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Allegato B
Seduta n. 191 del 18/7/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta orale:
PORETTI, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO e TURCO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro per le politiche per la famiglia. - Per sapere - premesso che:
ad Anversa è stato celebrato un matrimonio tra due persone dello stesso sesso, un italiano, Giulio Papa, che lavora a Bruxelles presso gli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia, e un cittadino belga;
a seguito di tale matrimonio il cittadino italiano ha chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia un periodo di congedo matrimoniale che è stato concesso con il voto unanime della Giunta regionale presieduta dal Presidente Riccardo Illy;
la decisione dei membri della Giunta prevede anche l'eventuale sostegno delle spese qualora la Corte dei Conti contestasse la spesa per l'erario;
il Parlamento europeo ha approvato a stragrande maggioranza due risoluzioni contro l'omofobia, una dei 18 gennaio 2006 - che al dispositivo 11 recita: «Sollecita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative volte a porre fine alle discriminazioni subite dalle coppie dello stesso sesso in materia di successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale eccetera» - e quella del 26 aprile 2007 che al dispositivo 8 recita: «Ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di presentare proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le persone nell'Unione europea senza discriminazioni» -:
se non ritengano i Ministri interrogati che tale decisione della Giunta della Regione Friuli si sia resa necessaria a causa della grave disparità di trattamento riguardo ai diritti riconosciuti alle persone eterosessuali e quelli negati alle persone omosessuali che l'ordinamento italiano non è ancora in grado di superare;
se non ritengano necessario adottare una regolamentazione degli aspetti accessori, afferenti le nuove tipologie di convivenza, ormai regolate in quasi tutti i paesi europei in difesa dei diritti civili e umani delle persone GLBT, anche alla luce delle due Risoluzioni del Parlamento europeo contro l'omofobia.
(3-01113)
MEREU. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il comma 469 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2007 attribuisce al Ministero la potestà per procedere al riordino dei Comitati INPS per via regolamentare, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi;
il termine per esercitare tale potestà è scaduto il 30 giugno 2007 -:
se non ritenga di procedere immediatamente al riordino dei Comitati INPS così come previsto dalla citata normativa ed i motivi che hanno determinato tale ritardo.
(3-01114)
Interrogazione a risposta immediata in Commissione:
XI Commissione:
DELBONO e BETTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 36-quater del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, in attuazione della direttiva 2001/45/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, prevede, oltre a numerosi adempimenti a carico dei datori di lavoro, che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio o trasformazione di ponteggi ricevano una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni. Precisa, inoltre, che tale attività formativa deve avere carattere teorico/pratico ed è riservata ai lavoratori che abbiano già un'esperienza biennale nel settore. L'obbligo di formazione riguarda anche (articolo 36-quinquies) i lavoratori addetti all'uso di sistemi di accesso a posizionamento mediante funi;
nello stesso articolo 36-quater è previsto che in sede di Conferenza Stato- regioni siano individuati i soggetti formatori, la durata e gli indirizzi minimi di validità dei corsi. Si fissa inoltre un periodo transitorio di due anni a partire dal 19 luglio 2005 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), entro il quale i lavoratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione;
il 26 gennaio 2006 è stato emanato l'Accordo Stato-regioni in attuazione degli articoli 36-quater e 36-quinquies del decreto legislativo n. 626, nel quale, oltre a precisare i contenuti dei corsi e i requisiti dei formatori, si individuano in strutture delle stesse regioni e province autonome, nel personale tecnico del Ministero del lavoro impegnato nel settore della sicurezza, nell'ISPESL, nelle associazioni sindacali, negli organismi paritetici nel settore dell'edilizia, nelle scuole edili, i soggetti formatori dei corsi di formazione e di aggiornamento;
la circolare del Ministro del lavoro n. 30 del 2006 emanata a seguito delle numerose richieste di chiarimento sugli obblighi dei datori di lavoro in relazione all'esecuzione di lavori temporanei in quota, evidenzia, a proposito della formazione, che il termine di due anni entro il quale deve essere svolta la formazione decorre dalla data di pubblicazione dell'Accordo Stato regioni (23 febbraio 2006);
i datori di lavoro del settore edile manifestano serie preoccupazioni, in primo luogo perché nel malaugurato caso di un infortunio sul lavoro nel periodo 19 luglio 2007-23 febbraio 2008, non si sentono sufficientemente tutelati da una proroga contenuta in un provvedimento, come la circolare n. 30/2006, non avente forza di legge; in secondo luogo perché non ritengono che anche il termine del febbraio 2008 sia adeguato, anche per la mancanza di formatori, per organizzare e concludere i corsi di formazione necessari ad assorbire tutta la richiesta -:
quali provvedimenti intenda adottare per rassicurare datori di lavoro e lavoratori in ordine alla validità della proroga del periodo transitorio fino al 23 febbraio 2008 e circa la possibilità, entro la stessa data, della conclusione di un numero sufficiente di corsi di formazione.
(5-01288)
Interrogazione a risposta in Commissione:
GARAVAGLIA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nelle more della fusione per incorporazione del Sanpaolo Imi in Banca Intesa - dal 1o gennaio 2007 ridenominata Intesa Sanpaolo - Banca Intesa, Sanpaolo Imi e le diverse società del gruppo (Carisbo, Friulcassa, Carive, Cariparo, Sanpaolo Banco di Napoli, Sanpaolo Banco dell'Adriatico, Banca di Trento e Bolzano,
Carifano, Cariviterbo, Cis, Banca Opi, Banca Imi, Mediocredito e Intesa Mediofactoring), nella prospettiva di ridurre future eccedenze di personale indotte dai relativi processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, nel corso del mese di dicembre 2006 hanno raggiunto con le rispettive organizzazioni sindacali specifici accordi che prevedono, tra l'altro:
l'intento di attivare il Fondo di solidarietà del settore del credito complessivamente regolato dai decreti ministeriali n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006, ancorché in forma esclusivamente volontaria;
l'adozione di specifiche iniziative per incentivare all'esodo i dipendenti che risultino in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
in data 17 aprile 2007 è stato illustrato, alle medesime organizzazioni sindacali, il piano d'impresa 2007-2009, con riguardo agli obiettivi che si intende perseguire in termini di crescita, di sviluppo, di ricavi e di redditività, e, di conseguenza, i relativi processi di riorganizzazione e razionalizzazione ritenuti necessari per perseguire detti obiettivi;
in tale occasione, Intesa Sanpaolo ha rappresentato l'esigenza di «ridurre in via strutturale il costo del lavoro per 425 milioni di euro (come da piano di impresa) e di ridurre, correlativamente, gli organici del gruppo di 6.500 unita;
ad oggi - giugno 2007 - hanno aderito ai predetti accordi 3.397 unità, di cui 457 per pensionamento e 2.940 per accedere al Fondo di solidarietà, e pertanto risultano in esubero 3.103 unità;
dinanzi alle eccedenze Intesa Sanpaolo S.p.A. ha dunque ufficialmente comunicato l'avvio delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 del CCNL del Credito - ovvero gli incontri tra le parti, in presenza di tensioni occupazionali, per ricercare possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'azienda, prima di ricorrere alla cassa integrazione - che dovranno concludersi entro il 10 agosto 2007 (cinquanta giorni a decorrere dal 21 giugno scorso) -:
quale sia l'opinione del Governo in merito ai fatti illustrati in premessa;
se il Governo non ritenga doveroso intraprendere una seria azione di moral suasion nei riguardi del Gruppo Intesa Sanpaolo, al fine di scongiurare il rischio che oltre 3.000 famiglie restino a casa non solo a ferragosto.
(5-01308)
Interrogazione a risposta scritta:
PELLEGRINO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
con la sentenza n. 243 del 19 marzo 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, 3o comma, lettere b) e c) della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) e degli articoli 3 e 38 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevedevano meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti pubblici;
con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha riconosciuto che le indennità di fine rapporto, nonostante le diversità di regolamentazione, costituiscono una categoria unitaria, connotata da identità di natura retributiva, con generale applicazione a qualsiasi tipo di lavoro subordinato;
in applicazione di tale sentenza è stata emanata la Legge 29 gennaio 1994 n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), la quale ha previsto, a decorrere
dal 1o dicembre 1994, il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita;
in particolare, l'articolo 1 ha previsto che l'indennità integrativa speciale deve essere computata: per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità;
per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento;
in base a tale norma, l'indennità integrativa speciale dei pubblici dipendenti deve essere computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita nella misura del 60 per cento dell'indennità annua in godimento alla data del collocamento a riposo;
invece, l'I.N.P.D.A.P. (e gli altri Istituti Previdenziali), in relazione al fatto che l'indennità di buonuscita viene calcolata sull'80 per cento dello stipendio, ha interpretato ed applicato l'articolo 1, lettera b) della L. n. 87/1994 nel senso di comportare il computo dell'indennità integrativa speciale nella limitata misura del 48 per cento (corrispondente al 60 per cento dell'80 per cento);
si tratta, di interpretazione erronea, in quanto la norma di cui all'articolo 1, lettera b) della L. n. 87 del 1994 stabilisce chiaramente che il computo va effettuato nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, quindi non può avere alcun effetto riduttivo in ordine a tale computo il fatto che l'indennità di buonuscita venga calcolata sull'80 per cento e non già sul 100 per cento dello stipendio;
inoltre, l'esclusivo elemento di riferimento, ai fini della determinazione della percentuale del 60 per cento, è l'ammontare della indennità integrativa speciale alla data del collocamento a riposo e una volta determinata, tale percentuale viene computata ai fini del calcolo della indennità di buonuscita secondo i vigenti criteri legislativi;
tuttavia con le sentenze n. 13499 del 2000, n. 13634 del 2000 (e successive) la Suprema Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto corretta la liquidazione nella buonuscita con il 48 per cento anziché il 60 per cento della scala mobile;
questa interpretazione della Cassazione appare in contrasto con la sentenza n. 243 del 1993 della Corte Costituzionale che ha stabilito la natura retributiva dell'indennità di buonuscita, non previdenziale;
inoltre, la quota annua dei solo 60 per cento poteva trovare giustificazione nelle esigenze di bilancio; invece l'applicazione del 48 per cento (inserimento nella base contributiva) costituisce «un'aperta lesione del principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione» (articolo 36 Costituzione);
oltre a ciò, la quota ridotta, non adeguata alla natura retributiva dell'indennità di buonuscita, è in aperto contrasto con l'articolo 38 della Costituzione («diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di vecchiaia») -:
se, il Governo, intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario alla risoluzione del problema.
(4-04416)