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Allegato B
Seduta n. 196 del 27/7/2007
TESTO AGGIORNATO AL 17 OTTOBRE 2007
ATTI DI INDIRIZZO
Mozioni:
La Camera,
premesso che:
le due principali cause del riscaldamento del pianeta sono l'utilizzo dei combustibili fossili e la deforestazione. Di fronte a tale problema, di proporzioni mondiali, esistono responsabilità collettive, ma differenziate;
il petrolio ha costituito negli ultimi decenni l'asse fondamentale dell'economia ecuadoriana, e il suo ruolo nello sviluppo del Paese continua ad essere centrale. Tuttavia, il petrolio rappresenta parimenti l'ambito in cui si sono registrati i maggiori conflitti che l'Ecuador ha dovuto affrontare, a causa delle irregolarità e delle forme contrattuali pregiudiziali spesso utilizzate e per i gravi conflitti ambientali - susseguenti ai frequenti disastri ecologici - causati dalle attività estrattive;
il sottosuolo del Parco ecuadoriano dello Yasunì è particolarmente ricco di petrolio, ma la riserva dello Yasunì è anche univocamente indicata dagli scienziati di tutto il mondo come la zona con il più alto grado di biodiversità del pianeta. In questa zona, dichiarata dall'UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera, sono presenti in media 644 specie vegetali differenti in un solo ettaro di terra, ovvero lo stesso grado di diversità biologica dell'intera America del Nord;
nel perimetro della Riserva della Biosfera, inoltre, si trova il territorio ancestrale dell'etnia indigena Huaorani. Si tratta delle ultime tribù originarie libere che si trovano in Ecuador, che vivono producendo solo ciò che è strettamente sufficiente per soddisfare le proprie necessità primarie. Il 10 maggio 2006, la Commissione Interamericana per i Diritti Umani ha stabilito misure cautelari a favore delle popolazioni Taromenani e Tagaeri, al fine di tutelarne i diritti e garantirne la sopravvivenza, come patrimonio culturale universale e lo stesso Presidente Rafael Correa ha poi annunciato, il 18 aprile scorso, l'adozione di una politica governativa per salvaguardare la vita di queste etnie, assumendosi la responsabilità di difenderne i diritti fondamentali e impegnandosi a studiare misure concrete che riducano i rischi per la sopravvivenza di tali comunità;
gli impatti prevedibili che l'attività petrolifera avrebbe sul parco sono l'inquinamento, la deforestazione, la distruzione del tessuto sociale fino alla completa estinzione delle culture originarie sopravvissute.
l'Italia, attraverso numerosi accordi e protocolli internazionali, si è impegnata a preservare il pianeta dalla minaccia dell'inquinamento, frenare il surriscaldamento globale, evitare l'estinzione di specie animali e vegetali;
il Governo ecuadoriano di Rafael Correa ha da poco lanciato una coraggiosa e innovativa campagna per la difesa del parco dello Yasunì, proponendo di rinunciare all'estrazione petrolifera, lasciando il petrolio nel sottosuolo, e di mettere in vendita bond emessi dallo Stato ecuadoriano per il petrolio che non verrà estratto;
l'obiettivo della proposta è quello di generare risorse economiche alternative, pari al 50 per cento di quello che si ricaverebbe dall'estrazione petrolifera, a titolo di co-partecipazione dei Paesi industrializzati e per rendere effettivi i declamati e condivisi principi della responsabilità ambientale;
in prospettiva lo Stato ecuadoriano dovrebbe ricevere dall'accoglimento della proposta 350 milioni di dollari, distribuiti durante 10 anni, e dal 6o anno ci sarebbe una graduale e costante decrescita degli introiti. Tali introiti verrebbero completamente investiti nello studio e nell'applicazione di attività finalizzate a liberare il paese dai vincoli di dipendenza dalle importazioni e a consolidare la sua sovranità alimentare;
l'accoglimento internazionale della proposta genererà un guadagno, per l'umanità intera, in termini di conservazione della biodiversità, di riduzione delle emissioni di C02 e di difesa dei popoli originari;
impegna il Governo:
a farsi promotore a livello internazionale e in sede Onu di una moratoria internazionale sulle estrazioni petrolifere in aree di forte biodiversità e in cui vivono le popolazioni native;
a sostenere la moratoria proposta dal governo ecuadoriano per la tutela del Parco dello Yasunì.
(1-00213) «Cacciari, Realacci, Francescato, Mariani, De Angelis, D'Ippolito Vitale, Rossi Gasparrini, Carta, Mellano, D'Antona, Bimbi, Barani, Bellillo, Acerbo, Bafile, Burgio, Cannavò, Cardano, Cassola, Dato, Deiana, Dioguardi, Duranti, Frias, Gentili, Giovanelli, Grassi, Iacomino, Lion, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Marantelli, Nicchi, Olivieri, Ferdinando Benito Pignataro, Mario Ricci, Ruggeri, Rampi, Smeriglio, Sanna, Siniscalchi, Zanella, Oliverio, Cancrini, Betta, Folena, Giulietti, Gianni Farina, Leoluca Orlando, Razzi, D'Agrò, Morrone, Bucchino, Sasso, Pellegrino, Carbonella».
La Camera,
premesso che:
il territorio italiano, con particolare riferimento alle regioni meridionali, è stato interessato e continua ad essere flagellato da una catena di incendi che stanno distruggendo o seriamente danneggiando ampie porzioni dei nostro patrimonio boschivo e agricolo;
ad oggi, si stima che oltre 6.000 ettari di boschi e di vegetazione di pregio siano già stati distrutti all'interno delle aree protette italiane e che la vastità e la gravità degli incendi determina esiti negativi anche rispetto alla capacità dell'Italia di rispettare le previsioni del Protocollo di Kyoto in materia di emissioni di anidride carbonica nel periodo 2008-2012;
si segnala, come particolarmente grave, quanto si è registrato nell'area del promontorio del Gargano, dove un intero paese, Peschici, è stato evacuato a seguito del dilagare delle fiamme, che hanno provocato: due vittime, centinaia di feriti e almeno 3.000 sfollati; distrutto una decina di strutture ricettive, tra alberghi, villaggi turistici e campeggi; distrutto e/o seriamente danneggiato decine di abitazioni private anche all'interno della cittadina; distrutto e/o seriamente danneggiato strutture e attrezzature di decine di aziende agricole e di allevamento zootecnico; distrutto e/o seriamente danneggiato la rete cittadina del gas, le infrastrutture viarie urbane ed extraurbane, le condutture di adduzione dell'acqua potabile e dell'acqua per l'irrigazione dei campi, le linee di trasmissione dell'elettricità e di collegamento telefonico;
pur lodando l'impegno degli apparati dello Stato e locali ed il sacrificio degli uomini impegnati nell'attività di prevenzione e contrasto del fenomeno, l'emergenza ha evidenziato la grave carenza di unità in servizio alle dipendenze del Corpo Forestale dello Stato e la ridotta disponibilità di risorse finanziarie ordinarie per l'effettiva attuazione delle previsioni della legge n. 353 del 2000;
è emerso il grave ritardo accumulato dai Comuni nella stesura dei Catasto delle aree incendiate, utile ad evitare speculazioni di varia natura sulle aree distrutte o danneggiate dalle fiamme, e nella predisposizione dei Piani di emergenza comunale, indispensabili per affrontare in modo organico e organizzato un'eventuale emergenza di Protezione Civile,
impegna il Governo:
a dichiarare lo stato di calamità naturale nei territori in cui le fiamme abbiano distrutto o seriamente danneggiato una percentuale rilevante del patrimonio
boschivo, a maggior ragione se interna a parchi nazionali e/o regionali ed aree protette nazionali e/o regionali, da individuarsi in concorso con le Regioni;
ad attivare, in considerazione della tragica eccezionalità degli eventi che hanno interessato l'area del Gargano, strumenti di solidarietà fiscale, anche a livello locale, e risorse finanziarie straordinarie per garantire ai cittadini e alle aziende il risarcimento dei danni subiti alle rispettive proprietà, mobiliari e immobiliari; favorire la rapida riparazione e/o ricostruzione delle principali infrastrutture danneggiate; garantire i livelli occupazionali all'interno delle attività economiche danneggiate dagli incendi; garantire i necessari interventi di risanamento del patrimonio ambientale danneggiato;
ad attivare ogni procedura utile alla richiesta di aiuti da parte del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea finalizzati alla ricostruzione del patrimonio naturalistico di pregio distrutto o seriamente danneggiato;
a sollecitare gli organi e gli enti a vario titolo competenti ad adottare il divieto assoluto di appiccare le fiamme per ripulire i campi dalle stoppie e dalle erbacce, pratica particolarmente diffusa nelle aree coltivate a cereali e che determina elevati rischi anche per l'incolumità degli automobilisti e la funzionalità delle reti viaria e ferroviaria;
a stanziare risorse straordinarie per l'incremento degli organici e il miglioramento dei mezzi e delle infrastrutture logistiche a disposizione del Corpo Forestale dello Stato e del Dipartimento della Protezione Civile;
a stanziare risorse straordinarie per l'organizzazione di squadre di pronto intervento, adeguatamente attrezzate sotto il profilo logistico, tecnico e tecnologico, all'interno delle aree protette;
ad attivare, d'accordo con Regioni, Province e Comuni, ogni procedura utile a determinare il pieno rispetto della legge 353/2000 per la realizzazione del Catasto delle aree bruciate e dei Piani di emergenza comunale, anche prevedendo il ricorso all'istituto del commissariamento ad acta con delega alle Province, nel caso del Catasto delle aree bruciate, e alle Prefetture, nel caso dei Piani di emergenza;
a coinvolgere Province e Comuni, in sede di Conferenza Unificata, nella ripartizione dei fondi previsti dalla legge 353, anche prevedendo l'attribuzione di premialità finanziarie in favore dei Comuni che attivino in tempi rapidi il Catasto delle aree bruciate e il Piano di emergenza e delle Province e Regioni che attivino efficaci politiche di prevenzione e contrasto degli incendi;
ad attivare, d'accordo con Regioni, Province e Comuni, sistemi di monitoraggio e sorveglianza a distanza, anche mediante l'utilizzo della tecnologia satellitare, a tutela delle aree protette e di particolare pregio ambientale.
(1-00214) «Bordo, Vico, Servodio, Bocci, Boffa, Brandolini, Burchiellaro, Burtone, Tomaselli, Grassi, Sasso».
Risoluzioni in Commissione:
La VII Commissione,
premesso che:
il Ministro della pubblica istruzione e il Direttore generale, riguardo alla specifica valutazione del servizio prestato in scuole di montagna, con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2006 e quello direttoriale del 16 marzo 2006 hanno rideterminato i criteri di valutazione dei titoli del personale docente in riferimento alle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, non solo per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, come disposto dall'articolo 1, comma 607, legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) ma anche, con effetti retroattivi, decurtando i punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/04 e relativi a servizi già espletati dai ricorrenti.
Inoltre, in esecuzione dei citati decreti, la medesima Direzione generale ha bandito la successiva fase per la presentazione delle «domande di aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento» nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009. Fase estesa anche alla rideterminazione dei punteggi già assegnati nelle graduatorie permanenti e definitive, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, con la conseguenza che i servizi di montagna, già dichiarati e riconosciuti per i predetti anni, sono stati ridotti del 50 per cento, in via automatica, a cura del sistema informativo, con onere di nuova dichiarazione dei servizi prestati esclusivamente in pluriclasse primaria;
l'associazione Precari di Montagna (che conta 15.000 docenti) ha presentato ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, sia del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 (recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento», di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006), sia del decreto direttoriale del 16 marzo 2007 (recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II, e III fascia delle graduatorie»), con particolare riferimento all'articolo 3 del predetto decreto;
i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie permanenti valide sia per l'immissione in ruolo sia per l'assegnazione degli incarichi di supplenza nelle scuole statali. Detti docenti, oltre ad essere iscritti nelle predette graduatorie, hanno insegnato, a partire dall'anno scolastico 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007 nelle scuole «di montagna» e cioè in quelle scuole di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. Molti dei ricorrenti, inoltre, hanno insegnato, oltre che nelle zone di montagna, anche nelle scuole pluriclasse;
i ricorrenti sono docenti dell'associazione Precari di Montagna hanno optato per l'insegnamento nelle predette scuole di montagna, con prevedibile maggiore dispendio di energie e maggiori costi rispetto alla possibilità di insegnamento in scuole vicine alla propria residenza, anche con la prospettiva di usufruire, nei criteri di valutazione dei titoli, come prevede l'articolo 1 legge n. 143 del 4 giugno 2004, dell'attribuzione del doppio punteggio (24 punti anziché 12);
il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605 lettera c) e 607, articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007»;
il decreto direttoriale in contrasto col dettato normativo giustificato da una erronea lettura della sentenza n. 11/7 della Corte costituzionale ha stabilito che «A decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11/7 (omissis) è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»;
il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale avrebbe superato quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 (commi 605 e 607 Finanziaria 2007);
il Tar Lazio ha accolto l'istanza di sospensiva del bando per l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui prevede il dimezzamento di punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna e con riguardo alle graduatorie ad esaurimento, condividendo in pieno i rilievi mossi al riguardo dai docenti-correnti, ha ritenuto i rapporti in essere non esauriti (in quanto tali si sottrarrebbero agli effetti della pronuncia della Corte costituzionale);
il Tar del Lazio sembra orientato a salvaguardare i diritti degli insegnanti che si sono sobbarcati il sacrificio derivante dal lavorare per anni consecutivi in scuole ubicate in zone disagiate. Il Tar, come si evince dalla lettura delle ordinanze, è entrato nel merito delle questioni giuridiche con l'ordinanza del 9 luglio 2007, accogliendo la domanda cautelare, ha ritenuto, fra l'altro che «la portata delle pronunce d'incostituzionalità non può essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, e che l'ordinamento non conosce la possibilità di declaratorie d'incostituzionalità implicite. Di conseguenza i commi 605, lettera c) e 607 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, non possono ritenersi travolte dalla pronuncia della Corte costituzionale». Il Consiglio di Stato con ordinanza del 13 luglio 2007 (ordinanza che non entra minimamente nel merito delle questioni giuridiche trattate, ma, molto superficialmente e semplicemente, richiama precedenti pronunce della sezione del Consiglio di Stato che, a loro volta, non hanno trattato alcuna questione) ha respinto la sospensiva del Tar Lazio;
la legge n. 143 del 4 giugno 2004 estende la nozione di scuola di montagna alle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che «a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione in base alla tabella di valutazione (articolo 1, comma 1)». Tale Tabella, al punto B. 3) lettera h), recita che «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare». A questo proposito si ricorda l'interpretazione autentica, in senso restrittivo, contenuta nel provvedimento «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», in base alla quale «Il punto B. 3 lettera h) della tabella (omissis) si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra di seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola»;
sulla base delle disposizioni finanziarie per il 2007 (Legge n. 296 del 2006), la cui entrata in vigore è anteriore alla data di pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale, si sono determinati i seguenti effetti giuridici: a) la definizione di un piano triennale (2007/2009) per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, da adottare mediante successivo decreto interministeriale; b) la trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; c) in correlazione al piano triennale è dichiarata abrogata, con effetto dal 1o settembre 2007, la disposizione di cui al punto B. 3), lettera h) della tabella di valutazione dei titoli, salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data; d) è conferita al Ministero il compito di ridefinire la citata tabella di valutazione dei titoli, mediante successivo decreto ministeriale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione (CNPI), alle seguenti condizioni: i) con decorrenza dal biennio 2007/2008 e 2008/2009; ii) in correlazione al citato piano triennale; e iii) fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente
e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007, nell'ambito di una generale «ratio» di tutela dei servizi già prestati dai docenti in condizioni di precariato;
il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione (CNPI) condivideva di «far salva la doppia valutazione nelle scuole di montagna secondo la recente sentenza della Corte costituzionale» motivando tale scelta con la necessità «di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate oggi, graduatorie ad esaurimento»;
i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003/2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, i docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l'applicazione dei decreti ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, si vedrebbero lesi nelle loro legittime aspettative in quanto non gli verrebbero attribuiti i punti in misura doppia previsti per legge, con ciò stravolgendo, in corso di insegnamento, le loro legittime aspettative, tutelabili quanto meno fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 11/2007 della Corte costituzionale;
sulla questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Sicilia e Tar Molise, la Corte costituzionale nella sentenza n. 11/2007 ha ritenuto non fondate le censure relative alla violazione degli articoli 28 e 97 della Costituzione (principio di predeterminazione dei titoli da parte della legge e presunta deresponsabilizzazione dei funzionari pubblici) e quelle afferenti gli articoli 24 e 113 della Costituzione (presunta violazione dei diritti di difesa dei docenti e diritto degli stessi di agire a tutela dei propri interessi). La Corte costituzionale (al punto 6 della sentenza n. 11/2007) ha ritenuto altresì infondate le censure sollevate in merito ai limiti temporali del «meccanismo premiale» oggetto di vaglio costituzionale precisando che: «In primo luogo, la disposizione interpretata, per il suo stesso contenuto (valutazione dei titoli per la rideterminazione della graduatoria) non poteva che avere ad oggetto titoli precedentemente acquisiti». La Corte costituzionale ha quindi ripetutamente chiarito che il principio di tutela del cittadino - elemento essenziale dello Stato di diritto - si considera leso da quelle disposizioni retroattive - nella cui categoria non rientra quella in esame - che «trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori». La norma delimita ad un anno la considerazione del servizio prestato e quindi, non incide su situazioni ormai definite». Diversamente la Corte costituzionale ha riconosciuto fondate le censure relative al meccanismo premiale per criterio altimetrico, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare ha riconosciuto conforme all'articolo 3 della Costituzione, la differenziazione del trattamento «limitatamente all'insegnamento nelle scuole di montagna pluriclasse, in relazione all'effettiva maggiore gravosità dell'impegno richiesto, ancorando altresì detta differenziazione alla presenza di criteri di merito, da porsi necessariamente alla base del reclutamento dei docenti» (articolo 97 della Costituzione);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del punto B) lettera h) della Tab. prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 97 del 2004 (convertito nella legge n. 143 del 2004) solo nella parte in cui «con riferimento ai comuni di montagna non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse»;
il Ministero della pubblica istruzione ha applicato le disposizioni di legge vigenti e costituzionalmente conformi, anche alla luce del richiamato vaglio della Corte, in relazione alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) per il biennio
2007/2009 senza tenere conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11/2007 della Corte costituzionale;
l'Amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;
poiché il Tar Lazio afferma che «l'ordinamento non conosce la possibilità di declaratorie d'incostituzionalità implicite» e, di conseguenza, i commi 605, lettera c) e 607 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) non possono essere neutralizzati dalla pronuncia della Corte costituzionale,
impegna il Governo:
a modificare il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006» e il decreto del Direttore generale del 16 marzo 2007 recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie», in particolare l'articolo 3 del predetto decreto recante «norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti», nonché di ogni altro atto prodromico consequenziale comunque connessi, nella parte in cui non fanno salve posizioni e punteggi già riconosciuti ai precari che hanno usufruito degli dell'articolo 1 legge n. 143 del 4 giugno 2004;
ad applicare la legge finanziaria che stabilisce «sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007».
(7-00261) «Goisis, Caparini, Grimoldi, Alessandri, Pini».
La XI Commissione,
premesso che:
il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della pubblica amministrazione prevede che la posizione di comando di un dipendente non possa superare i 12 mesi rinviabili una sola volta;
nulla è previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro riguardo ad una nuova procedura di comando per il dipendente rientrato in servizio presso la propria amministrazione di appartenenza;
è ormai cronica la carenza di organico nella amministrazione pubblica italiana;
gli organici attuali sono sottostimati e sono stati formati dal blocco delle assunzioni che si protrae da anni derivante dalla necessità di limitare la spesa nella pubblica amministrazione;
l'unica soluzione per sopperire alla mancanza di organico, soprattutto in certi comparti dell'amministrazione pubblica è data dal ricorso all'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni al fine di mitigare gli effetti negativi dovuti alle carenze di organico;
risulta legittima e opportuna l'attivazione di nuove procedure di comando o distacco ad intervenuta scadenza dei 12 mesi previsti, con relativo apprezzabile lasso di tempo dal precedente comando,
impegna il Governo
a chiarire la corretta interpretazione di cui alle premesse, pur se nell'ambito dell'autonomia decisionale che è riconosciuta alle amministrazioni pubbliche a norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, della normativa applicabile, onde consentire
ulteriori procedure per l'assegnazione temporanea (comando o distacco) verso altre amministrazioni.
(7-00262) «Rossi Gasparrini, Capotosti».
La XI Commissione,
premesso che:
l'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, prevede che gli Enti, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, debbano individuare i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente, con conseguente soppressione degli organismi ritenuti superflui;
la circolare del Ministero del Tesoro n. 15 del 23 marzo 2000, reca apposite istruzioni circa la suddetta normativa;
la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2000, del Dipartimento della Funzione Pubblica ha meglio e più dettagliatamente esplicitato le finalità della norma sopra citata, in particolare sottolineando che il legislatore, con la disposizione in oggetto, ha voluto rimettere agli organi di governo di ogni amministrazione o ente le responsabilità di verificare annualmente l'effettiva indispensabilità di strutture e organismi collegiali, sulle quali non di rado si concentra il dibattito politico-istituzionale in nome delle giuste esigenze di semplificazione e di efficienza nonché dell'opportunità di contrastare la proliferazione di enti o strutture inutili o comunque non necessarie;
il CIV dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha effettuato la ricognizione di tutti gli Organismi collegiali operanti nell'Istituto Nazionale con delibera 9/2002 dell'11 giugno 2002 nellaquale ha ritenuto non indispensabili, tra gli altri, la Commissione Centrale Pescatori, le Commissioni Compartimentali per l'assicurazione dei pescatori marittimi, nonché le Commissioni provinciali per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne, previsti dalla legge 250/58, commissioni che da allora sono state soppresse;
la ravvisata non indispensabilità - e la conseguente soppressione - dei tre Organismi collegiali ha creato in questi anni problemi di diversa entità al mondo della pesca in quanto esse svolgevano funzioni molto importanti quali quella di stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi avessero i requisiti richiesti; quella di accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della legge 250/58; quella di decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli istituti di assicurazione interessati; quella di decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli istituti di assicurazione interessati. Inoltre la Commissione centrale aveva il compito di decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali; formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nell'articolo 11 della 1250/58; proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della medesima legge;
per tali considerazioni non vi sarebbe quel recupero di efficienza nei procedimenti amministrativi (anzi un forte rallentamento) previsto dall'articolo 41, primo comma, della legge 449/97, traducendosi di fatto in alcuni casi in aggravio
di costi per lo Stato per il contenzioso che si instaura,
impegna il Governo:
a porre in essere tutti gli strumenti a sua disposizione per far sì che gli enti previdenziali, ed in particolare l'INPS, rivedano annualmente l'elenco degli organi collegiali ritenuti non indispensabili;
a sollecitare l'INPS ad una valutazione ex post degli effetti generati dalla soppressione dei cosiddetti organi collegiali superflui, eventualmente ripristinando quelli la cui soppressione ha generato i maggiori problemi, come ad esempio le Commissioni Pescatori di cui alla legge 250/58.
(7-00263) «Pelino, Fabbri, Misuraca».