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Allegato B
Seduta n. 196 del 27/7/2007
TESTO AGGIORNATO AL 2 AGOSTO 2007
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
GRIMOLDI e ALESSANDRI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1947 n. 708, così come modificato dall'articolo 3, comma 99, legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire, nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo che non siano in possesso del certificato di agibilità Enpals;
nella seduta parlamentare del 27 marzo 2003, il Sottosegretario Viespoli si è fatto portavoce dell'Enpals, specificando che tale Istituto, dopo aver analizzato la complessa problematica inerente il dilettantismo, ha emesso la circolare n. 21 del 4 giugno 2002, per chiarire l'ambito applicativo della legislazione in vigore e per fornire una specifica regolamentazione delle prestazioni artistiche rese in forma dilettantistica, specificando che gli obblighi di cui al punto precedente vincolano i lavoratori dello spettacolo, ma non gli artisti dilettanti che si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, i quali sono esonerati dall'obbligo contributivo e dal possesso del certificato di agibilità;
con la suddetta circolare l'Enpals riconosce di fatto di non avere competenza giuridica sugli artisti dilettanti, anche
perché tale istituto è stato autorizzato per legge a disciplinare i lavoratori dello spettacolo, ma non coloro che svolgono, nel loro tempo libero, un'attività artistica amatoriale, ai sensi degli articoli 21 e 33 della Costituzione che tutelano la libertà di espressione e la libera attività artistica;
nella stessa circolare del 4 giugno 2002 si legge, però, che nel caso in cui la prestazione artistica dilettantistica si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese che ospitano l'esibizione, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela (il caso, per esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi realizzati in locali commerciali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti) è da considerarsi come prestazione d'opera connotata dal carattere di onerosità;
la Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, ha riconosciuto che «Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione e dalla sussistenza di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità»;
dimostrare la gratuità della propria prestazione è piuttosto complicato, quando non è impossibile, se non si fa parte di una cooperativa che opera nel settore, la quale, a fronte di una richiesta di rimborso spese, fornisce il nulla osta ministeriale e un contratto scritto di prestazione d'opera gratuita che costituiscono la prova di gratuità richiesta dalla Cassazione;
il comma 188 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 interviene in questo ambito disponendo che alcune categorie di soggetti siano esenti dagli obblighi informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo se si esibiscono «in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche» e purché non percepiscano un compenso superiore ai 5.000 euro annui per tali esibizioni;
il suddetto comma dispone le esenzioni di cui sopra per i giovani fino ai diciotto anni, gli studenti di scuola media superiore e dell'università, per i pensionati e per coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria;
la circolare Enpals n. 6 del 20 aprile 2007 interpreta la norma della Legge Finanziaria 2007 in senso restrittivo, includendo fra gli spettacoli musicali solo quelli di celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche;
di fatto, ad oggi, i giovani musicisti (esclusi quelli che suonano musica folcloristica) che abbiano il desiderio e la possibilità di esibirsi in un locale a titolo gratuito, si trovano a dover scegliere fra due possibilità: richiedere il certificato di agibilità e versare i contributi all'Enpals pur non essendo lavoratori dello spettacolo, o pagare una quota per associarsi ad una cooperativa dello spettacolo che tuteli il loro diritto di suonare da dilettanti;
la musica, soprattutto per i giovani, diventa spesso un vero e proprio stile di vita, un modo per ritrovarsi e farsi riconoscere attraverso scelte che definiscono, sottolineano e amplificano differenze nel rapportarsi, negli stili di vita e di comportamento, nella definizione dell'universo valoriale, rappresentate dalle scelte degli stili musicali che spaziano dal metal al commerciale, dal rap al pop, dal rock al blues, dal jazz alla musica popolare;
nel programma di Governo presentato da questa maggioranza si legge l'impegno a dedicare maggiore attenzione alle espressioni artistiche giovanili -:
quali politiche il Ministro intenda mettere in atto per agevolare i giovani che si avvicinano alla musica, per tutelare le
loro espressioni artistiche, per favorire la promozione e lo sviluppo della cultura musicale e per agevolare l'esibizione di giovani musicisti dilettanti, in accordo con quanto espresso dagli articoli 4 e 9 della costituzione, rispettivamente a tutela del diritto del lavoro e della promozione dello sviluppo della cultura;
se non ritenga opportuno chiarire che l'ambito di applicazione delle disposizioni espresse all'articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, interessa tutte le espressioni artistiche e i generi musicali.
(5-01365)
Interrogazioni a risposta scritta:
TURCO, BELTRANDI, D'ELIA e PORETTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nell'anno 2004 e seguenti sono stati posti in mobilità seicentodue lavoratori dipendenti della Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza-Opera don Uva onlus, struttura operante nel settore dell'assistenza sanitaria come residuo manicomiale ecclesiastico con tre istituti ubicati nelle regioni Puglia e Basilicata,
tale provvedimento è stato adottato sulla base di una sorta di autocertificazione contenuta in una nota indirizzata all'INPS, in data 6 febbraio 2004, con la quale la presidente e legale rappresentante dell'ente ha comunicato all'amministrazione previdenziale di «trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 9-bis e 9-ter, della legge 326/03, che ha sostituito il precedente articolo 41 della legge 289/02;
condizione perché ciò avvenga è l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico il quale, accertando la necessità di una amministrazione straordinaria dell'ente - nel caso in questione la Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza-Opera don Uva Onlus -, nomina dei commissari per la gestione dell'ente interessato dalla crisi economica;
analogamente l'indennità di mobilità in favore dell'ente interessato - nel caso in questione la Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza-Opera don Uva Onlus - deve essere predisposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con ulteriore apposito decreto;
nel caso in esame non sembra essere stata seguita la procedura di legge, poiché non sono stati emanati i due decreti sostituiti come detto all'inizio, da un'autocertificazione mediante la quale la Congregazione attesta di essere in possesso dei requisiti legali per ricevere la particolare forma di ammortizzatore sociale -:
se siano a conoscenza dei fatti narrati;
se corrisponda, al vero che tra i seicentodue lavoratori dipendenti licenziati, solo uno di essi, tra l'altro sindacalista, ha rigettato il verbale di accordo stipulato il 16 ottobre 2003 tra le parti sociali e, conseguentemente, non ha richiesto con propria autocertificazione l'aiuto di Stato richiesto da tutti gli altri lavoratori licenziati ed erogato dall'INPS perché, da esso sindacalista;
ritenuto illegale e fraudolento, anche in forza del decreto legislativo n. 110 del 2004 con il quale si è invalidata la procedura di licenziamento;
con quali fondi sia stata finanziata la mobilità dei dipendenti dell'ente ecclesiastico-onlus, finanziamento effettuato oltretutto in aperta violazione delle normative comunitarie che vietano l'erogazione di qualsiasi forma di auto di Stato in favore di enti non lucrativi;
se e quali iniziative di competenza intendano prendere per ripristinare la legalità dell'operato posto in essere dai rappresentanti della Congregazione religiosa
Suore Ancelle della Divina Provvidenza-Opera don Uva Onlus.
(4-04562)
BUFFO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
nel 2002 è stato indetto un concorso pubblico per la selezione di 15 posti di dirigente amministrativo all'INPS. Il concorso in questione ha destato parecchie perplessità all'interno dell'INPS tanto da spingere molti dipendenti dell'Istituto, esclusi dagli orali dopo la partecipazione agli scritti, ad avanzare precise richieste ai fini della trasparenza dei risultati del concorso medesimo. Sono state, infatti, circa 80 le richieste di accesso a documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, tutte tese a poter visionare i propri elaborati, ma anche i verbali delle riunioni nel corso delle quali la commissione esaminatrice ha fissato i criteri per la valutazione delle prove scritte, i verbali della seduta di correzione degli elaborati e quindi gli elaborati dei candidati ammessi agli orali;
al momento dell'approvazione della graduatoria il predetto concorso è stato oggetto di ricorsi, contestazioni mediante lettere aperte per le gravi irregolarità commesse da alcuni candidati vincitori, irregolarità che non sarebbero state sanzionate, dall'Amministrazione;
in questi giorni sono circolati all'INPS due volantini, a firma di alcuni lavoratori coinvolti nella vicenda, in cui sono state denunciate l'irregolarità di tre candidati vincitori del concorso. In uno dei due volantini sono stati addirittura indicati i nominativi dei vincitori che risulterebbero illegittimamente vincitori del concorso di che trattasi. Più precisamente, uno dei candidati non sarebbe stato in possesso del diploma di laurea alla data di scadenza del bando di concorso: 18 marzo 2002; un secondo candidato non sarebbe stato in possesso del requisito previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, articolo 1, comma 2, e cioè aver svolto 5 anni di servizio nelle amministrazioni pubbliche. Del terzo candidato non sono state fornite notizie ma si è rinviato alla denuncia che sarebbe stata presentata agli organi competenti -:
come intendano intervenire i Responsabili dei dicasteri a fronte delle denunce presentate dai lavoratori dell'INPS e dalle circostanziate irregolarità che sarebbero state commesse all'atto della ammissione dei candidati;
in particolare, quali siano state le verifiche amministrative poste in essere dall'istituto (ispettorato; servizio di controllo interno) a seguito di tale denunce giacché, ove le stesse risultassero veritiere, non potranno non essere adottati tempestivi provvedimenti a tutela del buon nome dell'istituto e a tutela dei candidati ingiustamente esclusi.
(4-04565)