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Allegato B
Seduta n. 195 del 26/7/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta orale:
FORMISANO e ZINZI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale n. 45 del 7 marzo 2007 dispone per i dipendenti pubblici in servizio ed i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP, l'iscrizione di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
a tale iscrizione è legato l'obbligo di versamento dei contributi nelle seguenti misure: per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335; per i pensionati è pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione, mentre nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili;
il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, qualora entro questo termine non venga comunicato all'INPDAP la loro volontà contraria;
ovviamente la contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile;
si tratta di un nuovo prelievo forzoso sulle buste paga di lavoratori e pensionati del pubblico impiego giustificato dalla adesione al fondo per il credito agevolato INPDAP, da cui non si può uscire se non tramite una comunicazione in senso contrario da inviare a mezzo raccomandata -:
se non ritengano di provvedere immediatamente ad una sospensione della misura succitata che costituisce l'ennesimo esempio di un fisco prevaricatore che ha atteso il periodo estivo per effettuare un
prelievo forzoso sulle retribuzioni e le pensioni di dipendenti ed ex dipendenti pubblici.
(3-01146)
Interrogazione a risposta in Commissione:
MOTTA, MARCHI, CORDONI, MARIANI, VELO e GHIZZONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in attuazione delle disposizioni della legge finanziaria riguardanti la riorganizzazione delle sedi centrali e periferiche dello Stato, ed in particolare dei commi 426, 427 e 428, il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, del Ministero dell'economia e delle finanze, ha provveduto ad elaborare un'ipotesi di riorganizzazione che riguarda alcune delle sedi in cui operano le direzioni provinciali dei servizi vari e le ragionerie provinciali;
in base a tale ipotesi di riorganizzazione, risulta fortemente accentuata la contrazione del numero degli uffici attualmente presenti nelle regioni del centro-nord: in base ad una prima analisi risulterebbero interessate 45 sedi provinciali, su un totale di 58, con una particolare concentrazione nelle regioni dell'Emilia Romagna e della Toscana;
i criteri che risultano essere stati adottati (la densità demografica e la conformazione geografica del territorio, con particolare riferimento alla distanza tra le sedi di interessate alla riorganizzazione, ai relativi tempi di percorrenza, in relazione all'efficienza e alla frequenza dei mezzi di collegamento, ferma restando la possibilità di verificare l'opportunità di procedere all'adozione di procedure informatizzate ai fini di un migliore utilizzo delle risorse umane), pur rivestendo carattere di indubbia rilevanza ai fini di una più efficiente organizzazione delle strutture territoriali, non appaiono tuttavia esaurire i possibili elementi di valutazione cui, ad esempio, potrebbero affiancarsi i dati relativi al numero delle amministrazioni effettivamente servite, o il dato delle pratiche mediamente gestite, o ancora la dinamica economico-sociale dei rispettivi territori di competenza;
non sono mancate, già prima dell'adozione delle richiamate disposizioni della legge finanziaria, e con il contributo di alcuni dirigenti locali, ipotesi alternative di riorganizzazione e razionalizzazione territoriale del Ministero - volte all'unificazione, su base provinciale, delle direzioni provinciali, delle ragionerie provinciali e delle commissioni tributarie -, in base alle quali si ipotizzerebbero più significativi risparmi e sinergie, pur mantenendo una presenza diffusa sul territorio;
il progetto di riorganizzazione sin qui predisposto sembrerebbe comportare processi di mobilità, che secondo alcune organizzazioni sindacali, interesserebbero oltre 2.800 lavoratori -:
quali siano i dati relativi agli effetti finanziari attesi dalla prospettata riorganizzazione territoriale e se risultino superiori rispetto ad altre ipotesi che vedrebbero, al tempo stesso, il mantenimento di una diffusa presenza sul territorio ed il consenso delle organizzazioni sindacali;
se si considerino esaurienti i criteri utilizzati per l'individuazione delle sedi «eccedentarie»;
se non ritenga necessaria un'attenta verifica della congruità della distribuzione delle strutture ministeriali, in ragione alle reali esigenze economiche e sociali dei territori interessati, con particolare riguardo alle regioni del centro-nord.
(5-01359)
Interrogazioni a risposta scritta:
PINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il giorno 19 luglio 2007, la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia per il recupero
di aiuti all'occupazione illegali e incompatibili con il mercato UE, concessi a numerose imprese negli anni 90;
in particolare risulta all'interrogante che la Commissione europea abbia inviato una lettera di messa in mora al Governo italiano nella quale si concedono due soli mesi di tempo per replicare alla procedura di infrazione;
trascorsi tali termini, sarà automatico il ricorso alla Corte di Giustizia europea;
nel contenuto della missiva pare si faccia esplicito riferimento al mancato recupero delle somme indebitamente detratte dalle aziende che avevano beneficiato di questi sgravi incompatibili con le normative UE -:
quali azioni intenda intraprendere il Governo al fine di sanare questa infrazione UE e con quale tempistica.
(4-04517)
D'AGRÒ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel 2006 l'amministrazione finanziaria ha contestato agli evasori circa 49,4 miliardi di euro di tasse non pagate, contro i 29,9 miliardi dell'anno precedente, ma solo l'1,23 per cento dei ruoli affidati al sistema della riscossione è stato recuperato;
nel 2005 lo Stato, nell'attività di incasso di imposte evase, ha addirittura speso più di quanto non sia riuscito a riscuotere;
la denuncia proviene dalla Corte dei Conti in una relazione sul sistema di riscossione tra il 1999 e il 2005, in cui i magistrati contabili esprimono un giudizio complessivamente negativo sul meccanismo operante nel passato;
con la riforma della riscossione di fine 2005 e la costituzione di Equitalia (la nuova concessionaria nazionale) secondo la Corte dei Conti si sono create «le condizioni per ricondurre ad una gestione unitaria il sistema della riscossione, con un significativo riallineamento rispetto agli altri Paesi europei», tuttavia «l'efficacia del nuovo meccanismo e dei suoi effetti migliorativi si potranno valutare solo a seguito della sua piena operatività»;
dall'indagine della Corte dei Conti sull'evasione fiscale negli ultimi tre anni emerge come dai 21 miliardi iscritti a ruolo e contestati ai contribuenti nel 2004 si è passati ai 29,9 miliardi nel 2005 per poi arrivare ai 49,4 miliardi del 2006;
per quanto concerne gli importi riscossi, la percentuale, sebbene sia aumentata, resta comunque irrisoria rispetto al totale: si passa infatti dai 120 milioni del 2004 (lo 0,57 per cento dell'evasione contestata) ai 361,7 milioni del 2005 (1,21 per cento) fino ai 60,8 del 2006 (l'1,23 per cento degli importi iscritti a ruolo);
per quanto riguarda invece i dati sulla distribuzione sul territorio si va dallo 0,6 riscosso nel Lazio al 4,10 per cento della Basilicata;
secondo il rapporto della Corte dei Conti, nel 2005 a fronte di un incremento della riscossione, avvicinatasi al livello raggiunto nel 2001, la spesa per compensi ai concessionari è risultata maggiore di tutto il quinquennio ed ha inciso sull'entrata per il 181 per cento, ossia il doppio rispetto al 2001; il solo dato del compenso previsto come spettante per il 2005 (470 milioni di euro) risulta comunque superiore al dato del riscosso di competenza (371,7 milioni) del medesimo esercizio;
nella relazione la Corte dei Conti apprezza la costituzione di Riscossione Spa, ora Equitalia, che ha il compito di ridurre i costi della riscossione, «assumendo iniziative idonee ad assicurare il loro contenimento in misura tale da assicurare risparmi annui», tuttavia sospende il giudizio in vista della «piena operatività» della Società, ma è indubbio che il sistema «risentirà degli oneri derivanti dall'assunzione di tutto il personale (9.000 unità) impiegato presso le concessionarie e dal pregresso sistema di remunerazione
del servizio svincolato dall'ammontare del riscosso» -:
se la comunicazione in tema di lotta all'evasione debba subire un cambiamento, informando i cittadini sull'effettivo riscosso, piuttosto che sull'accertato;
se i compensi attribuiti alla Società di riscossione non debbano essere commisurati in percentuale al recuperato, onde evitare che la lotta all'evasione diventi un costo, più che una risorsa.
(4-04521)
ANGELI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) al comma 1314 dell'articolo unico dispone: «Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità, e crescita presentato all'Unione Europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1988, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero» -:
quali provvedimenti, in relazione alla norma citata in premessa, il Ministro interrogato abbia adottato, quali intenda adottare e secondo quali criteri intenda agire, nella scelta discrezionale di un determinato immobile rispetto ad altri.
(4-04524)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, fissava in euro 3,10 le spese di notifica della cartella di pagamento a carico del debitore e stabiliva che l'importo potesse essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 3 ottobre 2006, stabiliva in euro 5,88 il compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali;
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 giugno 2007 determina in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovuto dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione;
l'aumento dell'importo delle spese di notifica delle cartelle di pagamento è quindi pari al 90 per cento e, in termini assoluti, sarà pari a 56 milioni di euro;
le spese di notifica sono addebitate al debitore, indipendentemente dal fatto che abbia ragione o che l'iscrizione a ruolo sia dovuta a mero errore materiale -:
per quale motivo il Governo abbia aumentato in tale modo l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento e se il Governo non ritenga eccessivo tale aumento, in rapporto all'effettivo costo di notifica dell'atto.
(4-04529)
GASPARRI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sull'isola di Marettimo, comune di Favignana, provincia di Trapani, esiste un presidio fisso della Guardia di finanza;
sull'isola tale presenza è l'unica riguardante le Forze di polizia, non essendo presenti né Carabinieri né Polizia di Stato;
è stata ipotizzata la soppressione di questa presenza lasciando l'isola, abitata tutto l'anno e particolarmente affollata da aprile a ottobre da turisti e residenti di ritorno nell'isola, priva di qualsiasi presidio di sicurezza;
tale scelta appare dissennata anche a causa dell'ulteriore problema rappresentato dai periodici sbarchi di clandestini sull'isola;
l'ultimo sbarco risale al 24 luglio 2007, a conferma della necessità di presenze che consentano di affrontare anche questa emergenza -:
quali assicurazioni urgenti si intendano fornire circa la presenza costante e a tempo indeterminato della Guardia di finanza a Marettimo, considerate le esigenze di ordine pubblico, di tutela dei cittadini, di distanza rilevante dell'isola dalle altre isole Egadi e da Trapani;
se ipotesi di soppressione della presenza della Guardia di finanza a Marettimo siano state archiviate, onde evitare penalizzazioni e rischi per una popolazione già danneggiata per la natura remota del luogo.
(4-04530)
FASOLINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il signor Massimo Salzano, nato a Capaccio (Salerno) il 20 marzo 1971 ivi residente, in via Italia 61, in data 21 maggio 2007 ha ricevuto la notifica della cartella di intimazione di pagamento (n. 2007/0002962) per un carico tributario di euro 50.591,82 ed IVA n. RET 1000820/1994-600125/2000 e atto di contestazione n. 2000021/1995 emessi dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Agropoli;
in data 14 novembre 2005 il signor Salzano aveva proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contro l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Agropoli (Salerno), avverso la sentenza della Commissione tributaria di Napoli, sez. distaccata di Salerno, n. 192/5/04, pronunciata in data 17 settembre 2004 e depositata in data 1o ottobre 2004, contestando la violazione di legge derivante da difetto di notifica del ricorso;
ad oggi la Corte di cassazione non si è ancora pronunciata e, pertanto, il signor Salzano ha fatto istanza di sospensione della riscossione all'Agenzia delle Entrate di Agropoli (atto prot. 2007/002962 del 24 maggio 2007) in modo tale da evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al proprio patrimonio ed alla propria attività;
la vicenda si presenta particolarmente significativa in quanto l'Ufficio di Agropoli aveva proposto appello avverso la sentenza n. 67/13/01, favorevole al Salzano, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno in data 27 aprile 2001, confermando gli atti impositivi emessi e richiedendo la riforma della sentenza emessa concludendo nell'atto di appello medesimo che lo stesso era conforme a quello inviato tramite A.R. al signor Salzano Massimo;
con nota, prot. 12767 del 16 luglio 2002, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Agropoli trasmetteva alla Commissione tributaria regionale di Salerno l'atto di appello per la notifica presso la segreteria in quanto l'atto notificato al difensore avvocato Marco Valiante era restituito per trasferimento dello stesso;
la segreteria della Commissione tributaria regionale di Salerno fissava la data per la discussione in pubblica udienza senza citare, con la obbligatoria ritualità, né il ricorrente signor Salzano Massimo né il difensore costituito avvocato Mario Valiante per l'eventuale deposito di memorie e/o i documenti e per partecipare alla discussione del ricorso che lo aveva visto vittorioso in primo grado facendo venir meno uno dei cardini del sistema processual-tributario che è quello del contraddittorio;
la Commissione tributaria regionale di Napoli, sez. staccata di Salerno sez. 5, con sentenza n. 19/5/04, pronunciata in data 17 settembre 2004 e depositata in data 1o ottobre 2004, in assenza del difensore del ricorrente, vincitore in primo grado, accoglieva l'appello dell'Ufficio e riformava la decisione della CTP di Salerno confermando gli avvisi di accertamento e condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali pari ad euro 350;
il dispositivo della suddetta decisione non veniva notificato da parte della C.T.R.
né al ricorrente signor Salzano Massimo né al difensore costituito avvocato Mario Valiante, per tutto quanto su esposto, il signor Salzano Massimo, ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione esponendo le seguenti osservazioni:
«il ricorrente denunzia che vi è stata una patente violazione dell'articolo 160 del codice di procedura penale per l'assoluta nullità di notifica. Infatti, è pacifico che la notificazione è nulla se non sono state osservate le disposizioni circa la persona alla quale doveva essere consegnata la copia, nonché il luogo in cui la notificazione stessa avrebbe dovuto essere eseguita. Per essere questa avvenuta fuori dei luoghi tassativamente indicati dall'articolo 193 del codice di procedura penale e in ogni caso poiché la notificazione dell'atto di impugnazione dell'ufficio non ha mai raggiunto il suo scopo di portare l'atto de quo ad oggettiva e tempestiva conoscenza del destinatario;
l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o, come nel caso in specie, sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge (Cassazione 9 novembre 1997, n. 8804);
pertanto, importa nullità della notificazione, l'effettuazione di essa in un luogo diverso da quello stabilito dalla legge in nessun modo riferibile al destinatario allorché non vi sia stata nessuna consegna dell'atto della notifica nemmeno per computa giacenza "con inosservanza delle formalità e delle disposizioni di legge in materia postale in cui detta consegna doveva essere eseguita" (Cassazione 13 aprile 2000, n. 4753);
trattasi di violazione di tassativa prescrizione del procedimento di notificazione come nell'ipotesi in cui l'agente postale, in seguito alla mancata consegna al destinatario della raccomandata concernente l'atto da notificare, sebbene fosse stata comunicata la variazione di domicilio professionale tempestivamente e ritualmente agli uffici postali territorialmente competenti (vedesi attestato all. 1), abbia omesso, violando così le tassative prescrizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 di lasciare avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale della compiuta giacenza (Cassazione 12 marzo 1999, n. 2195). L'atto di appello non è stato mai inviato tramite A.R. al signor Salzano Massimo così come dichiarato a pag. 2 dell'atto di appello dell'Ufficio di Agropoli e mai notificato al difensore in quanto restituito all'Ufficio con la causale "trasferito"»;
il difensore si era premunito, nei trenta giorni di rito, di dare comunicazione al CPO di competenza della variazione di domicilio facendo sorgere automaticamente l'obbligo per ciascun portalettere o suo sostituto anche in periodo festivo, di notificare gli atti giudiziari tutti (notifica avvenuta per tutti gli altri atti in cui l'avvocato Valiante è costituito); notifica avvenuta sempre presso il domicilio professionale di Via Clemente Mauro, n. 13, fatto notorio risultante oltre che dall'elenco telefonico Telecom anche dall'albo professionale forense dell'Ordine degli avvocati di Salerno. Fatto stranissimo che tale nullità della notifica dell'avviso o la tentata notifica, non risulti né da un secondo tentativo né dal mancato ritiro da parte del destinatario dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale della raccomandata. In quest'ultimo caso doveva essere trovata la raccomandata per compiuta giacenza, cosa che non è mai avvenuta in quanto non è stato fatto alcun riscontro perché nella fretta dell'ufficio di depositare il ricorso entro il 10 luglio 2002 si è precipitosamente chiusa la pratica per arrivare ad una discussione senza parti processuali obbligatorie (facendo ritenere all'interrogante che vi sia stata una violazione del principio del contraddittorio);
la parte ricorrente, a causa della omessa notifica, non aveva così potuto avere notizia che l'ufficio aveva proposto appello né avere notizia successivamente da parte della Commissione tributaria regionale
della data e ora della discussione e, pertanto, non è stata messa nelle condizioni né di depositare memorie e documentazione, né di esercitare il ministero obbligatorio della difesa in ogni stato e grado del procedimento;
la nullità di notifica ha lasciato spirare i termini del condono di cui alla legge 289/02 nonché la successiva riapertura dei termini con danno grave e irreparabile per il ricorrente Massimo Salzano, piccolo commerciante nel comune di Capaccio che risulta così debitore di una somma di euro 50.597,38 -:
se non ritenga di assumere ogni iniziativa affinché l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Agropoli accolga con la massima urgenza l'istanza di sospensione della riscossione in attesa del pronunciamento della Suprema Corte in modo da evitare che Massimo Salzano, giovane operatore del commercio in un'area della provincia di Salerno fortemente depressa sotto il profilo occupazionale, possa subire un pregiudizio economico tanto grave quanto evitabile che potrebbe portarlo addirittura a dismettere la propria attività.
(4-04533)