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Allegato B
Seduta n. 193 del 24/7/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GIANFRANCO CONTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che i contribuenti possano chiedere la rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate, delle somme iscritte a ruolo da loro dovute a titolo di tributo, previa prestazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria a garanzia del credito stesso;
nonostante la presenza di tale garanzia, gli agenti della riscossione non procedono alla cancellazione dell'ipoteca accesa o del fermo amministrativo disposto sui beni del debitore, fino a che quest'ultimo non abbia pagato tutte le rate del proprio debito tributario;
tale prassi appare, oltre che sostanzialmente inutile, in quanto l'Erario risulta sufficientemente garantito rispetto alla propria pretesa tributaria dalla prestazione della garanzia fidejussoria, gravemente vessatoria nei confronti dei contribuenti interessati, anche in quanto la presenza di un'ipoteca sui beni di loro proprietà costituisce a sua volta un ostacolo ad ottenere garanzie fidejussorie da parte delle banche e delle assicurazioni;
appare urgente intervenire su tale questione, anche in considerazione delle pesanti ripercussioni che possono determinarsi su un numero particolarmente elevato di cittadini e di imprese -:
quali iniziative intenda assumere al fine di impartire indicazioni nei confronti di Equitalia spa e dell'Agenzia delle entrate, per escludere che, in presenza di un'idonea garanzia fidejussoria per i crediti tributari, sia possibile accendere o mantenere ipoteche o fermi amministrativi sui beni del debitore, a garanzia del medesimo credito.
(5-01333)
FLUVI e VICHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, riguardante l'accesso alle prestazioni creditizie agevolate e il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono stabilite le modalità di attuazione;
l'articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto ministeriale 7 marzo 2007 n. 45 «Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2007, n. 83;
l'articolo 2 del predetto decreto prevede che i dipendenti in servizio ed i pensionati in gestione INPDAP sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria;
da informazioni di agenzia stampa risulta che l'Inpdap abbia avviato le procedure per il prelievo previsto dal Regolamento informando le sedi periferiche circa le modalità;
nel sito www.inpdap.gov.it è presente una nota nella quale si dichiara che i lavoratori ed i pensionati saranno iscritti automaticamente alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'Inpdap a partire dal primo novembre 2007. L'iscrizione, tuttavia, non è obbligatoria. Chi non intende aderire, può infatti manifestare la propria volontà entro e non oltre il 31 ottobre 2007 con il modulo di non adesione pubblicato sul sito internet;
la maggior parte dei pensionati non ha la facoltà di accedere in internet per scaricare il modulo di non adesione -:
quali iniziative siano state intraprese o si intenda intraprendere affinché tutti i soggetti a cui fa riferimento il Regolamento vengano informati circa la modalità del silenzio assenso previste dall'articolo 2, comma 1, e nel caso, se sia opportuno avviare una campagna di comunicazione mirata per far conoscere nel dettaglio, ai beneficiari, i contenuti previsti dalla nuova normativa.
(5-01334)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con Regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio europeo del 17 ottobre 2005 sono state introdotte norme per l'applicazione della Sesta direttiva CEE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto; come si evince dai lavori preparatori, tale Regolamento ha carattere interpretativo; infatti, il Regolamento raccoglie gli orientamenti adottati già in precedenza all'unanimità dal Comitato Iva (un organo interno della Commissione composto da rappresentanti dei singoli Stati membri), conferendo loro efficacia giuridica;
il predetto Regolamento, all'articolo 8, prevede che le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi Iva per soggetti non residenti, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), terzo punto, della direttiva 77/388/CEE (ora articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE); in pratica, la territorialità delle predette prestazioni si trova nello Stato comunitario del committente se questi è soggetto d'imposta; tale orientamento è stato già deciso dal Comitato Iva nella dodicesima riunione del 1o luglio 1981;
risulta che alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate, in sede di accertamento, attribuiscano al predetto Regolamento carattere innovativo, ritenendo che le predette prestazioni nei confronti di imprese non residenti fossero soggette ad Iva in Italia, e contestando ai contribuenti, che anche in precedenza si sono comportati in conformità alle disposizioni del predetto Regolamento (fatturando ai clienti comunitari fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7, 4o comma, lettera d), del decreto Iva), la non corretta applicazione dell'Iva;
tale errore, in mancanza di adeguate istruzioni, può forse derivare dal fatto che il Regolamento è entrato in vigore il 1o luglio 2006 e nei considerando del Regolamento è precisato che le relative disposizioni sono giuridicamente vincolanti solo a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento e che queste non compromettono la validità della legislazione e delle interpretazioni precedentemente adottate; tale deroga, però, serve solo a tutela del principio dell'affidamento in favore delle amministrazioni e dei contribuenti che avessero adottato, in precedenza, un comportamento difforme a quanto stabilito dal Regolamento -:
se il Ministro interrogato intenda confermare il carattere interpretativo del predetto Regolamento CE n. 1777/2005, nel senso che il comportamento adottato dai contribuenti sia corretto, se conforme al Regolamento, anche per le operazioni eseguite in precedenza all'entrata in vigore del Regolamento stesso, dando istruzioni in merito agli Uffici per evitare un inutile contenzioso con danni e dispendio di energie per i contribuenti ed anche per l'Amministrazione.
(5-01335)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in altre precedenti interrogazioni a risposta immediata in Commissione, in particolare la n. 5-01002, presentata l'8 maggio 2007, il sottoscritto interrogante chiedeva se il Governo fosse a conoscenza della pesante incertezza che da tempo aleggiava sul futuro della Manifattura tabacchi di Borgo Sacco di Rovereto, alla luce delle intenzioni della BAT di chiudere due dei tre stabilimenti di Manifattura tabacchi attualmente operativi - Chiaravalle, Lecce e Rovereto - per mantenere in Italia una sola fabbrica, nello specifico quella di Lecce;
nella risposta a tale interrogazione il Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze onorevole Alfiero Grandi, rispondeva che sussiste «l'interesse comune del Governo, del Parlamento e di tutte le forze politiche a fare in modo che la questione sollevata nell'interrogazione sia risolta in termini economicamente e socialmente accettabili, in sintonia con gli interessi generali del Paese»;
il Governo inoltre evidenziava come «intenda seguire con la massima attenzione la questione, svolgendo un'attività di moral suasion, al fine di indurre la BAT a tenere un atteggiamento di attenzione nei confronti delle esigenze occupazionali e produttive delle realtà locali, ed in modo da garantire un adeguato bilanciamento tra il libero svolgersi dell'attività di impresa e la tutela degli interessi dei lavoratori e delle comunità interessate»;
in conclusione il Governo riferiva che «non accetterebbe in ogni caso, da parte della medesima BAT, un atteggiamento liquidatorio, che ponesse i lavoratori e gli enti locali di fronte ad una situazione senza alternative»;
in data 18 maggio 2007 la Bat Italia, nella persona dell'amministratore delegato Francesco Valli, ha illustrato a Trento il proprio piano industriale che prevede, come già da tempo si profilava, la chiusura dello stabilimento di Rovereto nel marzo del 2008, lasciando operativo e addirittura potenziando il sito pugliese;
la Manifattura tabacchi di Borgo Sacco - si ricorda - attualmente occupa circa 150 lavoratori, di cui una cinquantina esterni e gli altri contrattualizzati;
nelle scorse settimane la stampa locale ha evidenziato che la chiusura della BAT potrebbe avere ripercussioni negative anche sulla «collegata» ATI PACKAGING di Rovereto, che oggi fa parte del gruppo lussemburghese Colleoni, in quanto le commesse che BAT garantisce ad ATI PACKAGING pare siano garantite, solo verbalmente, per i prossimi due anni;
ad oggi non vi è notizia di piani industriali delineati per il futuro dell'area produttiva e dei lavoratori -:
quali risultati abbia finora ottenuto l'attività di moral suasion di cui sopra svolta dal Governo, al fine di indurre BAT ad avere un atteggiamento costruttivo nella ricerca di una soluzione industriale positiva per i lavoratori, considerando anche quanto influirà, secondo il Governo, la chiusura di BAT sull'attività di ATI PACKAGING.
(5-01336)
Interrogazione a risposta in Commissione:
BORDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
dal 1981 opera in Italia l'associazione di volontariato «Saman», fondata dal compianto Mauro Rostagno, per favorire il recupero e il reinserimento sociale di tossicodipendenti;
tale associazione, oggi, conta su una rete di 10 comunità di recupero di tossicodipendenti, 5 appartamenti per il reinserimento lavorativo e due strutture diurne per l'accoglienza di tossicodipendenti attivi, dislocate in varie regioni, per una capacità ricettiva complessiva di oltre 250 pazienti e la quotidiana offerta di
servizi ed assistenza a circa 50 persone; inoltre, la stessa associazione gestisce 5 centri di accoglienza, specializzati nell'intervento psicoterapeutico di sostegno alle famiglie delle persone destinate all'ingresso in comunità;
le attività sono svolte dall'associazione stessa, che impegna 24 soci, e due cooperative di servizi e lavoro, costituite per garantire le prestazioni socio-sanitarie e favorire il reinserimento lavorativo, che occupano stabilmente oltre 150 operatori; di recente, inoltre, è stata costituita l'associazione «Saman Mozambique», che opera esclusivamente in Mozambico, in favore dei bambini di strada vittime degli abusi di sostanze stupefacenti e alcoliche;
l'associazione «Saman» è stata coinvolta in un'inchiesta della magistratura che, nel 1994, ebbe come esito l'arresto del co-fondatore dell'associazione stessa, e dominus assoluto di essa, Francesco Cardella, per aver sottratto fondi a «Saman» e aver truffato lo Stato per corsi di formazione parzialmente o per nulla eseguiti, che, per tali fatti, è stato condannato più volte per peculato e appropriazione indebita aggravata nei confronti dell'associazione, prima vittima di tali attività illecite;
il Fisco, in forza dei fatti illeciti di cui sopra, che costituivano uno sviamento dei fini istituzionali dell'Associazione, ha ritenuto la responsabilità solidale dell'Associazione medesima, e ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente sottratte dal Cardella, con una serie di accertamenti dell'Ufficio Imposte, poi annullati da tutte le Commissioni Tributarie di 1o grado, che si sono occupate della materia, sulla base del pieno riconoscimento dell'associazione quale ONLUS, e per aver individuato nell'associazione una vittima incolpevole dell'altrui attività truffaldina;
in un unico caso (avviso di accertamento n. 18809 emesso dall'Uff. II DD di Trapani, notificato il 18 settembre 1996, riguardante accertamento IRPEG e ILOR per l'anno di imposta 1989, rispettivamente per lire 1.055.138.000 e lire 474.812.000, oltre sanzioni per complessive lire 3.062.300.000) la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha ritenuto sussistente il vincolo della responsabilità solidale dell'associazione Saman e condannato l'associazione stessa al pagamento di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate;
avverso tale sentenza l'associazione ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione (Registro generale n. 005756/2003), ma non ha ancora richiesto la fissazione dell'udienza di discussione temendo una condanna della Suprema Corte ad adempiere agli obblighi fiscali, facendo salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli amministratori infedeli;
se tale fosse la decisione della Cassazione, il fallimento di «Saman» sarebbe inevitabile, stante la irrintracciabilità di Francesco Cardella, estromesso da tempo dall'associazione e riparato in Nicaragua, e la sua accertata qualifica di impossidente -:
se ed in quali termini il Governo intenda operare per evitare il fallimento di un'esperienza di assoluto rilievo nel campo delle attività volte alla lotta alle dipendenze e al recupero delle vittime da dipendenza, e se ritenga opportuno attivare i propri organismi per valutare l'opportunità di un accordo finanziario, siglato nell'assoluto rispetto delle norme vigenti e sulla scorta di precedenti ed analoghe esperienze, che garantisca il recupero, in via transattiva, di parte della somma indicata nell'accertamento in oggetto evitando, al contempo, il fallimento dell'associazione «Saman».
(5-01339)
Interrogazione a risposta scritta:
GRIMOLDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Governo considera il settore dei giochi una fonte di entrate molto importante, tanto che nell'atto di indirizzo per il
conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2007-2009 indica espressamente come obiettivo da perseguire lo sviluppo e il consolidamento del mercato dell'industria del gioco, attraverso, tra l'altro, le innovazioni di prodotto e di sistema;
la raccolta nel settore dei giochi è stata, nel primo trimestre 2007, di 3 miliardi e 422 milioni di euro, con un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2006, di 396 milioni di euro;
i giochi producono un'entrata erariale di gran lunga superiore (il 48,1 per cento in più) a quella dei tabacchi e costituiscono la voce più importante nella raccolta operata dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
uno dei prodotti più venduti è il «Gratta e vinci», liberamente acquistabile da tutti i cittadini, senza alcun divieto per i minori di età;
non è moralmente accettabile che uno Stato indichi, tra i suoi obiettivi, quello dello sviluppo di un'attività che, spesso, agisce sulla debolezza di una larga fascia di popolazione, alla ricerca di facile ricchezza;
i giovani sono molto influenzabili dall'illusione di vincere una grossa somma di denaro e dalle massicce campagne pubblicitarie in favore dei giochi -:
se il Governo non ritenga opportuno vietare la vendita dei tagliandi «Gratta e vinci» ai cittadini di età inferiore a 18 anni.
(4-04456)