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Allegato B
Seduta n. 193 del 24/7/2007
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il prossimo 28 luglio scadranno i termini per l'impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge finanziaria della Regione Sardegna per l'anno 2007 recante nuove imposizioni fiscali contro il turismo e contro gli emigrati;
nella seduta del 5 luglio 2007 il rappresentante del Governo, il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali, rispondendo in Aula all'interpellanza urgente n. 2-00626, non ha fornito indicazioni se il Governo intenda o meno impugnare l'ultima legge finanziaria della Regione Sardegna, limitandosi ad un generico «non si esclude l'impugnazione»;
si fa riferimento ad alcune disposizioni legislative approvate dal Consiglio regionale della Sardegna con la legge finanziaria per il 2007 recanti nuove imposizioni fiscali e all'utilizzo di veri e propri artifici contabili con i quali in modo arbitrario, secondo gli interpellanti, si utilizzano risorse degli esercizi futuri senza che queste siano state né accertate né risultino accertabili;
tali imposizioni fiscali stanno provocando una gravissima ripercussione sul sistema economico della Sardegna e in particolare su quello turistico;
il Governo, in un precedente ricorso alla Corte costituzionale, ha sostanzialmente affermato l'incostituzionalità di qualsiasi nuova imposizione fiscale da parte delle regioni, comprese quelle a statuto speciale, richiamando decisioni assunte dalla stessa Corte costituzionale in materia di sistema tributario con particolare riferimento alla mancata attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione;
il Governo e la Corte costituzionale non hanno nel frattempo modificato, con nuove disposizioni e decisioni, le proprie autonome precedenti determinazioni;
numerose sono le recenti imposizioni fiscali della regione autonoma della Sardegna;
il Consiglio regionale della Sardegna, con la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, recante «Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo» approvava norme per l'imposizione fiscale relativamente all'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case (articolo 2), all'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico (articolo 3), all'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto (articolo 4);
il Governo, con decisione del Consiglio dei ministri depositata in cancelleria il 14 luglio del 2006, ha disposto il ricorso per questione di legittimità costituzionale relativamente alle predette norme, deducendo la carenza di base costituzionale nello statuto regionale per inconferenza con la materia «turismo» nonché l'inammissibilità di una piena esplicazione della potestà normativa tributaria delle regioni
in carenza della legge statale contenente i principi fondamentali sul coordinamento del sistema tributario;
con la successiva approvazione, intervenuta il 23 maggio 2007, della legge finanziaria regionale per il 2007, che ad oggi deve ancora essere pubblicata sul Bollettino ufficiale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ha introdotto delle modifiche alla sopra citata legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, e in particolare agli articoli 2, 3 e 4, per i quali - come già detto - è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
in particolare, l'articolo 2, comma 1, citato, è così sostituito: «È istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale, così come definita dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, acquisite o costruite da più di cinque anni», l'articolo 3, comma 1, è cosi sostituito: «È istituita l'imposta regionale sulle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, così come definita dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina.» e l'articolo 4, comma 1, è così sostituito: «A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto»;
con la legge di approvazione dell'esercizio provvisorio e la legge finanziaria regionale per il 2007, la regione Sardegna ha altresì posto in essere un meccanismo finanziario che, a giudizio degli interpellanti rischia di generare un grave dissesto finanziario ai danni della stessa regione introducendo una disposizione di anticipazione di presunti crediti degli anni 2010-2013-2014-2015;
con la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21, recante: «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006», all'articolo 2, comma 7, si è disposto quanto segue: «Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106-01 (UPB E03.034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015»;
nella già citata legge finanziaria regionale per il 2007, approvata il 23 maggio 2007, con quasi cinque mesi di ritardo rispetto ai termini di legge, unico caso nella storia autonomistica della regione Sardegna, si reitera tale disposizione che diventa a questo punto «ordinaria», all'articolo 1, commi 1 e 2: «1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 500.000.000, quale anticipazione di somme alla stessa assegnate ai termini dell'articolo 1, commi 834 e seguenti della legge 24 febbraio 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l'anno 2010. La citata somma è correlata alle iscrizioni di spesa, destinate a investimenti, elencate nella tabella E, allegata alla presente legge, ed è rideterminata, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate ai termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed è portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l'anno 2010. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilità interno. Il disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21, deve intendersi quale operazione finanziaria straordinaria finalizzata alla copertura di una quota parte,
pari a euro 1.500.000.000 del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 2006 n. 1 (legge finanziaria 2006), conseguente alla modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale introdotta dall'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296» -:
se il Governo non intenda ricorrere alla Corte costituzionale al fine di scongiurare ciò che gli interpellanti paventano, ovvero: la palese violazione costituzionale in materia di imposizione fiscale, il dissesto economico finanziario conseguente per la Regione Sardegna e il rischio di una degenerazione di atti straordinari e discrezionali circa la veridicità del bilancio in tutte le regioni italiane, anche al fine di evitare che le procedure di impegno di risorse a valere su esercizi finanziari non programmati e non verificabili possa estendersi anche ad altre regioni.
(2-00675)
«Pili, Marinello, Cossiga, Simeoni, Fasolino, Di Cagno Abbrescia, Pizzolante, Uggè, Minardo, Brusco, Lenna, Tondo, Mondello, Mereu, Licastro Scardino, Pecorella, Mario Pepe, Berruti, Iannarilli, Picchi, Murgia, Briguglio, Cirielli, Ferrigno, Caligiuri, Fedele, Fratta Pasini, Boniver, Paniz, Baiamonte, Giro, Bocciardo, Giacomoni, Testoni, Valentini, Porcu, Oppi, Castellani, Pedrizzi, Martinelli, Garavaglia, Crosetto».
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
in data 5 ottobre 2006, veniva interpellato il Governo per chiedere informazioni sulla società Aquitania di Bologna posseduta al 50 per cento da Flavia Franzoni e per il 50 per cento da Simbuleia Spa;
dai bilanci dell'Aquitania appariva che la società è in perdita mentre la sua partner Simbuleia, che ha un capitale di 1,8 milioni di euro ha dichiarato un utile di esercizio nel 2005, di 848.000 euro;
non sono noti i nomi dei soci della Simbuleia;
il Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Naccarato nella sua risposta in aula affermava testualmente: «la professoressa signora Flavia Franzoni, moglie del professor Romano Prodi, possiede il 50 per cento di Aquitania Srl, una società costituita in data 8 luglio 1994, con atto del notaio Carlo Vico di Bologna, repertorio 68540, fascicolo 10983, con capitale sociale di 20 milioni di vecchie lire»;
il 17 aprile 2007, è stato pubblicato il bollettino delle dichiarazioni patrimoniali dei deputati;
il professor Romano Prodi nella dichiarazione relativa al coniuge Flavia Franzoni ha sottoscritto, in data 27 luglio 2006, che la moglie non possiede alcuna partecipazione societaria -:
a cosa sia dovuta la discordanza tra quanto dichiarato dal sottosegretario Naccarato in Aula alla Camera in data 5 ottobre 2006 e la situazione patrimoniale presentata sempre alla Camera, dall'onorevole Romano Prodi nel luglio dello stesso anno, da cui non risulta la partecipazione societaria attribuita alla signora Franzoni dallo stesso Naccarato.
(2-00676)
«Giovanardi, Della Vedova, Dell'Elce, Di Centa, Fitto, Gardini, Giudice, La Loggia, Martino, Mistrello Destro, Mormino, Moroni, Palumbo, Pelino, Pescante, Ravetto, Romagnoli, Santelli, Simeoni, Tortoli, Verdini, Aracu, Armosino, Brancher, Bruno, Brusco, Cesaro, Cicu, Gianfranco Conte, Costa, Ascierto, Benedetti Valentini, De Corato, Foti, Gamba, Gasparri, Lisi, Murgia, Pedrizzi, Marcazzan, Neri».
Interrogazioni a risposta scritta:
PEDRIZZI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il «Garante per i diritti dell'infanzia» è stato istituito in oltre 40 Paesi tra cui: Francia, Portogallo, Polonia, Danimarca, Islanda, Lituania, Belgio, Spagna, Germania e Austria, America Latina, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Perù, Australia, Nuova Zelanda, Israele, Canada, Ontario e Colombia Britannica;
nella maggior parte dei Paesi sopra citati, è prevista la figura del garante nazionale. Si tratta di un organo monocratico la cui nomina è prevalentemente governativa (solo in Portogallo e Polonia, invece, è parlamentare), con funzioni di promozione e sviluppo dei diritti dell'infanzia, di consulenza agli organi istituzionali, di raccolta di denunce, di assistenza e monitoraggio;
altri ordinamenti, invece, hanno istituito un «Garante regionale» con funzioni di assistenza a livello locale;
in Italia, «il Garante per la tutela dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti» è previsto soltanto a livello regionale (Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia);
le normative regionali in materia di «Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» appaiono essere fortemente disomogenee, il che rende sempre più necessario prevedere l'istituzione del Garante a livello nazionale;
con l'approvazione della legge 20 marzo 2003, n. 77, che ratifica la «Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996», il nostro Paese ha assunto, peraltro, l'obbligo, mai ottemperato, di provvedere all'istituzione del «Garante nazionale dei diritti dell'infanzia» e, a tal fine, ha già istituito un apposito fondo iscritto nel bilancio dello Stato;
la mancata istituzione del «Garante nazionale dei diritti dell'infanzia» da parte dell'Italia disattende quanto stabilito dai cosiddetti «Principi di Parigi» (Risoluzione Ass. Gen. ONU 48/134 del 1993) e dalla «Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996» (articolo 12);
l'inadempienza dell'Italia è stata rilevata dal «Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia» nelle «Osservazioni conclusive» indirizzate al nostro Paese nel 2003 e, infine, anche in occasione del primo «Forum sui diritti dei minori», tenutosi a Berlino lo scorso 4 giugno, si è provveduto a stigmatizzare il fatto che l'Italia non abbia dato ancora attuazione alla Convenzione che prevede l'istituzione del «Garante nazionale dei diritti dell'infanzia» -:
quali siano i motivi per cui l'Italia, a tutt'oggi, non abbia ancora adempiuto all'impegno assunto in sede di ratifica della suddetta Convenzione;
a quanto ammontino e come siano stati impiegati fino ad oggi gli stanziamenti previsti per il fondo di cui all'articolo 3 della legge di ratifica n. 77 del 2003;
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di istituire il «Garante per i diritti dell'infanzia».
(4-04464)
MINARDO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
risulta il mancato finanziamento del comma 1152 delle legge finanziaria 2007 che prevede l'assegnazione di somme per interventi di potenziamento e ammodernamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia ed in Calabria;
ancora una volta il Mezzogiorno d'Italia è penalizzato mortificando i diritti dei siciliani e dei calabresi;
tali fondi sono indispensabili per l'economia delle province interessate e che il Governo non può pensare di utilizzarli
diversamente da come stabilito dal Parlamento con l'approvazione delle legge finanziaria 2007 -:
quali siano i motivi che hanno privato la Sicilia dello stanziamento per la viabilità interna di 1 miliardo di euro nel triennio 2006/2008;
se il Governo intenda programmare un incontro urgente con l'unione regionale delle province siciliane per chiarire ulteriormente la necessità di ottenere l'attuazione del comma 1152 della Legge finanziaria 2007.
(4-04473)
BUEMI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
da un articolo apparso in prima pagina sull'edizione dell'8 luglio 2007 del quotidiano Il Corriere della Sera, a firma di autorevole esponente della stampa nazionale, emerge che le argomentazioni contenute in una recente pronuncia resa dalla V sezione del Consiglio di Stato sarebbero state quasi integralmente copiate da quelle svolte negli scritti difensivi depositati nel predetto giudizio dal difensore della parte poi risultata vittoriosa;
la vicenda esaminata dal Consiglio di Stato ha peraltro avuto già in precedenza enorme eco sulla stampa trattando della decadenza dall'incarico di un Direttore generale di AUSL della regione Lazio, in applicazione dell'articolo 55, comma IV, dello Statuto regionale della regione Lazio, nonché dell'articolo 71, comma IV, lettera a), della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9;
nell'articolo sopra richiamato si evince in particolare che ben 90 righe (su, a quanto pare, un totale di 117) della sentenza in questione, materialmente scritta dal giudice estensore e firmata dal Presidente, sarebbero state «copiate parola per parola, sillaba per sillaba, punto e virgola per punto e virgola (...) Al punto che sono copiati non solo i punti e le virgole ma anche i corsivi e le parole in maiuscolo, le frasi in neretto e quelle sottolineate: tutto (...), come se il giudice avesse passato allo scanner il ricorso scritto dalla difesa» del ricorrente; difesa assunta nella specie da un avvocato «che, per pura coincidenza era ancora lui, un tempo, giudice amministrativo in un Tar»;
la predetta sentenza ha, inoltre, disposto il reintegro dei Direttore generale ricorrente, quando l'incarico dal quale questo era stato dichiarato decaduto era comunque già ampiamente scaduto per decorrenza dei termini di durata dello stesso; oltretutto in una materia, quella del lavoro autonomo riconducibile alla cosiddetta parasubordinazione, in cui si è pacificamente ritenuto che non sussista alcun diritto soggettivo alla reintegra nel posto di lavoro o nell'incarico anticipatamente risolto dalla pubblica amministrazione -:
se il Presidente del Consiglio non intenda esercitare i propri poteri ispettivi anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei soggetti coinvolti.
(4-04479)