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Allegato B
Seduta n. 192 del 19/7/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta orale:
DRAGO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, con
decreto ministeriale del 23 luglio 1999 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il passaggio del personale ATA alle dipendenze dello Stato;
l'articolo 9 del citato decreto prevede, altresì, il subentro dello Stato, ad ogni 1o gennaio, nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;
anche quest'anno è stata autorizzata la proroga dei contratti di appalto trasferiti allo Stato dagli enti locali ai sensi della citata normativa;
particolare rilevanza è assunta dai cosiddetti «contratti storici» degli ex lavoratori di pubblica utilità che, a differenza di quanto avvenuto per i lavoratori socialmente utili, attendono che si chiarisca la loro situazione in modo definitivo, senza ricorrere ogni anno alla proroga dei contratti e senza dover occuparsi delle inevitabili incombenze fiscali e previdenziali connesse al loro status di soggetti privati -:
quali iniziative intenda adottare al fine di consentire al personale impiegato in cooperative operanti nelle istituzioni scolastiche ex lege n. 124 del 1999 di uscire da una situazione che li pone in una condizione di indesiderabile precariato.
(3-01118)
Interrogazioni a risposta scritta:
BRUSCO e BALDELLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
i candidati partecipanti al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di millecinquecento dirigenti scolastici (DDG 22 novembre 2004), in possesso dei prescritti requisiti, ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che hanno completato positivamente la procedura concorsuale prove di esame scritte e orali propedeutiche alla fase della formazione; fase di formazione e di tirocinio; produzione da parte degli stessi candidati di un progetto e di una relazione finale; rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso alla fine dell'iter concorsuale) sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito (cfr. articolo 1, comma 6-sexies del decreto legge n. 300 del 2006 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2007, n. 17);
con il DDG 22 novembre 2004 è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 1.500 dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi;
l'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone di procedere alla nomina, sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con DDG 22 novembre 2004 e sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso;
con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 15246 del 15 giugno 2007 fu dato nullaosta all'emissione del decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione all'assunzione di 3.811 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2007-2008 comprensivo del previsto incremento di 699 posti per il medesimo anno scolastico;
i 3.811 posti a dirigente scolastico sono comprensivi di: 1.500 per il corso-concorso ordinario indetto con DDG 22 novembre 2004; 1.458 per corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006;154 posti per il corso-concorso riservato (decreto ministeriale 3
ottobre 2006) per l'incremento dovuto agli effetti del decreto legge, n. 223 del 2005 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2006 che ha abolito il trattenimento in servizio del personale fino al 70o anno di età e n. 699 per il corso-concorso ordinario DDG 22 novembre 2004per l'incremento dovuto alle cessazioni del servizio a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008;
i posti relativi al DDG 22 novembre 2004, al decreto ministeriale 3 ottobre 2006 e al successivo incremento di 154 posti per quest'ultimo corso-concorso riservato sono stati già oggetto di ripartizione;
inoltre,il decreto ministeriale di ripartizione dal 4 luglio 2007 ha stabilito che i 699 posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2007-2008 per dirigente scolastico, in aggiunta ai 1.500 già previsti dal DDG 22 novembre 2004, vengono ripartiti nelle singole regioni, come indicato nell'allegata tabella 1, sulla base delle comunicazioni dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici competenti relative alle disponibilità dei posti residuati al termine delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici effettuate dagli Uffici Scolastici Regionali medesimi per anno scolastico 2007-2008»;
i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procederanno, sulla base dei posti indicati nella succitata tabella 1, alle conseguenti nomine tenendo conto delle esigenze dei diversi settori formativi interessati;
il citato decreto ministeriale di ripartizioni del 4 luglio 2007 ha stabilito per la regione Campania (corso-concorso DDG 22 novembre 2004) un incremento di posti al 1o settembre 2007 pari a 94 unità;
le comunicazioni dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali relative alla disponibilità dei posti residuati al termine delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici effettuate dagli Uffici Scolastici Regionali medesimi per l'anno scolastico 2007-2008;
vanno rispettate le suddivisioni tra i settori previste dalla legge e dai bandi di concorso relativamente alle vacanze di posti comunicate dagli Uffici Scolastici Regionali;
in alcune regioni, non si è ancora provveduto alla formale pubblicazione di tale riparto dei posti vacanti per i rispettivi settori e che, nell'imminenza della pausa estiva ed in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, i citati candidati non sono ancora posti nella condizione di valutare la loro posizione in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico o ai fini di eventuale tutela degli interessi giuridicamente protetti;
dagli atti ufficialmente noti in alcune regioni non appare chiaro il rispetto delle norme sul collocamento a riposo dei dirigenti scolastici e della concessione delle proroghe di trattenimento in servizio, nonché il rispetto delle norme sul collocamento fuori ruolo di dirigenti scolastici in posizione di distacco, le cui rispettive sedi vanno considerate vacanti a norma del comma 619 legge 296 del 2006 e che pertanto tali sedi andrebbero assegnate ai candidati del corso-concorso ordinario;
sono state emanate la circolare ministeriale del 26 aprile 2007, n. 40, nonché l'allegato schema delle operazioni (allegato 1) sono state emanate avente per oggetto «Procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici-sequenza nomine vincitori»;
la predetta circolare prevede che i candidati ammessi con riserva al corso-concorso ordinario indetto con DDG 22 novembre 2004, a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano superato le prove d'esame propedeutiche alla fase della formazione ed abbiano utilmente partecipato alla predetta fase (articolo 1 comma 6-sexies del decreto legge n. 300 del 2006 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2007, n. 17) saranno nominati successivamente ai vincitori di concorso di cui al DDG 22 novembre 2004 ed a coloro
che sono inclusi nella aliquota del 10 per cento di cui al comma 18 dell'articolo 11 del succitato DDG 22 novembre 2004;
ingiustificatamente sono stati immessi in ruolo gruppi consistenti di candidati senza rispettare l'ordine della graduatoria di merito come previsto dal comma 619 della legge 296 del 2006 e in eccedenza rispetto al numero dei posti di cui al bando di concorso;
altrettanto ingiustificatamente in molte regioni è stata pubblicata e adottata una sequenza delle immissioni in ruolo, secondo la quale, al citato gruppo di candidati del concorso ordinario collocati in posizione utile relativamente al numero dei posti a concorso, viene fatta seguire l'immissione in ruolo dei candidati del concorso riservato;
tale sequenza procedimentale non appare conforme alle previsioni del comma 605 della legge 296 del 2006 che esplicitamente antepone le nomine del concorso ordinario a quelle del concorso riservato -:
se sia rispettato l'ordine delle graduatorie di merito approvate al termine delle procedure concorsuali di cui al DDG 22 novembre 2004, con l'unica eccezione prevista dal comma 619 della legge n. 296 del 2006, che prevede che i candidati ammessi «con riserva» siano nominati successivamente ai cosiddetti candidati pleno iure;
se sia osservata la seguente sequenza delle nomine da effettuare su tutti i posti effettivamente vacanti al 1o settembre 2007:
a) candidati che occupano in graduatoria la posizione corrispondente ai posti messi a concorso e candidati inclusi nell'aliquota del 10 per cento di cui comma 18 dell'articolo 11 del DDG 22 novembre 2004, compresi i candidati ammessi con riserva che hanno completato positivamente la procedura concorsuale (articolo 1, comma 6-sexies decreto n. 300 del 2006 convertito con modificazioni nella legge 17 del 2007);
b) candidati che non hanno partecipato al 1o corso di formazione del predetto concorso perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie e che sono stati ammessi a partecipare, ai sensi del comma 619, articolo 1 legge 296 del 2006 ad un apposito corso intensivo di formazione che si è concluso nell'anno 2006-2007.
(4-04434)
PISCITELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel maggio scorso il TAR della Liguria ha pronunciato sentenza di annullamento della graduatoria generale di merito relativa alla prova colloquio formulata dalla commissione esaminatrice all'esito del corso-concorso, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola, riservato a coloro che avevano ricoperto per almeno un anno la funzione di preside incaricato (corso-concorso indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2006);
il TAR della Liguria ha accolto il ricorso principale dell'interessato (numero di registro generale 190 del 2007) con cui il ricorrente si riteneva leso, ai fini dell'esito del corso-concorso, sulla base dell'illegittima composizione della commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 del bando e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341;
la decisione del TAR ha disposto l'annullamento di tutti gli atti del procedimento - a partire dalla nomina della commissione giudicatrice - in conseguenza della violazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il quale prevede che «... il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi in oggetto. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita
(...), qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso...»; un membro della commissione esaminatrice della regione Liguria è risultato essere a collocamento a riposo oltre il periodo consentito dal decreto del Presidente della Repubblica citato e quindi incompatibile con la funzione richiesta;
risulta all'interrogante che un'analoga situazione, di illegittima composizione della commissione esaminatrice, sia stata rilevata anche nella commissione giudicatrice in Sicilia, dove un componente della stessa risulta essere in quiescenza dal giugno 2002;
le procedure concorsuali e le relative modalità di svolgimento delle prove-colloquio ai fini del reclutamento dei dirigenti scolastici, con particolare riguardo ad alcune regioni di Italia, rischiano di sollevare preoccupanti controversie che mettono in dubbio la legittimità e la trasparenza dell'operato di alcune commissioni esaminatrici in alcune regioni di Italia -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti su esposti;
se non ritenga il Ministro, al fine di tutelare i partecipanti al corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e scongiurare il prodursi di ulteriori controversie, di dover adottare provvedimenti urgenti, anche per sospendere la formazione delle graduatorie finali risultanti da esiti controversi delle prove-colloquio e formulate da commissioni esaminatrici censurabili sotto il profilo della composizione e del giusto procedimento.
(4-04437)
PINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni è cresciuto il malessere dei cittadini della provincia autonoma di Trento in relazione ad una serie di fenomeni negativi che sembrano espandersi sempre di più e cioè quelli del malcostume, del nepotismo, delle reticenze e delle convenienze anomale tra i poteri dello Stato (in particolare magistratura e politica);
in particolare molti cittadini lamentano che di fronte a denunce che riguardano esponenti politici locali (dell'amministrazione provinciale) queste vengono archiviate de plano; avvallando maggiormente i dubbi di un malcostume esistenze nel territorio;
questa presunta «illegalità diffusa» coinvolgerebbe anche alcuni istituti superiori come la scuola d'Arte «F. Depero» in Rovereto;
il personale docente (in particolare per l'istituto Depero, Vittoria di Trento e Soraperra di Pozza di Fassa) sembra essere stato assunto, negli anni, in violazione della normativa specifica in materia, «nel nome dell'autonomia riconosciuta alla provincia»;
i «professori» coinvolti sarebbero circa 334, in sostanza il 15 per cento degli insegnanti opererebbe in assenza di titoli di studio idonei;
vi sarebbero state negli ultimi anni anche anomalie nei licenziamenti e nelle assunzioni nei complessi scolastici della provincia in narrativa (e sempre in particolare negli istituti citati);
vi sarebbero poi dubbi sui pagamenti (e le modalità) per le attività extradocenza;
nonostante le denunce, i controlli della sopraintendenza sono stati lacunosi;
risulta anomalo che il personale docente possa essere non laureato come sostenuto in una passata intervista da parte del Preside Silvio Cattani (dell'istituto Depero) che in una intervista del 21 ottobre 2000 (la Cronaca di Rovereto) affermava che l'inclusione delle graduatorie degli insegnanti d'arte avviene in base «... all'accertamento delle competenze professionali e non dei titoli di studio ... non ci importa se è laureato...»;
in questo senso anche un articolo apparso sull'Alto Adige del 9 ottobre 2000: «cinque docenti assunti senza titoli» (sempre all'istituto d'arte Depero);
ad avviso dell'interrogante, tali elementi giustificano un approfondimento di indagine da parte dei ministeri coinvolti per materia per far luce e dare una risposta ai cittadini che richiedono la certezza del diritto, il rispetto delle regole e la fine di un diffuso malcostume -:
quali iniziative si intendono intraprendere per accertare i fatti narrati;
quali provvedimenti si adotteranno nei confronti degli autori degli eventuali illeciti accertati;
se è possibile, come afferma il Preside dell'istituto d'arte Depero assumere personale docente non laureato;
quali verifiche si compieranno per accertare se il personale docente presente negli istituti scolastici della provincia autonoma di Trento è in possesso dei requisiti di legge per poter insegnare e in caso negativo quali provvedimenti immediati verranno applicati.
(4-04449)