Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 196 del 27/7/2007
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta orale:
ZIPPONI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
appare all'interrogante di particolare rilievo il fenomeno del conferimento a magistrati di incarichi ulteriori rispetto allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali che istituzionalmente ad essi competono, in particolare ai fini dell'amministrazione della giustizia nel pieno rispetto delle garanzie costituzionalmente previste;
a titolo d'esempio si fa riferimento alla vicenda delle concessioni TAV, sulle quali è recentemente intervenuto il TAR del Lazio, al cui Presidente è stato attribuito anche l'incarico di arbitro designato da società che fanno parte dei consorzi ricorrenti;
in particolare, si fa riferimento all'incarico, autorizzato nel 2005, di Presidente di collegio arbitrale per una controversia riguardante Todini Costruzioni generali S.p.A., società che ha fatto parte del consorzio ricorrente CEPAV 2, nonché all'analogo incarico, autorizzato nel 2005, riguardante l'impresa INCAVE S.r.l., già Impregilo S.p.A., società che ha fatto parte del consorzio COCIV e che fa oggi parte del Consorzio IRCAV 2, anch'esso ricorrente;
come poc'anzi accennato il TAR del Lazio è intervenuto con un'ordinanza, la n. 880 del 12 luglio 2007, a firma del Presidente dottor De Lise, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta da alcuni concessionari TAV, sospendendo l'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 7 del 2007 che revoca le vecchie concessioni TAV e prevede gare pubbliche per la realizzazione delle nuove tratte ferroviarie ad alta velocità;
peraltro, a parere dell'interrogante, il Tribunale ha utilizzato una ardita argomentazione giuridica e una particolare procedura accelerata per sottoporre la norma alla Corte di giustizia europea e sospendere sine die il giudizio -:
se non intenda adottare iniziative, in particolare di carattere normativo, al fine di evitare che possano esservi inopportune sovrapposizioni di incarichi in capo a magistrati che, al di là dell'integrità personale dei singoli, possono indurre nei cittadini una minor fiducia nell'esercizio corretto e imparziale della funzione giurisdizionale;
a quanto ammonti il compenso del Presidente De Lise quale arbitro designato da società che fanno parte dei consorzi ricorrenti, con particolare riguardo a quelli citati in premessa.
(3-01153)
Interrogazione a risposta in Commissione:
BONO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la maggior parte dei tour operator italiani, sulla base delle variazioni dei
prezzi del carburante, adotta abitualmente da tempo la procedura di «variazione listini», adeguando i prezzi dei pacchetti ai maggiori oneri di trasporto;
nella maggior parte dei casi, le procedure adottate per l'adeguamento delle tariffe, sono caratterizzate da scarsa trasparenza e dalla conseguente impossibilità di verificarne l'effettiva congruità, correttezza e legittimità;
malgrado l'articolo 90 del decreto legislativo n. 206 del 2005 preveda espressamente il diritto dei consumatori di conoscere i criteri adottati per le modalità di calcolo seguite in conseguenza della variazione del costo del carburante, e malgrado reiterate richieste in tal senso della stragrande maggioranza delle agenzie di viaggio, nessuno dei tour operator ha applicato gli aumenti tariffari ha ritenuto di dovere offrire alcun chiarimento in merito;
nella migliore ipotesi, le richieste di chiarimento vengono indirizzate a siti Web del tutto ermetici e che, comunque, riportano i valori del costo del petrolio e non certo gli elementi di calcolo adottati per gli adeguamenti tariffari dei viaggi turistici;
ovviamente, così restando le cose, le agenzie di viaggio saranno costrette, incolpevolmente, a violare la legge sui diritti dei consumatori, ai quali non potrà essere spiegata la motivazione degli aumenti di spesa subiti;
comunque gli adeguamenti sono finora avvenuti sempre al rialzo e mai al ribasso, malgrado le fluttuazioni del prezzo del petrolio;
c'è il fondato sospetto che questa assenza assoluta di trasparenza, sia dovuta al fatto che la maggior parte degli aumenti decisi sul mercato turistico italiano, derivanti dalla voce carburanti, siano immotivati e frutto di azioni speculative a danno dei consumatori;
in tal modo il danno che ne deriva al turismo nazionale, oltre che alla credibilità ed affidabilità dell'intero sistema paese, appare di portata inestimabile e richiede una immediata iniziativa del Governo, in termini di ripristino delle condizioni minime di chiarezza e trasparenza nelle modalità di formazione dei prezzi dei pacchetti turistici -:
quali iniziative intendano assumere con la massima urgenza, atteso che la stagione è già avanzata, per imporre ai tour operator italiani il rispetto della legge e dei diritti dei consumatori e, in particolare, di comunicare alle agenzie di viaggio gli esatti criteri seguiti per le variazioni dei listini dipendenti dalle oscillazioni del costo dei carburanti.
(5-01374)
Interrogazione a risposta scritta:
TURCI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
sono in corso ed in fase avanzata, le procedure per la definizione di un accordo di programma ministero dell'ambiente - comune - industrie, per gli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale del polo petrolchimico di Mantova;
mentre il quadro degli interventi è, in linea di massima, già abbastanza definito lo stesso non si può dire della suddivisione della spesa (che sarà esorbitante) tra Stato e industrie interessate;
fra queste ultime, in particolare, non è chiara la posizione della raffineria IES Spa che nel 1992, ottenne dal Comune, con delibera numero 142 del 16 novembre 1992, parere favorevole al rinnovo ventennale della concessione (allora in scadenza al 1994), sottoscrivendo una «Carta degli Impegni» a salvaguardia dell'ambiente con la quale si impegnava ad una lunga serie di adeguamenti impiantistici e ad approntare, entro due anni (entro il 1994 quindi), uno studio di fattibilità di riconversione dell'area e/o delocalizzazione della raffineria;
la citata delibera comunale prevedeva peraltro l'istituzione di una commissione
di esperti con il compito di verificare lo stato di attuazione del programma previsto nella Carta e la redazione di idonee relazioni semestrali da inviare all'allora ministero dell'industria nonché a quello dell'ambiente, insieme alle risultanze degli studi condotti;
in realtà, poiché non è dato sapere se, come e quando gli impegni sopra richiamati del Comune e della industria siano stati mantenuti, un gruppo di cittadini, che ritiene di aver fondati motivi per dubitarne ha rivolto al Comune di Mantova, ai sensi della legge 241 del 1990 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2005, formale richiesta di accesso alla relativa documentazione in data 5 aprile 2007, non ottenendo riscontro alcuno;
consta all'interrogante che i medesimi cittadini, dinanzi al silenzio del Comune, e profilandosi un pesante esborso dello Stato (al momento provvisoriamente quantificato in 16 milioni di euro - fonte Gazzetta di Mantova del 24 luglio 2007), hanno informato dell'intera vicenda il dottor Gianfranco Mascazzini, direttore generale della direzione generale Qualità della vita del ministero dell'ambiente, che rappresenta il ministero medesimo nella procedura in corso, con lettera raccomandata AR del 22 maggio 2007, regolarmente pervenuta al destinatario ma restata priva di riscontro;
ai fini della definizione dell'onere economico da porre a carico della IES Spa per le bonifiche in argomento, sarebbe opportuno individuare i livelli di inquinamento prodotti dalla raffineria e quindi, accertare eventuali inadempienze della stessa rispetto alla nominata Carta degli Impegni -:
se, nel quadro degli accordi di programma per la bonifica del polo petrolchimico di Mantova, si sia proceduto a verificare la conformità o meno dell'attività svolta dalla raffineria Ies agli impegni presi nel 1992, in modo da arrivare così ad una individuazione del suo concreto apporto in termini di inquinamento e, quindi, ad una giusta quantificazione del relativo onere economico da porre a suo carico;
se non ritenga necessario sottoporre la questione della mancata risposta alla richiesta di accesso formulata dai cittadini alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, affinchè la stessa eserciti i propri poteri di vigilanza e di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990.
(4-04563)