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Allegato B
Seduta n. 191 del 18/7/2007
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
XII Commissione:
MELLANO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la Croazia ha deciso di rendere esecutiva, a partire dal 1o gennaio 2008, una zona ecologicamente protetta sull'Adriatico, escludendo dalle proprie acque territoriali i pescherecci italiani e sloveni;
la Croazia ha creato la zona ecologicamente protetta nel 2004, ma dopo una riunione trilaterale nello stesso anno a Bruxelles con Commissione europea, Italia e Slovenia, aveva deciso di «congelare» la sua applicazione; a seguito dell'incontro, i tre Paesi sottoscrissero un resoconto verbale in cui si stabiliva che Zagabria non avrebbe fatto alcun passo fino a quando non fosse concluso il negoziato su un Accordo di partenariato sulla Pesca con tutta l'Ue;
negli ultimi mesi la Croazia si è smarcata dall'intesa, sostenendo che il documento del 2004 non costituisce un «accordo» ai sensi del diritto internazionale, e ha annunciato l'intenzione di rendere operativa la zona ecologica a partire dall'anno prossimo;
la posizione croata è stata criticata dalla Commissione europea lo scorso dicembre, in occasione della visita a Bruxelles del presidente croato Stjepan Mesic. Il presidente dell'esecutivo Ue, Josè Manuel Barroso, colse l'occasione per invitare Zagabria «a non adottare alcuna misura unilaterale», auspicando una soluzione consensuale con Roma e Lubiana;
la Croazia, che ha già iniziato i colloqui di adesione con l'Ue il 3 ottobre 2005 ed ha aperto 12 dei 35 capitoli in cui sono suddivisi i negoziati, ha già accusato apertamente la Slovenia di ostacolare il proprio cammino di avvicinamento all'Ue. Il Paese punta ad entrare nel 2009, anche se l'adesione è più probabile intorno al 2010-2011;
il Ministro De Castro, ha dichiarato a margine del Consiglio Agricoltura dell'Ue, insieme al collega sloveno Iztok Jarc che se la Croazia non recederà dal fare quello che annuncia «non c'è dubbio che il processo di adesione sarà in difficoltà», configurando così una vera e propria ritorsione contro la Croazia -:
per quali ragioni il Governo non sostenga la decisione del Governo croato volto a istituire una zona ecologicamente protetta al fine di salvaguardare il patrimonio marino dell'Adriatico e se il Governo non ritenga opportuno sostenere la più rapida adesione della Croazia all'Unione europea anche allo scopo di redigere con questo Paese e con gli altri Stati membri una politica europea a difesa del patrimonio naturalistico e ittico dell'Adriatico e del Mediterraneo in generale.
(5-01295)
RUVOLO e DELFINO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge n. 182/2005 prevedeva l'erogazione di contributi a favore dei produttori viticoli, rimandando ad un successivo decreto ministeriale le modalità e i criteri d'attuazione e di ripartizione;
emanato il 4 ottobre 2005, il decreto succitato autorizzava l'AGEA, nel limite massimo di 9,6 milioni di euro, ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola di qualità sana, leale e mercantile al prezzo di 12 euro netti a quintale;
il contributo fu favorevolmente accolto dai produttori, sia perchè garantiva la prosecuzione dell'impegno nel settore, sia perchè il conferimento diretto all'AGEA
del prodotto ha contrastato di fatto la speculazione operata nei loro confronti da parte del mercato;
l'allora Ministro dell'agricoltura era intenzionato a rinnovare il provvedimento anche per gli anni successivi al 2005, riconoscendo inoltre un aumento a 16 euro del prezzo netto al quintale;
ad oggi tuttavia i produttori lamentano il mancato pagamento dei contributi, a fronte di fatture regolarmente emesse e nonostante l'istruttoria, conclusasi favorevolmente operata dall'AGEA -:
quali misure intenda adottare per far fronte al pagamento dei debiti nei confronti dei produttori viticoli, considerando anche la complessiva esiguità dell'onore che ammonta, a livello nazionale, a circa 9,6 milioni di euro e se non ritenga opportuno provvedere alla riproposizione del decreto in questione per la raccolta relativa al 2007.
(5-01296)
FIORIO, ZUCCHI e FRANCI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
molti territori vitivinicoli italiani presentano una particolare configurazione morfologica;
la vitivinicultura italiana è contraddistinta dalla attività di numerose piccole aziende di produttori a conduzione familiare;
la raccolta vendemmiale è caratterizzata dalla necessità di procedere in tempi stabiliti e ristretti;
dal mese di dicembre del 2006 è stato istituito un tavolo di lavoro tra il Ministero del lavoro, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della solidarietà sociale;
in tale quadro uno strumento utile per tutelare le esigenze dei piccoli vitivinicoltori potrebbe essere quello dei cosiddetti «buoni vendemmia» ovvero di buoni giornalieri nominali da destinarsi a categorie ristrette come pensionati, studenti e casalinghe in maniera tale da permettere alle aziende agricole di dimensioni ridotte di portare a compimento la raccolta vendemmiale nei tempi previsti;
tale strumento rientrerebbe nel quadro dell'estensione del cosiddetto lavoro accessorio, contemplato dal decreto ministeriale 30 marzo 2005, all'ambito dell'agricoltura, estensione già istituita nel 2006 e potrebbe consentire, in conformità con le linee del Governo di affrontare il tema del lavoro in agricoltura favorendo l'emersione dal lavoro nero e permettendo anche alle aziende di dimensioni ridotte di essere in condizione di lavorare nella regolarità e nel rispetto della legge -:
come si intenda procedere per consentire nel periodo vendemmiale un rapporto di lavoro più flessibile e compatibile con le esigenze dei viticoltori, non escludendo, come più volte annunciato, la possibilità di istituire i cosiddetti «buoni vendemmia» descritti in premessa.
(5-01297)
Interrogazione a risposta in Commissione:
SERVODIO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ha istituito il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale;
il CRA è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
successivamente, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 454 del 1999, con decreto interministeriale 5
marzo 2004 è stato approvato lo «Statuto» e con decreti interministeriali in data 1 ottobre 2004 sono stati approvati il «Regolamento di organizzazione e funzionamento» ed il «Regolamento di amministrazione e contabilità» del CRA;
il decreto legislativo n. 454 del 1999, tra le varie disposizioni dettate in materia di personale, prevede una particolare disciplina per l'inquadramento nel ruolo organico del CRA del personale operaio, a tempo determinato, in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (ex IRSA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318) confluiti nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (come da Allegato I del decreto legislativo stesso);
tale disciplina è prevista all'articolo 9 (Norme transitorie e finali), che al comma 8 così recita: «Il personale operaio in servizio presso gli Istituti di cui all'allegato I con più di centocinquantuno giornate annue, in servizio da almeno cinque anni, è inquadrato nei ruoli del Consiglio previa apposita verifica di professionalità»;
in attuazione della succitata disposizione, l'Amministrazione del CRA ha dato corso alla verifica di professionalità, previa ricognizione del personale interessato, svolta secondo i criteri «della professionalità acquisite», «dei titoli posseduti» e «delle attività e mansioni svolte presso le strutture di provenienza» (confortata anche dai pareri acquisiti in merito dall'Avvocatura generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica);
con nota del 23 maggio 2007, n. 3654/2.4 di prot., il Direttore generale f.f. dell'Ente informava le Organizzazioni sindacali che la Commissione istituita al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 8, decreto legislativo n. 454 del 1999, aveva concluso l'istruttoria i cui risultati venivano portati all'attenzione del Consiglio di amministrazione del CRA del 9 maggio 2007;
dall'istruttoria è emersa la seguente situazione finale:
a) n. 78 posizioni regolarizzate e per le quali sussistono i requisiti temporali previsti dall'articolo 9, comma 8, decreto legislativo n. 454 del 1999;
b) n. 8 posizioni per le quali la documentazione inviata risulta essere insufficiente e necessita un'ulteriore integrazione;
c) n. 4 posizioni per le quali non sussistono i requisiti in questione;
d) n. 9 posizioni con riferimento alle quali in almeno uno degli anni utili ai fini del possesso dei requisiti in questione, il numero delle giornate lavorative è 151;
per ciò che riguarda le ultime posizioni, il Consiglio di amministrazione del CRA, nella seduta del 9 maggio 2007, ha deliberato di chiedere al Ministero vigilante un'interpretazione della norma in parola, al fine di conoscere se l'espressione «con più di centocinquantuno giornate» possa intendersi come «centocinquantuno giornate compiute»; in tal senso - per i soggetti interessati - il requisito temporale delle giornate lavorative richiesto risulterebbe soddisfatto;
tale richiesta di interpretazione articolo 9, comma 8, decreto legislativo n. 454 del 1999 è stata - quindi - inoltrata al Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 14 maggio 2007, n. 3248/2, del Direttore generale f.f. del CRA;
al riguardo, il CRA - in prima valutazione - ha evidenziato che l'inciso «con più di centocinquantuno giornate» sia da intendere come «centocinquantuno giornate compiute»;
una siffatta interpretazione, a parere anche dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, appare confortata dalle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;
gli articoli 25 e 27 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972, così recitano:
articolo 25 «Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro è dovuto in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1049 del 3 dicembre 1970, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge. Il trattamento speciale è corrisposto per un massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione e per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli»;
articolo 27 «I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa»;
ciò significa che i trattamenti corrisposti al lavoratore dall'Istituto previdenziale si diversificano a seconda del numero delle giornate effettivamente lavorate e precisamente:
fino a 150 giornate, al lavoratore spetta l'indennità di disoccupazione, che non è valida ai fini previdenziali;
da 151 in poi, al lavoratore spetta un trattamento speciale che è valido ai fini pensionistici e che sostituisce l'indennità di disoccupazione;
sulla scorta di tali elementi di valutazione, l'Ufficio legislativo del Ministero vigilante «è dell'avviso che una interpretazione in chiave sistematica della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 454 del 1999 induce ragionevolmente a ritenere che il legislatore del 1999 si sia riferito al personale che, per ciascuno dei cinque anni previsti, si sia ritrovato in posizione tale da recepire i trattamenti speciali di cui si è detto, in luogo dell'indennità di disoccupazione, validi ai fini pensionistici»;
ciò nonostante, con nota del 25 maggio 2007, n. 5400 di prot., il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ritenendo che la questione interpretativa riguardasse anche i profili di pertinenza di altre Amministrazioni, quali Ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero dell'economia e delle finanze, ha rivolto la medesima richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 454 del 1999, anche agli uffici legislativi dei succitati Ministeri -:
se il Governo ritenga necessario rimandare la risoluzione del definitivo inquadramento nel ruolo organico del CRA del personale operaio, che abbia effettuato 151 giornate lavorative annue, per l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni, per suffragare il parere, già autorevole del Ministero vigilante (estensore tecnico dello stesso decreto legislativo) e conseguentemente, di dover intervenire sollecitando l'espressione dei pareri delle amministrazioni interpellate, al fine di risolvere in tempi brevi la questione posto che il CRA ha già provveduto ad assumere in ruolo altro personale operaio, creando perciò trattamenti discriminanti in ambito a personale aventi gli stessi diritti occupazionali (trattasi di personale precario in servizio da oltre 16 anni).
(5-01289)
Interrogazione a risposta scritta:
MARINELLO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nel corso delle sedute presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e precisamente: mercoledì 6 e 13 giugno e martedì 10 luglio 2007, l'interrogante intervenendo sull'ordine dei lavori, aveva sollecitato il Presidente della medesima
Commissione, ad intervenire presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di ricevere informazioni sui criteri di nomina del commissario per l'emergenza zootecnica adottati, in considerazione che l'attività della persona designata, si è concentrata esclusivamente nel settore della pesca;
come è noto, la zootecnia rappresenta una scienza che si occupa degli animali domestici utili all'uomo sotto il profilo genetico ed evolutivo, elaborando metodi di selezione a scopo di miglioramento delle razze e applicando tecniche di razionale sfruttamento;
appare conseguentemente incomprensibile stabilire una comparazione tra la zootecnia ed il settore della pesca, così come la suesposta nomina effettuata dal Governo sembrerebbe aver invece disposto, designando una persona proveniente da esperienze professionali, come precedentemente riportato, legate al mondo della pesca;
nonostante le ripetute richieste sul metodo adottato per la suddetta nomina, non è seguita alcuna risposta che potesse significativamente soddisfare i dubbi e le perplessità suesposte;
inoltre, nel corso dell'inizio della presente legislatura, si sono registrati numerosi casi di nomine discutibili, effettuate dal Governo Prodi le cui competenze spesso erano in evidente contrasto rispetto alle effettive capacità ed esperienze professionali dei designati -:
quali siano gli effettivi compiti e i requisiti specifici attribuiti al commissario per l'emergenza zootecnica, nominato dal Consiglio dei ministri in data 23 maggio u.s., che hanno indotto il Governo a designare l'interessato in considerazione delle valutazioni esposte in premessa;
se siano previste strutture di supporto per lo svolgimento dell'attività di commissario per l'emergenza zootecnica e unità lavorative aggiunte alle medesime strutture;
se inoltre siano previste nomine di consulenti esterni di cui il commissario può avvalersi e quali siano le indennità previste;
quale sia l'indennità complessiva prevista a favore del commissario incaricato per l'emergenza zootecnica;
quale sia infine il capitolo di spesa del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsto per la nomina del predetto commissario.
(4-04415)