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Allegato A
Seduta n. 195 del 26/7/2007
...
(A.C. 2900 - Sezione 5)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).
1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».
2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».
3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie
giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162»;
c) al comma 2:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»;
2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;
d) il comma 3 è abrogato.
4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore
a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».
5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;
b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».
6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato»;
h) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni»;
i) il comma 9 è abrogato;
l) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».
7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;
b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;
c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;
d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;
e) il comma 6 è abrogato;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati»;
g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.
8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;
b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;
c) il comma 2 è abrogato.
9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26»;
c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».
10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160). - 1. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.
2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo;
d) procedura civile;
e) procedura penale.
4. La prova scritta consiste altresì nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.
5. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e industriale;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
l) tecnica delle investigazioni;
m) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusiva prova orale sulla materia di cui alla lettera m), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
7. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 6.
8. I candidati ammessi alla prova orale sono sottoposti ad un test scritto al fine di valutare l'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. Il test è predisposto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1. La valutazione della prova è operata collegialmente dalla commissione integrata dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 le parole: «il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «il professore universitario incaricato della predisposizione del test finalizzato alla valutazione psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 8,».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Pecorella)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 1 dell'articolo 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.».
Conseguentemente:
al comma 5, sopprimere la lettera a);
al comma 7, sopprimere la lettera b);
al comma 8:
sopprimere la lettera a);
lettera b), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;
sopprimere il comma 9.
all'articolo 2:
comma 1, capoverso, comma 11, tabella A, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;
comma 4, capoverso, comma 2, sosrtituire le parole: I magistrati ordinari altermine del tirocinio con le seguenti: Gli uditori, al termine dell'uditorato;
all'articolo 3:
comma 6, lettera c),sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;
comma 15, sopprimere la lettera a);
comma 16, sopprimere la lettera a).
all'articolo 5, comma 9, tabella B, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;
*1. 1. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 1 dell'articolo 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.».
Conseguentemente:
al comma 5, sopprimere la lettera a);
al comma 7, sopprimere la lettera b);
al comma 8:
sopprimere la lettera a);
lettera b), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;
sopprimere il comma 9.
all'articolo 2:
comma 1, capoverso, comma 11, tabella A, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;
comma 4, capoverso, comma 2, sosrtituire le parole: I magistrati ordinari altermine del tirocinio con le seguenti: Gli uditori, al termine dell'uditorato;
all'articolo 3:
comma 6, lettera c),sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;
comma 15, sopprimere la lettera a);
comma 16, sopprimere la lettera a).
all'articolo 5, comma 9, tabella B, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;
*1. 2. Lussana.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 1 dell'articolo 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.».
Conseguentemente:
al comma 5, sopprimere la lettera a);
al comma 7, sopprimere la lettera b);
al comma 8:
sopprimere la lettera a);
lettera b), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;
sopprimere il comma 9.
all'articolo 2:
comma 1, capoverso, comma 11, tabella A, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;
comma 4, capoverso, comma 2, sosrtituire le parole: I magistrati ordinari altermine del tirocinio con le seguenti: Gli uditori, al termine dell'uditorato;
all'articolo 3:
comma 6, lettera c),sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera;
comma 15, sopprimere la lettera a);
comma 16, sopprimere la lettera a).
all'articolo 5, comma 9, tabella B, sostituire le parole: Magistrati ordinari in tirocinio con le seguenti: uditori giudiziari;
*1. 311. Mazzoni, Romano, Vietti.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del comma, con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
**1. 3. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del comma, con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
**1. 18. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del comma, con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
*1. 4. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: con cadenza fino alla fine del comma, con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
*1. 5. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
**1. 18-bis. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
**1. 9. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
*1. 10. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
*1. 11. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere le parole: di norma.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di norma.
**1. 12. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere le parole: di norma.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di norma.
**1. 13. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: di norma fino alla fine del comma con le seguenti: biennale, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
*1. 6. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: di norma fino alla fine del comma con le seguenti: biennale, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
*1. 70. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire le parole da: di norma fino alla fine del comma con le seguenti: biennale, per un numero di posti pari a
quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.
Conseguentemente, al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
*1. 302. Mazzoni, Romano, Vietti.
Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere l'indicazione della funzione cui il candidato intenda preferibilmente accedere.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere la parola: requirenti.
1. 312. Lussana.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 2, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: in una verifica psico-attitudinale.
1. 301. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma, Mario Pepe, Barani.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 3, sostituire le parole da: tre elaborati teorici fino alla fine del comma con le seguenti: cinque elaborati tecnici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sulla procedura civile, sul diritto penale, sulla procedura penale e sul diritto amministrativo.
*1. 16. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 3, sostituire le parole da: tre elaborati teorici fino alla fine del comma con le seguenti: cinque elaborati tecnici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sulla procedura civile, sul diritto penale, sulla procedura penale e sul diritto amministrativo.
*1. 303. Mazzoni, Romano, Vietti.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.
1. 17. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis La prova scritta consiste, altresì, nella redazione di un provvedimento in materia di diritto e procedura civile ovvero di diritto e procedura penale individuato mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.
1. 319. Pecorella, Gelmini, Laurini.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, lettera f), sostituire le parole: e fallimentare con le seguenti: e diritto industriale, diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con particolare riguardo ai temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.
1. 313. Lussana.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento
dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.
*1. 19. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.
*1. 20. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.
*1. 304. Mazzoni, Romano, Vietti.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) tecnica delle investigazioni.
1. 21. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dodici ventesimi con le parole: quattordici ventesimi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo:
sostituire le parole: sei decimi con le seguenti: sette decimi;
sostituire le parole: centootto punti con le seguenti: centoquindici.
1. 22. Barani.
Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con l'intera commissione che si pronuncia collegialmente.
*1. 23. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con l'intera commissione che si pronuncia collegialmente.
*1. 24. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.
Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare
sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con l'intera commissione che si pronuncia collegialmente.
*1. 300. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511. I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con l'intera commissione che si pronuncia collegialmente.
*1. 305. Mazzoni, Romano, Vietti.
Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio davanti a un docente universitario di psicologia, mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. L'esito del colloquio è valutato dalla commissione esaminatrice.
1. 314. Lussana.
Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non sia avvenuto per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
*1. 25. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non sia avvenuto per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
*1. 26. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.
Sopprimere il comma 3.
**1. 27. Consolo, Contento, Siliquini.
Sopprimere il comma 3.
**1. 320. Gelmini, Laurini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;»
*1. 28. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;»
*1. 29. Lussana.
Al comma 3, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
1. Al concorso, per esami, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i dirigenti di ruolo dello Stato, appartenenti alla prima e seconda fascia, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c) i funzionari di ruolo che appartengono ad una delle posizioni dell'Area C prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d) i dipendenti di ruolo, con qualifica dirigenziale, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) i funzionari di ruolo appartenenti all'ex carriera direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
i) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
j) coloro i quali hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione
nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
k) coloro i quali hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
1. 30. Consolo, Contento, Siliquini.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, alinea, sopprimere le parole da:, tenuto conto fino a: previste,
1. 69. Vitali.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera c), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;
Conseguentemente:
alla medesima lettera, medesimo capoverso:
lettera e), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;
lettera h), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;
lettera i), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;
lettera l), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea.
*1. 31. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera c), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;
Conseguentemente:
alla medesima lettera, medesimo capoverso:
lettera e), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;
lettera h), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;
lettera i), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea;
lettera l), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea.
*1. 306. Mazzoni, Romano, Vietti.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera d), dopo le parole: docente di materie giuridiche aggiungere le seguenti: con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,
1. 32. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera e), sopprimere le parole:, salvo che non si tratti di seconda laurea,
1. 70-bis. Vitali.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera h), sopprimere le parole:, salvo che non si tratti di seconda laurea,
1. 321. Gelmini, Laurini.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, sopprimere la lettera i).
1. 33. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera i), sopprimere le parole:, salvo che non si tratti di seconda laurea,
1. 322. Gelmini, Laurini.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 1, lettera l), sopprimere le parole:, salvo che non si tratti di seconda laurea,
1. 323. Gelmini, Laurini.
Al comma 3, lettera c), numero 2), sopprimere la lettera b-bis).
1. 307. Mazzoni, Romano, Vietti.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
*1. 35. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
*1. 36. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: di norma.
**1. 37. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: di norma.
**1. 38. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: o più sedi stabilite con le seguenti: sede stabilita.
*1. 39. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: o più sedi stabilite con le seguenti: sede stabilita.
*1. 308. Mazzoni, Romano, Vietti.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
1. 40. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e presiede allo svolgimento delle prove con le seguenti: ed al sorteggio della materia oggetto della prova.
*1. 41. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e presiede allo svolgimento delle prove con le seguenti: ed al sorteggio della materia oggetto della prova.
*1. 42. Lussana.
Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.
**1. 43. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.
**1. 44. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.
Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.
**1. 309. Mazzoni, Romano, Vietti.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero del candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi».
*1. 45. Lussana.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato
che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero del candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi».
*1. 46. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: a seguito di conforme delibera con le parole: su proposta.
1. 47. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire la parola: sesta con la seguente: settima.
1. 315. Lussana
Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: venti magistrati fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
*1. 48. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno, Laurini, Baldelli.
Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: venti magistrati fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
*1. 49. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: venti magistrati fino a: nazionale forense. con le seguenti: sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
**1. 50. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: venti magistrati fino a: nazionale forense. con le seguenti: sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
**1. 51. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.
Al comma 6, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre avvocati con le seguenti: quattro avvocati.
1. 316. Lussana.
Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: i magistrati fino alla fine del periodo, con le seguenti: coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
*1. 53. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da i magistrati fino alla fine del periodo con le seguenti: coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
*1. 54. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.
Al comma 6, sopprimere la lettera e).
1. 55. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera e), capoverso, sostituire le parole da: da non più di cinque anni fino alla fine della lettera con le seguenti: che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.
*1. 56. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera e), capoverso, sostituire le parole da: da non più di cinque anni fino alla fine della lettera con le seguenti: che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non
abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.
*1. 57. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.
Al comma 6, lettera g), capoverso comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da:, dopo aver provveduto fino a: tutti i componenti,
1. 317. Pecorella, Gelmini, Laurini.
Al comma 6, lettera g), capoverso comma 6, quarto periodo, dopo le parole: tre componenti aggiungere le seguenti: e comunque da un numero dispari di componenti.
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sopprimere il quinto periodo.
1. 58. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera h), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: esame orale dei candidati aggiungere le seguenti: dei quali hanno valutato gli elaborati scritti.
1. 318. Pecorella, Gelmini, Laurini.
Al comma 6, lettera l), capoverso, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.
*1. 59. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera l), capoverso, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.
*1. 60. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.
Sopprimere il comma 7.
1. 61. Lussana.
Al comma 7, sopprimere la lettera e).
1. 62. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 7, sopprimere la lettera f).
1. 63. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 8, sopprimere la lettera c).
1. 64. Lussana.
Al comma 9, sopprimere la lettera b).
1. 65. Lussana.
Al comma 9, lettera b), capoverso comma 1, sostituire le parole: svolgono il
periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.
*1. 66. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 9, lettera b), capoverso comma 1, sostituire le parole: svolgono il periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente
svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.
*1. 67. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.
Al comma 9, lettera b), capoverso comma 1, sostituire le parole: svolgono il periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.
*1. 310. Mazzoni, Romano, Vietti.
Sopprimere il comma 10.
1. 68. Lussana.