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Allegato B
Seduta n. 193 del 24/7/2007
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GIUSTIZIA
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
in data 13 marzo 2006 il Ministro della giustizia indiceva un bando di concorso interno per designare il magistrato di collegamento con la Francia;
pur essendo nominato su scelta e mandato strettamente fiduciario del Ministro, il magistrato doveva possedere particolari requisiti previsti dal bando e manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico;
la scelta finale sarebbe stata preceduta dall'individuazione di un elenco di soggetti idonei sul quale il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe espresso il suo parere obbligatorio ma non vincolante;
venivano pertanto individuati dal Ministro quattro nominativi (Federico Prato, Angela Camelio, Lorenzo Matassa e Giuseppe Nicastro) tra i quali sarebbe stata effettuata la selezione finale;
da parte del CSM, tuttavia, non giunse il parere obbligatorio e le nuove elezioni ed il cambio del Guardasigilli determinarono un ulteriore slittamento del parere;
in data 20 dicembre 2006, il CSM emanava il succitato parere in cui tutti e quattro i nominativi venivano dichiarati idonei, con una menzione speciale per la dottoressa Camelio per particolari capacità e «specifiche attitudini»;
rispetto al parere veniva inoltrata istanza al Plenum del CSM dal dottor Matassa per manifeste violazioni di legge;
in data 20 aprile 2007 il dottor Matassa apprendeva che il Ministro della giustizia aveva bandito una nuova selezione senza aver revocato o annullato la precedente selezione e senza darne comunicazione allo stesso Matassa nella sua qualità di portatore di interesse legittimo;
il dottor Matassa riusciva a presentare lo stesso la sua candidatura per la nuova selezione, evidenziando il fatto di essere stato già valutato positivamente (dal Ministro e dal CSM) nella precedente;
nonostante ciò il dottor Matassa veniva escluso dalla lista dei selezionati né gli venivano comunicati i motivi di tale esclusione;
su questa nuova selezione dei nomi proposta dal Ministro della giustizia, il CSM emanava l'obbligatorio parere in pochissimi giorni e la delibera della Terza Commissione veniva proposta al Plenum del 12 luglio 2007;
quest'ultimo atto era gravato dall'istanza del dottor Matassa il quale chiedeva la verifica di legittimità di tutta la procedura con l'accertamento del perché non fosse stato dato alcun seguito alla selezione precedente evidenziando la vanificazione degli atti deliberativi e delle prerogative dell'organo di governo della magistratura;
il CSM sospendeva l'approvazione della delibera formulata dalla Terza Commissione -:
se sia a conoscenza dei motivi che hanno ritardato il parere del CSM in occasione della prima selezione e alla successiva formulazione di un parere oggetto di impugnazione per difetto di legittimità;
per quali ragioni non venne comunicato al dottor Matassa il nuovo bando di selezione e perché venne estromesso dalla nuova lista pur avendo un curriculum professionale all'altezza, una idoneità riconosciuta e comprovata dal giudizio reso dal Ministro della giustizia e dal CSM.
(2-00674) «Romano».
Interrogazioni a risposta immediata:
BARANI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il giudice per le indagini preliminari milanese Clementina Forleo ha richiesto al Parlamento la possibilità di utilizzare le intercettazioni di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra gli indagati nei procedimenti penali (ancora in fase preliminare) per le scalate bancarie Rcs/Bnl/Antonveneta ed alcuni parlamentari, giova sottolineare non indagati;
la legge n. 140 del 2003 subordina all'autorizzazione della Camera di appartenenza l'utilizzabilità processuale, come prova a carico di un terzo, del contenuto di una conversazione telefonica intercettata ed intercorsa tra un indagato ed un parlamentare;
alla luce della vigente disciplina, il giudice per le indagini preliminari Forleo ha, quindi, correttamente trasmesso gli atti al Parlamento per una decisione di esclusiva competenza del medesimo;
fin qui, in altre parole, nulla di strano; l'articolo 68 della Costituzione garantisce l'immunità funzionale dei parlamentari e la legge n. 140 del 2003, in attuazione di tale principio costituzionale, ha introdotto un'ulteriore possibilità di controllo politico da parte della Camera di appartenenza sull'utilizzabilità in un processo penale delle conversazioni telefoniche cui abbia preso parte un parlamentare, anche se non indagato;
il motivo che ha scatenato le polemiche è, però, consistito nelle motivazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari Forleo ha richiesto al Parlamento la possibilità di utilizzare le conversazioni telefoniche in questione;
il giudice milanese, infatti, nell'ordinanza con la quale ha inviato gli atti a Roma ha definito i politici coinvolti, allo stato non indagati, «complici consapevoli» dei reati finanziari contestati agli imputati ed ha scritto che «sarà proprio il placet del Parlamento a rendere possibile la procedibilità penale nei confronti dei suoi membri, i quali, all'evidenza, appaiono non passibili percettori di informazioni pur penalmente rilevanti, ma consapevoli complici di un disegno criminoso»;
i politici cui fa riferimento il giudice per le indagini preliminari milanese sono di primaria importanza; si tratta del presidente dei Democratici di sinistra e Ministro degli affari esteri e Vice Presidente
del Consiglio dei ministri Massimo D'Alema, del segretario dei Democratici di sinistra Piero Fassino e del senatore dei Democratici di sinistra Nicola Latorre, quindi tutti coloro che non vollero comprendere la quaestio in materia sollevata al tempo da Bettino Craxi, dando il via alla stagione di tangentopoli e della giustizia mediatica e politicizzata, e nulla hanno fatto per cercare una ragionevole soluzione;
per il rilievo delle personalità coinvolte ben si può comprendere la moltitudine di infuocate reazioni scatenate dalle parole del giudice per le indagini preliminari; Fassino ha dichiarato che il giudice per le indagini preliminari Forleo non ha «il diritto di precostituire giudizi infondati senza accertamenti», il Ministro Di Pietro accusa D'Alema, Fassino e Latorre di «aver dialogato con i furbetti del quartierino» e parla di «sistema coalizzato come nel '94», il Ministro interrogato si rivolge a Prodi per affermare ancora una volta che «se Di Pietro ritiene che i nostri colleghi di Governo abbiano avuto atteggiamenti criminosi, dovrebbe dimettersi» ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione apre un procedimento disciplinare;
la questione è stata ritenuta di rilievo anche dal Presidente della Repubblica, il quale, parlando da Presidente del Consiglio superiore della magistratura in occasione della nomina del primo presidente della Corte di cassazione, ha invitato la magistratura «alla massima serenità e riservatezza nello svolgimento di tutte le funzioni proprie dell'autorità giudiziaria» ed ha formulato «il richiamo a non inserire in atti processuali valutazioni e riferimenti non pertinenti e chiaramente eccedenti rispetto alle finalità dei provvedimenti»;
dovrebbe, tuttavia, essere ampiamente risaputo che quotidianamente, nelle aule di giustizia, capita di assistere ad un giudice che dice ad un pubblico ministero cosa fare, esprimendo delle valutazioni che il codice di procedura penale non gli preclude;
non è inusuale che un giudice respinga un «patteggiamento» già concordato tra accusa e difesa, che condanni un imputato di cui l'accusa chieda l'assoluzione, che non scarceri un detenuto di cui lo stesso pubblico ministero chieda la liberazione, oppure che ordini la «trasmissione degli atti» al pubblico ministero perché proceda nei confronti di soggetti (ad esempio testimoni) sino a quel momento non indagati;
non ci dovremmo, quindi, stupire del fatto che un giudice per le indagini preliminari usi termini «forti» nei confronti di soggetti non indagati (giuridicamente parlando, allo stato qualificabili come testimoni), «suggerendo» così all'organo dell'accusa di valutare se vale la pena di avviare un'indagine anche a loro carico;
probabilmente sono i retaggi della mentalità «inquisitoria» che ha guidato (e tuttora guida) per tanti anni i processi penali italiani; proprio per questo motivo non bisogna, però, accantonare ora la battaglia in favore di un processo penale che sia veramente espressione di un ordinamento democratico-liberale -:
se intenda, alla luce di quanto sta accadendo nel settore della giustizia, ripensare al problema della separazione delle carriere e della precisa funzione e compiti che debba avere la magistratura inquirente e la magistratura giudicante.
(3-01124)
DI GIOIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
a causa delle carenze dimostrate in campo giurisdizionale, il nostro Paese è stato e continua ad essere condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
il più grave dei problemi viene determinato dal numero eccessivo di procedimenti, in particolare per quanto riguarda le corti d'appello, con ritardi che vanno al di là di ogni ragionevole attesa, che spesso porta all'estinzione di reati per decorrenza termini;
tale problematica è particolarmente evidente in territori ad alta intensità abitativa, a cui si accompagna spesso un sistema di infrastrutture scarso ed inefficiente, procurando così notevoli problemi a tutti quei cittadini che debbono usufruire degli uffici giudiziari;
Foggia si trova, in base al piano di sviluppo regionale, al centro di uno dei tre grandi sistemi urbani della Puglia, la Capitanata, ed è l'unica area che è priva di corte d'appello, mentre Bari dista da Foggia e Lucera circa 120 chilometri, distanza questa che quasi si raddoppia se si considerano i comuni del Gargano e quelli del subappennino dauno;
i dati statistici dimostrano che attualmente sono pendenti, avanti la corte di Bari, migliaia e migliaia di procedimenti, tanto civili quanto penali, che potrebbero essere rimessi a Foggia per competenza territoriale;
deputati di varia estrazione politica hanno più volte presentato atti parlamentari tesi a risolvere questo drammatico problema, a dimostrazione di un sentire comune tra la popolazione residente, che, di fronte al dilagare del fenomeno della criminalità organizzata, chiede allo Stato più efficienza e più rapidità -:
se non ritenga necessario istituire in Foggia una sezione staccata della corte d'appello di Bari, una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e di Lucera e una sezione staccata del tribunale per i minorenni di Bari, con giurisdizione sul territorio comprendente la provincia di Foggia.
(3-01125)
Interrogazione a risposta orale:
VOLONTÈ. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
secondo un articolo pubblicato sul quotidiano Il Giornale di venerdì 20 luglio 2007, sarebbe in corso di rifondazione il movimento Potere Operaio, già tristemente noto per la lotta armata condotta negli anni '70, con la benedizione del suo ex leader Oreste Scalzone, rientrato dalla Francia a seguito della prescrizione dei reati;
Domenico Mignano, ex sindacalista Cobas, promotore della rinascita del movimento Potere Operaio, ha affermato che «l'autunno sarà caldo. Stiamo studiando forme di lotta durissime, ci faremo sentire» «a cominciare dalle fabbriche Fiat di Pomigliano, Mirafiori, Melfi, Termini Imerese e via via allargando l'orizzonte»;
all'interno dello stabilimento Fiat di Pomigliano D'Arco sarebbero stati ritrovati volantini che annuncerebbero l'iniziativa;
si prefigurano alleanze con altre sigle, quali i Carc, i Senza Censura e i Disoccupati Autorganizzati di Acerra;
il Mignano avrebbe anche ammesso incontri con lo stesso Scalzone -:
se siano a conoscenza dei fatti suesposti e se nell'ambito delle proprie competenze non ritengano di elevare il livello di attenzione e di guardia rispetto a tale vicenda.
(3-01122)
Interrogazione a risposta scritta:
BIANCHI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
recenti fonti di stampa riporterebbero la notizia secondo la quale il sindaco di Montalto di Castro (Viterbo) avrebbe stanziato la somma di 20.000 euro per assicurare la difesa a 4 giovani accusati di stupro;
la difesa e il giusto processo sono principi di rilevanza costituzionale da assicurare a tutti i cittadini, anche mediante il gratuito patrocinio per gli accusati sprovvisti di mezzi finanziari;
l'utilizzo di risorse pubbliche deve essere giustificato da interessi a fini generali;
la recrudescenza dei fenomeni di violenza contro le donne richiede cautela di approccio e sensibilità verso le persone offese dal reato -:
se la vigente normativa in materia di gratuito patrocinio o comunque di tutela del diritto di difesa contempli l'ammissibilità della fattispecie verificatasi, e dunque di un simile impiego del danaro pubblico;
se il Ministro dell'interno ritenga che sussistano gli estremi per l'annullamento straordinario dell'atto di stanziamento, ai sensi dell'articolo 138 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo n. 267 del 2000.
(4-04482)