riserve di patrimonio netto iscritte in bilancio anche in deroga alle previsioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
se non ritenga che la riproposizione della disciplina in questi termini consentirebbe:
a) alle imprese, da un lato, di poter beneficiare appieno del rafforzamento dei propri presidi patrimoniali e, dall'altro lato, di eliminare le complicazioni del disallineamento tra valori civilistici e fiscali derivanti da una fiscalità latente soggetta a tassazione solo nel momento del realizzo del bene;
b) allo Stato di realizzare ulteriori benefici economici a seguito dell'aumento del gettito fiscale.
(4-04418)