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Allegato A
Seduta n. 194 del 25/7/2007
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(Doc. XXII, n. 8-A/R - Sezione 5)
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.