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Allegato B
Seduta n. 192 del 19/7/2007
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INFRASTRUTTURE
Interrogazioni a risposta scritta:
LANDOLFI. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta «legge obiettivo»), all'articolo 1, ha stabilito modalità di individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e
degli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
la suddetta disposizione onerava il Governo della redazione di un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali ivi specificamente previste, demandando al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (anche CIPE) di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
con la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002 S.O.) il CIPE provvedeva all'approvazione del 1o Programma delle opere strategiche che riporta, all'allegato 1 - nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa», alla voce «Sistemi stradali ed autostradali» - la «A1 (Capua)-Domitiana ed adeguamento»;
dal momento della sua approvazione, la «legge obiettivo» ha subìto - nel corso dei primi anni di applicazione - modificazioni e perfezionamenti, tra i quali anche l'attribuzione al Ministero, allora denominato delle infrastrutture e dei trasporti, della responsabilità dell'istruttoria e della funzione di supporto alle attività del competente CIPE, dando facoltà al suddetto dicastero di avvalersi di uno specifico organismo denominato «struttura tecnica di missione»;
successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, in particolare, il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001;
con la delibera 29 marzo 2006, n. 97 (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 2006), il CIPE approvava, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare «Strada statale 7-quater Domitiana: lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone», assegnando all'opera, in via programmatica, un contributo di 9,834 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 266 del 2005 con decorrenza 2007, contributo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 110 milioni di euro, e prevedendo che l'assegnazione definitiva del contributo fosse disposta previa sottoposizione al CIPE stesso, entro due mesi dalla data di pubblicazione della medesima delibera sulla Gazzetta Ufficiale, del progetto definitivo di uno stralcio funzionale dell'opera coerente con il contributo medesimo e con le eventuali ulteriori disponibilità che risultassero destinate all'opera;
con nota del 21 dicembre 2006, n. 520, il Ministero delle infrastrutture trasmetteva una nota nella quale proponeva la revoca dell'assegnazione programmatica disposta con la predetta delibera n. 97 del 2006, rilevando che il termine di cui sopra era scaduto, in quanto la delibera era stata pubblicata il 26 agosto 2006, e prendendo atto che l'ANAS S.p.A. aveva rappresentato l'impossibilità di individuare uno stralcio funzionale realizzabile con le risorse messe a disposizione ed aveva evidenziato per contro tre possibili ipotesi di stralci funzionali di costo superiore a detto contributo;
stante il comportamento di ANAS S.p.A. e le modalità di gestione della specifica pratica, il CIPE - con delibera del 5 aprile 2007 - cogliendone il pretesto, non esitava a revocare l'assegnazione del primo contributo di 9,834 milioni di euro, inficiando la realizzabilità - in tempi ragionevoli - dell'intera opera, ed indirizzando gli impegni economici e progettuali, precedentemente dedicati ad un importante e strategico investimento infrastrutturale per il meridione d'Italia, alla realizzazione della metropolitana della Città di Bologna;
il Ministero delle infrastrutture, nel contempo (ossia nella stessa delibera di revoca), veniva contraddittoriamente e sorprendentemente impegnato dal CIPE a
proseguire «in relazione al carattere strategico dell'opera» l'iter istruttorio con l'ANAS, per la scelta dello stralcio funzionale da realizzare, nell'ambito delle tre proposte già elaborate, e ad individuare altre possibili forme di copertura del relativo costo -:
per quali logiche motivazioni, un'opera - che ha già superato il vaglio e la lunga elaborazione della programmazione delle infrastrutture nazionali strategiche (tra cui la stesura del progetto preliminare corredato dello studio di impatto ambientale, il parere favorevole espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il parere favorevole espresso dalla Giunta regionale della Campania ed infine il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali) e per la quale viene tutt'oggi confermata la sua strategicità - sia stata oggetto di così generica, ed errata, istruttoria tale che, nonostante la non irrisoria parte di disponibilità finanziarie già autorizzate, ANAS S.p.A. non sia riuscita a produrre un progetto di stralcio funzionale compatibile con i parametri economici previsti, nonostante si afferma siano state prodotte - da ANAS S.p.A. stessa - ben tre diverse ipotesi progettuali;
per quali motivi ANAS S.p.A., anziché agire quale mero organo tecnico di esecuzione delle decisioni strategiche operate nella appropriata sede CIPE, è di fatto assurta a soggetto che - lasciando trascorrere inutilmente il tempo prescritto (due mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione) e producendo più proposte progettuali tutte fuori dei conosciuti ed obbligati parametri economici - ha contraddetto la valutazione discrezionale di merito, operata in sede tecnico-politica;
se non si voglia - alla luce di quanto esposto in premessa e di quanto espressamente chiesto - trarre le logiche conseguenze provvedendo all'avvicendamento di chi, nei competenti Comparti di ANAS S.p.A., si è assunto la grave responsabilità di determinare l'irrealizzabilità della suddetta opera, nonostante le importanti spese di istruttoria, e di sviluppo progettuale, che tutte le amministrazioni coinvolte hanno dovuto sostenere per giungere al completamento del progetto preliminare;
stante la situazione, quali siano i tempi eventualmente contemplati per dare seguito all'opera di confermata considerazione strategica.
(4-04429)
MILANATO, MISTRELLO DESTRO, CAMPA, ZORZATO, GIUSEPPE FINI, FRATTA PASINI, GARDINI e PANIZ. - Al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la società Autostrada Brescia-Padova S.p.A. (meglio conosciuta come Serenissima) evidenzia negli ultimi bilanci consolidati una gestione in perdita, dovuta alla miriade di società controllate e collegate, che inficiano il risultato positivo della capogruppo, la cui gestione peraltro non è priva di aspetti problematici;
dal bilancio 2003 risulta che delle circa 30 società controllate due sono residenti all'estero, la Unifracom B.V. con sede a Rotterdam (Olanda) e l'altra, la Serenissima Investments S.A., con sede a Lussemburgo;
nel bilancio 2005 tali società scompaiono, mentre figura una partecipazione del 25,57 per cento nella Acufon international LTD ed un'altra del 100 per cento nella Woodworth system LTD, entrambe con sede a Londra; poiché la gestione del servizio autostradale non è soggetta ad internazionalizzazione restano inspiegabili i motivi della partecipazione ed ancor di più quelli del controllo;
indiscutibile la natura pubblica della citata società, che è partecipata per il 60 per cento da enti pubblici, comuni, province e camere di commercio venete e lombarde; una gestione non rispettosa dell'economicità e della trasparenza pone a rischio il loro patrimonio; è noto infatti
che l'Autostrada Brescia-Padova S.p.A ha un eccessivo numero di amministratori nella capogruppo (1 ogni 9 chilometri di autostrada), mentre non è dato sapere quanti siano quelli delle controllate -:
se ritenga legalmente corretto che una società di tale natura possa delegare parte della struttura e dei servizi a società estere, alcune delle quali collocate in Paesi conosciuti come «paradisi fiscali» e se questo non produca in ogni caso rilevanti problemi di trasparenza della gestione;
se alla società Autostrada Brescia-Padova S.p.A si applichi il disposto dei commi 728-729 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, sia per quanto riguarda la composizione del consiglio d'amministrazione che per quanto riguarda i compensi degli amministratori e, in caso affermativo, quali azioni intenda avviare per il rispetto delle norme vigenti.
(4-04442)